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39 RESTITUZIONE DEL BENE: CASISTICA

- Il fallimento deve restituire i beni concessi in leasing al concedente a termini dell'art. 103 l. f. qualora il concedente provi con atto di data certa anteriore al fallimento di aver concesso i beni in leasing. (App. Milano, 11.3.1980).

- La penale, con cui si prevede che, oltre a restituire il veicolo, l'utilizzatore inadempiente deve corrispondere il totale dei canoni a scadere, deve essere ridotta a termini dell'art. 1384 c.c.. (App. Milano, 2.2.1982).

- Risolto il contratto per inadempimento dell'utilizzatore, questi deve restituire l'autoveicolo, ovvero, qualora non provi che la perdita è a lui non imputabile (art. 1588 c.c.), corrispondere il suo controvalore. (Trib. Milano, 23.5.1983).

- A seguito del fallimento dell'utilizzatore il leasing rimane sospeso, in applicazione dell'art. 72 all. 2° e 3° l. f. La mancata opposizione da parte del curatore all'ammissione al passivo dei crediti per i canoni insoluti comporta lo scioglimento del contratto ed il bene deve essere restituito al concedente. (Trib. Torino, 17.11.1983).

- In caso di mancato esercizio del diritto di opzione, l'utilizzatore è condannato al risarcimento del danno per la mancata tempestiva restituzione. (Trib Padova, 29.9.1984).

- Ove l'utilizzatore sia moroso nel pagamento dei canoni ed il concedente si avvalga della clausola risolutiva espressa, la restituzione del bene locato ed il pagamento dei canoni scaduti possono essere disposti a mezzo decreto ingiuntivo. (Trib. Roma, 4.1.1985, in Foro it., 1986, I, 565, nota Mazzia; Riv. it. leasing, 1986, 399, nota Gatti).

- Ove l'utilizzatore sia moroso nel pagamento dei canoni ed il concedente si avvalga della clausola risolutiva espressa, può essere concesso decreto ingiuntivo che ordina la restituzione del bene locato. (Trib. Roma, 4.1.1985, in Foro it., 1986, I, 565, nota Mazzia; Riv. it. leasing, 1986, 399, nota Gatti).

- Riconosciuta, in base all'interpretazione analogica, l'applicabilità al contratto delle norme sulla locazione, il conduttore deve sempre restituire il bene locato, non essendo previsto dallo schema negoziale alcuna facoltà di riscatto del bene. (Trib. Milano, 25.2.1985, in Riv. it. leasing, 1986, 162).

- In caso di risoluzione del contratto di leasing si presume, ex art. 1218 c.c. la colpa del debitore inadempiente. L'utilizzatore inadempiente che ritarda la restituzione del

bene, deve corrispondere, ex art. 1591 c.c., anche i canoni successivi alla risoluzione e fino alla riconsegna. (Trib. Milano, 14.11.1985, in Riv. it. leasing, 1986, 413).

- Il leasing non è assimilabile alla vendita con riserva di proprietà; è tuttavia diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela ex art. 1322 c.c. In caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria o di suo scioglimento per effetto dell'intervenuto fallimento dell'utilizzatore non può ritenersi applicabile alla fattispecie l'art. 1526 c.c. ed il bene concesso in uso deve essere immediatamente restituito al concedente. (App. Bologna, 19.11.1985, in Riv. it. leasing, 1986, 373, nota Balestri).

- In caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore e di suo successivo fallimento, il concedente ha diritto alla restituzione del bene e non deve restituire le somme percepite (inapplicabilità dell'art. 1526 c.c., e applicabilità dell'art. 1458, 1° comma, c.c.). (Trib. Rovigo, 26.8.1986, in Giur. it. 1987, I, 2, 513, nota Fischione, Riv. it. leasing, 1987, 210).

- In caso di risoluzione per fallimento dell'utilizzatore il concedente ha diritto alla restituzione del bene ma è suo dovere restituire i canoni precetti, salvo equo compenso per l'uso. (Trib. Vicenza, 23.1.1987, in Foro it., 1987, I, 1983; Dir. fallim. 1987, 1074, nota Russo).

- In caso di risoluzione la clausola penale è legittima perché costituisce il corrispettivo del capitale non rimborsato, se il bene è stato restituito, alla penale va sottratto il valore dello stesso. (Trib. Milano, 29.1.1987, in Riv. it. leasing, 1987, 464).

- In caso di mancata restituzione del bene, anche se dovuta al sequestro conservativo eseguito da un terzo l'utilizzatore deve risarcire i danni subiti dal concedente. (Trib. Roma 14.3.1988, in Riv. it. Leasing 1988, 720, nota Centanini).

- Il patto di riacquisto inserito in un contratto di locazione finanziaria nel momento in cui viene fatto valere realizza una retrovendita con effetti reali, nella quale colui che riacquista il bene consegue immediatamente la proprietà ed il possesso giuridico della cosa per effetto del semplice consenso, ma non la disponibilità della cosa da parte della società di leasing. (Trib. Milano, 9.5.1988, in Riv. it. leasing, 1988, 712; Foro pad., 1989, I, 110, nota Mavellia).

- Nell'ipotesi di risoluzione del contratto di locazione finanziaria con restituzione del bene alla societ… locatrice, pur non identificandosi il contratto in questione nella vendita con patto di riservato dominio, tuttavia è assimilabile a questo per natura e funzione economico-sociale, e non, come ritenuto dalla Corte di Cassazione, nel contratto di finanziamento e, in mancanza di una espressa disciplina legislativa, è applicabile a tale contratto in via analogica l'art. 1526 c.c. che attribuisce al giudice il potere di ridurre equitativamente le prestazioni già eseguite sul presupposto della loro acquisizione al patrimonio della parte adempiente, la cui ratio, direttamente collegabile al principio delle prestazioni contrattuali, si estende pertanto a tutti i casi che costituiscono esclusione di tale principio, senza che possano impedirne l'applicazione la previsione espressa dell'acquisizione dei canoni già pagati in caso di risoluzione per fatto del conduttore, o l'esclusione del contenuto pattizio del trasferimento automatico della proprietà del bene. (Trib. Milano, 30.5.1988, sent. n. 4682).

 

 

 

 

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