39 RESTITUZIONE
DEL BENE: CASISTICA
- Il
fallimento deve restituire i beni concessi in leasing al concedente
a termini dell'art. 103 l. f. qualora il concedente provi con atto
di data certa anteriore al fallimento di aver concesso i beni in
leasing. (App. Milano, 11.3.1980).
- La
penale, con cui si prevede che, oltre a restituire il veicolo,
l'utilizzatore inadempiente deve corrispondere il totale dei canoni
a scadere, deve essere ridotta a termini dell'art. 1384 c.c.. (App.
Milano, 2.2.1982).
-
Risolto il contratto per inadempimento dell'utilizzatore, questi
deve restituire l'autoveicolo, ovvero, qualora non provi che la
perdita è a lui non imputabile (art. 1588 c.c.), corrispondere il
suo controvalore. (Trib. Milano, 23.5.1983).
- A
seguito del fallimento dell'utilizzatore il leasing rimane sospeso,
in applicazione dell'art. 72 all. 2° e 3° l. f. La mancata
opposizione da parte del curatore all'ammissione al passivo dei
crediti per i canoni insoluti comporta lo scioglimento del contratto
ed il bene deve essere restituito al concedente. (Trib. Torino,
17.11.1983).
- In
caso di mancato esercizio del diritto di opzione, l'utilizzatore è
condannato al risarcimento del danno per la mancata tempestiva
restituzione. (Trib Padova, 29.9.1984).
- Ove
l'utilizzatore sia moroso nel pagamento dei canoni ed il concedente
si avvalga della clausola risolutiva espressa, la restituzione del
bene locato ed il pagamento dei canoni scaduti possono essere
disposti a mezzo decreto ingiuntivo. (Trib. Roma, 4.1.1985, in Foro
it., 1986, I, 565, nota Mazzia; Riv. it. leasing, 1986, 399, nota
Gatti).
- Ove
l'utilizzatore sia moroso nel pagamento dei canoni ed il concedente
si avvalga della clausola risolutiva espressa, può essere concesso
decreto ingiuntivo che ordina la restituzione del bene locato. (Trib.
Roma, 4.1.1985, in Foro it., 1986, I, 565, nota Mazzia; Riv. it.
leasing, 1986, 399, nota Gatti).
-
Riconosciuta, in base all'interpretazione analogica,
l'applicabilità al contratto delle norme sulla locazione, il
conduttore deve sempre restituire il bene locato, non essendo
previsto dallo schema negoziale alcuna facoltà di riscatto del
bene. (Trib. Milano, 25.2.1985, in Riv. it. leasing, 1986, 162).
- In
caso di risoluzione del contratto di leasing si presume, ex art.
1218 c.c. la colpa del debitore inadempiente. L'utilizzatore
inadempiente che ritarda la restituzione del
bene,
deve corrispondere, ex art. 1591 c.c., anche i canoni successivi
alla risoluzione e fino alla riconsegna. (Trib. Milano, 14.11.1985,
in Riv. it. leasing, 1986, 413).
- Il
leasing non è assimilabile alla vendita con riserva di proprietà;
è tuttavia diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela ex
art. 1322 c.c. In caso di risoluzione del contratto di locazione
finanziaria o di suo scioglimento per effetto dell'intervenuto
fallimento dell'utilizzatore non può ritenersi applicabile alla
fattispecie l'art. 1526 c.c. ed il bene concesso in uso deve essere
immediatamente restituito al concedente. (App. Bologna, 19.11.1985,
in Riv. it. leasing, 1986, 373, nota Balestri).
- In
caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore e di suo
successivo fallimento, il concedente ha diritto alla restituzione
del bene e non deve restituire le somme percepite (inapplicabilità
dell'art. 1526 c.c., e applicabilità dell'art. 1458, 1° comma,
c.c.). (Trib. Rovigo, 26.8.1986, in Giur. it. 1987, I, 2, 513, nota
Fischione, Riv. it. leasing, 1987, 210).
- In
caso di risoluzione per fallimento dell'utilizzatore il concedente
ha diritto alla restituzione del bene ma è suo dovere restituire i
canoni precetti, salvo equo compenso per l'uso. (Trib. Vicenza,
23.1.1987, in Foro it., 1987, I, 1983; Dir. fallim. 1987, 1074, nota
Russo).
- In
caso di risoluzione la clausola penale è legittima perché
costituisce il corrispettivo del capitale non rimborsato, se il bene
è stato restituito, alla penale va sottratto il valore dello
stesso. (Trib. Milano, 29.1.1987, in Riv. it. leasing, 1987, 464).
- In
caso di mancata restituzione del bene, anche se dovuta al sequestro
conservativo eseguito da un terzo l'utilizzatore deve risarcire i
danni subiti dal concedente. (Trib. Roma 14.3.1988, in Riv. it.
Leasing 1988, 720, nota Centanini).
- Il
patto di riacquisto inserito in un contratto di locazione
finanziaria nel momento in cui viene fatto valere realizza una
retrovendita con effetti reali, nella quale colui che riacquista il
bene consegue immediatamente la proprietà ed il possesso giuridico
della cosa per effetto del semplice consenso, ma non la
disponibilità della cosa da parte della società di leasing. (Trib.
Milano, 9.5.1988, in Riv. it. leasing, 1988, 712; Foro pad., 1989,
I, 110, nota Mavellia).
-
Nell'ipotesi di risoluzione del contratto di locazione finanziaria
con restituzione del bene alla societ… locatrice, pur non
identificandosi il contratto in questione nella vendita con patto di
riservato dominio, tuttavia è assimilabile a questo per natura e
funzione economico-sociale, e non, come ritenuto dalla Corte di
Cassazione, nel contratto di finanziamento e, in mancanza di una
espressa disciplina legislativa, è applicabile a tale contratto in
via analogica l'art. 1526 c.c. che attribuisce al giudice il potere
di ridurre equitativamente le prestazioni già eseguite sul
presupposto della loro acquisizione al patrimonio della parte
adempiente, la cui ratio, direttamente collegabile al principio
delle prestazioni contrattuali, si estende pertanto a tutti i casi
che costituiscono esclusione di tale principio, senza che possano
impedirne l'applicazione la previsione espressa dell'acquisizione
dei canoni già pagati in caso di risoluzione per fatto del
conduttore, o l'esclusione del contenuto pattizio del trasferimento
automatico della proprietà del bene. (Trib. Milano, 30.5.1988, sent.
n. 4682).