48 RITENZIONE
DEI CANONI PERCETTI
- Il
contratto di leasing è un contratto atipico, che in comune con la
locazione la finalità, ma che dalla locazione si differenzia perché ne
disapplica la peculiare disciplina. In caso di risoluzione per
inadempimento dell'obbligo di pagare il canone da parte dell'utilizzatore,
poi fallito, il concedente ha diritto di trattenere i canoni pagati e di
ottenere l'insinuazione al passivo per le mensilità non versate. (Trib.
Vigevano 14.12.1972 in Riv. Dir. Comm. 1973, II, 329; in Giust. Civ. 1973,
I, 1795).
- Il
leasing è un contratto che presenta, come connotato causale prevalente,
quello della locazione. Al leasing non si applica l'art. 1526 c.c. perché
il trasferimento della proprietà
non è automatico. (App. Firenze, 23.8.1983).
- E' valida
la clausola penale che attribuisce al locatore il diritto di trattenere i
canoni anticipati e di farsi pagare sei mensilità di canoni, a seguito
della cessazione anticipata della locazione finanziaria. (App. Torino
4.10.1985, in Riv. it. leasing, 1986, 362).
- Le
convenzioni tra le parti regolano la sorte dei canoni in corso di
risoluzione; è lecita la clausola che dà diritto al concedente di
ritenere i canoni precetti. (Trib. Milano, 28.10.1985, Riv. it. Leasing
1986, 776).
- Posto che
al leasing finanziario, in quanto contratto atipico con causa consistente
nel finanziamento per l'acquisto della disponibilità immediata di un
bene, non è applicabile la disciplina della vendita con riserva della
proprietà, la clausola che attribuisce al concedente, in caso
d'inadempimento dell'utilizzatore, il diritto di trattenere i canoni
percetti deve considerarsi pienamente lecita. (Cass. 6.5.1986, n. 3023, in
Foro it., 1986, I, 1819, nota Pardolesi; Riv. it. leasing, 1986, 141; Riv,
it, leasing, 1986, 347, nota Clarizia; Corriere giu., 1986, 854, nota
Schlesinger; fallimento, 1986, 1198, nota Panzani; Giust. civ., 1986, I,
2441, nota Pierallini; Nuova giur. civ., 1986, I, 577, nota Zeno-Zencovich;
Impresa, 1987, 182; Giur. it. 1987, I, 1, 243, nota Barbiera, Clarizia;
Foro pad., 1986, I, 307).
- In caso di risoluzione si
applica l'art. 1526, 2° comma, c.c., sulla riduzione della penale per
ragioni di equità. (App. Roma, 24.6.2986, in Dir. fallim., 1986, II, 581,
nota Di Gravio; Temi romana, 1986, 394, nota Di Gravio; Giur. it., 1987,
I, 2, 354; Giur. merito, 1987, 902, nota D'ambrosio).