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42 RISARCIMENTO DEL DANNO

- Il risarcimento del danno va determinato, ai sensi dell'art. 1526 c.c., in base alla differenza fra il totale dei canoni e del prezzo di opzione da un lato e quanto ricavato dalla rivendita del bene dall'altro. (Trib. Milano, 8.2.1982).

- La clausola contrattuale, secondo cui in caso di furto il danno che l'utilizzatore deve risarcire va determinato in base al costo dell'autovettura, moltiplicato per il numero dei canoni non scaduti e diviso per il numero totale dei canoni, va interpretato a termini dell'art. 1370 c.c., nel senso che nel numero dei canoni vanno computati anche quelli conglobati nel canone iniziale. (Trib. Milano, 2.2.1982).

- In caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, il risarcimento del danno deve essere equivalente alla utilità perduta dal concedente. (App. Milano. 27.12.1983).

- Il leasing è un contratto complesso per certi versi assimilabile al noleggio, per altri all'acquisto rateale con riscatto. In conseguenza della risoluzione di un contratto per lo studio e lo sviluppo di "software" sono risarcibili i danni consistenti nelle spese improduttive per la manutenzione della macchina inutilizzata e nel pagamento dei canoni per il leasing di questa nella misura del 50%. (Trib. Rovereto, 28.2.1985, in Dir. informazione e informatica, 1986, 590).

- E' lecita la clausola in base alla quale il danno subito dalla società concedente per effetto della risoluzione, va ragguagliato alla differenza tra l'ammontare delle somme complessivamente dovute e quelle realizzate dalla vendita a terzi del bene locato o dal suo reimpiego in leasing. (Trib. Catania, 29.11.1985, in Riv. it. leasing, 1986, 416).

- E' valida la clausola che pone a carico dell'utilizzatore i rischi inerenti al perimento della cosa locata. E' valida la clausola che impone all'utilizzatore di risarcire il danno non coperto da assicurazione. E' valida la clausola che impone all'utilizzatore, in caso di risoluzione del contratto e di perimento del bene, di corrispondere il prezzo d'acquisto, attualizzato al tasso ufficiale di sconto, oltre ai canoni a scadere. (Trib. Milano, 24.4.1986, in Riv. it. leasing, 1987, 501).

- In caso di risoluzione del contratto di leasing per inadempimento dell'utilizzatore, il concedente ha diritto al risarcimento del danno, così come preventivamente quantificato in contratto mediante la previsione di una clausola penale ex art. 1382 c.c.; l'entità della penale può essere anche d'ufficio ridotta ex art. 1384 c.c. (Trib. Brescia, 22.2.1988, in Riv. it. leasing, 1989, 419).

- In caso di mancata restituzione del bene, anche se dovuta al sequestro conservativo eseguita da un terzo l'utilizzatore deve risarcire i danni subiti dal concedente. (Trib. Roma 14.3.1988, in Riv. it. leasing 1988, 720, nota Centanini).

- La legittimazione passiva attiene al titolo per il quale il soggetto è abilitato o meno ad essere parte di un processo e si determina sulla base della domanda. (Trib. Di Pistoia sentenza 23 Gennaio 2001, n. 506/00).

Cliccate qui per leggere il testo della sentenza

 

 

 

 

 

 

GIURISPRUDENZA: ALTRI ARGOMENTI

- Appropriazione Indebita

- Assicurazione

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- Cessione del contratto di leasing

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