43 RISARCIMENTO
DANNI DA INCIDENTE STRADALE
- Il
concedente ha diritto al risarcimento dei danni subiti
dall'autoveicolo nei confronti del responsabile dell'incidente e
della sua assicurazione. (Trib. Milano, 25.6.1979).
- Nel
leasing automobilistico solo l'utilizzatore è responsabile dei
danni derivanti dalla circolazione dell'autoveicolo. (Trib. Bari,
19.2.1987, in Riv. it. leasing, 1987, 266).
- La
società finanziaria che acquista un bene, scelto e individuato da
un terzo, al fine di concederlo a quest'ultimo in locazione
finanziaria, non ne assume la titolarità formale, ma ne diviene
proprietaria. L'operazione di leasing, sottostante all'acquisto del
bene, non vale a snaturare la compravendita del bene medesimo che
trasferisce la proprietà all'acquirente società di leasing, la
quale diviene titolare di tutti i diritti ed i doveri inerenti al
bene acquistato. Tant'è che, ove l'utilizzatore non eserciti il
diritto di opzione per l'acquisto, la proprietà del bene permane
alla società senza alcuna formalità successiva. L'utilizzatore del
bene, d'altra parte, assume contrattualmente su di sé il complesso
di responsabilità che sostanzialmente competono a chi ha sulla cosa
la disponibilità tipica del proprietario, con la conseguenza che
può estendersi nei suoi riguardi la normativa dell'art. 2054, terzo
comma, c.c. (Trib. Milano, 17.9.1990, sent. n. 6211)