42 RISARCIMENTO
DEL DANNO
- Il
risarcimento del danno va determinato, ai sensi dell'art. 1526 c.c., in
base alla differenza fra il totale dei canoni e del prezzo di opzione da
un lato e quanto ricavato dalla rivendita del bene dall'altro. (Trib.
Milano, 8.2.1982).
- La
clausola contrattuale, secondo cui in caso di furto il danno che
l'utilizzatore deve risarcire va determinato in base al costo
dell'autovettura, moltiplicato per il numero dei canoni non scaduti e
diviso per il numero totale dei canoni, va interpretato a termini
dell'art. 1370 c.c., nel senso che nel numero dei canoni vanno computati
anche quelli conglobati nel canone iniziale. (Trib. Milano, 2.2.1982).
- In caso
di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, il risarcimento del
danno deve essere equivalente alla utilità perduta dal concedente. (App.
Milano. 27.12.1983).
- Il
leasing è un contratto complesso per certi versi assimilabile al
noleggio, per altri all'acquisto rateale con riscatto. In conseguenza
della risoluzione di un contratto per lo studio e lo sviluppo di
"software" sono risarcibili i danni consistenti nelle spese
improduttive per la manutenzione della macchina inutilizzata e nel
pagamento dei canoni per il leasing di questa nella misura del 50%. (Trib.
Rovereto, 28.2.1985, in Dir. informazione e informatica, 1986, 590).
- E' lecita
la clausola in base alla quale il danno subito dalla società concedente
per effetto della risoluzione, va ragguagliato alla differenza tra
l'ammontare delle somme complessivamente dovute e quelle realizzate dalla
vendita a terzi del bene locato o dal suo reimpiego in leasing. (Trib.
Catania, 29.11.1985, in Riv. it. leasing, 1986, 416).
- E' valida
la clausola che pone a carico dell'utilizzatore i rischi inerenti al
perimento della cosa locata. E' valida la clausola che impone
all'utilizzatore di risarcire il danno non coperto da assicurazione. E'
valida la clausola che impone all'utilizzatore, in caso di
risoluzione del contratto e di perimento del bene, di corrispondere il
prezzo d'acquisto, attualizzato al tasso ufficiale di sconto, oltre ai
canoni a scadere. (Trib. Milano, 24.4.1986, in Riv. it. leasing, 1987,
501).
- In caso
di risoluzione del contratto di leasing per inadempimento
dell'utilizzatore, il concedente ha diritto al risarcimento del danno,
così come preventivamente quantificato in contratto mediante la
previsione di una clausola penale ex art. 1382 c.c.; l'entità della
penale può essere anche d'ufficio ridotta ex art. 1384 c.c. (Trib.
Brescia, 22.2.1988, in Riv. it. leasing, 1989, 419).
- In caso
di mancata restituzione del bene, anche se dovuta al sequestro
conservativo eseguita da un terzo l'utilizzatore deve risarcire i danni
subiti dal concedente. (Trib. Roma 14.3.1988, in Riv. it. leasing 1988,
720, nota Centanini).