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23 INGIUNZIONE
- E'
valida la clausola risolutiva espressa che fa riferimento
all'inadempimento di specifiche obbligazioni, Risolto il contratto
il concedente può ottenere la restituzione del bene mediante
decreto ingiuntivo, perché non si tratta di azione esecutiva
vietata dall'art. 168 l.f. (Trib. Catania, 7.12.1984).
- Ove
l'utilizzatore sia moroso nel pagamento dei canoni ed il concedente
si avvalga della clausola risolutiva espressa, la restituzione del
bene locato ed il pagamento dei canoni scaduti possono essere
disposti a mezzo decreto ingiuntivo. (Trib. Roma, 4.1.1985, in Foro
it., 1986, I, 565, nota Mazzia; Riv. it. leasing, 1986, 399, nota
Gatti).
- Ove
l'utilizzatore sia moroso nel pagamento dei canoni ed il concedente
si avvalga della clausola risolutiva espressa, può essere concesso
decreto ingiuntivo che ordina la restituzione del bene locato. (Trib.
Roma, 4.1.1985, in Foro it., 1986, I, 565, nota Mazzia; Riv. it.
leasing, 1986, 399, nota Gatti).
- In
caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore non si
applica l'art. 1526 c.c., ma il concedente può validamente esperire
un'azione monitoria per il risarcimento del maggior danno ex art.
1224 c.c. (Trib. Milano, 27.6.1985, in Riv. it. leasing, 1986, 184).
-
L'esercizio della facoltà d'acquisto del bene oggetto di locazione
finanziaria è un valido motivo di opposizione all'ingiunzione
emessa per canoni scaduti, in mancanza di un'esplicita rinuncia a
tali somme da parte della società di leasing. All'ingiunzione di
pagamento per canoni di leasing scaduti non si applica la
prescrizione ex. art. 2948 c.c., n. 3 e 4. (Trib. Milano, 25.9.1986,
in Riv. it. leasing, 1988, 484)