21 INADEMPIMENTO
DEL FORNITORE
- Nel
leasing i canoni costituiscono il progressivo rimborso del prezzo di
acquisto del bene. Ne consegue che l'utilizzatore non ha facoltà di
sospendere il pagamento dei canoni, anche se il libretto di
circolazione viene consegnato in ritardo. (App. Milano, 15.12.1978).
-
Qualora nel contratto di leasing sia previsto che l'utilizzatore
possa agire direttamente nei confronti del fornitore, e nel
contratto di vendita che le garanzie siano estese all'utilizzatore,
questi può ottenere la risoluzione della vendita e il concedente
può ottenere dal fornitore e dall'utilizzatore la restituzione del
prezzo. (Trib. Milano, 28.11.1983).
- In
caso di inadempimento del fornitore, l'utilizzatore può soltanto
chiedere il risarcimento dei danni al fornitore. (App. Milano,
15.12.1983).
-
Stante la articolare natura del contratto di locazione finanziaria,
nel quale la società concedente si esonera dai rischi concernenti
lo svolgimento del rapporto l'utilizzazione del bene, in caso di
evizione dello stesso in contratto non si risolve e l'utilizzatore
è tenuto al pagamento dei canoni. (Trib. Roma, 6.3.1985).
- La
società concedente in caso di inadempimento del fornitore deve
essere dichiarata carente di legittimazione passiva. Si pattuisce
che tutte le azioni spettanti alla società di leasing, nella sua
veste di acquirente, competono direttamente all'utilizzatore (Trib.
Milano, 14.5.1988, in Il leasing, 1989, 363).