19.2 INADEMPIMENTO
E FIDEIUSSIONE
- In
caso di inadempimento dell'utilizzatore e di conseguente
scioglimento del contratto, il fideiussore deve corrispondere al
concedente la differenze tra quanto il concedente avrebbe dovuto
ricevere alla fine del rapporto e quanto ha ricevuto allo
scioglimento anticipato del contratto, con gli interessi moratori
convenzionali. (Trib. Milano,
21.5.1981).
- I
canoni di leasing costituiscono quote di rimborso del finanziamento
concesso dalla società di leasing all'utilizzatore. Ne consegue che
il fideiussore può soltanto opporre in compensazione del suo debito
un credito da indebito arricchimento del concedente. (Trib. Milano,
14.2.1985)