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 23 INGIUNZIONE

- E' valida la clausola risolutiva espressa che fa riferimento all'inadempimento di specifiche obbligazioni, Risolto il contratto il concedente può ottenere la restituzione del bene mediante decreto ingiuntivo, perché non si tratta di azione esecutiva vietata dall'art. 168 l.f. (Trib. Catania, 7.12.1984).

- Ove l'utilizzatore sia moroso nel pagamento dei canoni ed il concedente si avvalga della clausola risolutiva espressa, la restituzione del bene locato ed il pagamento dei canoni scaduti possono essere disposti a mezzo decreto ingiuntivo. (Trib. Roma, 4.1.1985, in Foro it., 1986, I, 565, nota Mazzia; Riv. it. leasing, 1986, 399, nota Gatti).

- Ove l'utilizzatore sia moroso nel pagamento dei canoni ed il concedente si avvalga della clausola risolutiva espressa, può essere concesso decreto ingiuntivo che ordina la restituzione del bene locato. (Trib. Roma, 4.1.1985, in Foro it., 1986, I, 565, nota Mazzia; Riv. it. leasing, 1986, 399, nota Gatti).

- In caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore non si applica l'art. 1526 c.c., ma il concedente può validamente esperire un'azione monitoria per il risarcimento del maggior danno ex art. 1224 c.c. (Trib. Milano, 27.6.1985, in Riv. it. leasing, 1986, 184).

- L'esercizio della facoltà d'acquisto del bene oggetto di locazione finanziaria è un valido motivo di opposizione all'ingiunzione emessa per canoni scaduti, in mancanza di un'esplicita rinuncia a tali somme da parte della società di leasing. All'ingiunzione di pagamento per canoni di leasing scaduti non si applica la prescrizione ex. art. 2948 c.c., n. 3 e 4. (Trib. Milano, 25.9.1986, in Riv. it. leasing, 1988, 484).

- Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, l'indagine del giudice è limitata all'accertamento dell'esistenza e validità del titolo esecutivo e delle eventuali cause che ne abbiano successivamente determinato l'invalidità o l'inefficacia. Pertanto, il debitore esecutato non può contestare la legittimità del provvedimento di concessione della provvisoria esecuzione del titolo negando il fondamento, nell'an o nel quantum, del diritto fatto valere nei suoi confronti per motivi che avrebbe potuto fare valere nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, spettando soltanto al giudice di tale provvedimento di provvedere con la sentenza definitiva in ordine alla revoca o meno di quel provvedimento.

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