18 GARANZIA
PER VIZI
- Il
leasing è un contratto atipico, diverso dalla locazione. Ne
consegue la validità della clausola che esclude la garanzia per
vizi (anche tali da rendere impossibile il godimento) accompagnata
da una clausola manleva. (Trib. Milano, 15.1.1981).
- I
vizi e i difetti del bene concesso in locazione finanziaria non sono
opponibili al locatore se tale inopponibilità è esplicitamente
esclusa da un patto del contratto. I
vizi e i difetti non possono inoltre essere opposti al venditore se,
essendo palesi perché relativi allo stesso funzionamento del bene,
sono contestati oltre il termine di otto giorni previsto dall'art.
1459 c.c. La chiamata in causa che trova giustificazione in un
rapporto di garanzia propria (in un giudizio su un rapporto di
locazione finanziaria era stato chiamato in causa per vizi e difetti
del bene locato) il venditore rende inaccoglibile le eccezioni di
incompetenza territoriale. La chiamata in garanzia trova fondamento
nel medesimo titolo rappresentato dal contratto di locazione
finanziaria ove il terzo fornitore è tenuto a garantire nei
confronti del conduttore, piuttosto che nei confronti del
locatore-acquirente, l'immunità da vizi del macchinario oggetto del
contratto di locazione finanziaria. (Trib. Milano, 14.6.1990, sent.
n. 4635).
Il
contratto di locazione pone a carico del conduttore ogni rischio
sulla gestione e sulla perdita e/o deterioramento della cosa locata,
per cui il preteso "mancato utilizzo" non può essere
comunque imputato alla società di leasing nè può valere come
esimente per giustificare il mancato mancato pagamento dei canoni. (Trib.
Milano, 29 Maggio 2001, n. 7209).
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