13 COMPRAVENDITA
- Se
in un contratto di compravendita si prevede il pagamento a mezzo
leasing, il contratto può essere interpretato nel senso che
l'acquirente del bene avrebbe acquistato le macchine differendo il
pagamento e convenendo, separatamente il trasferimento medio tempore
della proprietà delle stesse ad un terzo, il quale avrebbe
provveduto al finanziamento. (Cass., 21.1.1982, n. 397 in Foro It.
1983, I, 1723).
-
Poiché l'operazione economica di locazione finanziaria (cosiddetta
leasing) si svolge come un rapporto trilaterale in cui l'acquisto ad
opera del concedente è effettuato per conto dell'utilizzatore con
la previsione - quale elemento naturale del negozio - dell'esonero
del primo da ogni responsabilità in ordine alle condizioni del bene
acquistato per l'utilizzatore, essendo quest'ultimo a prendere
contatti con il fornitore, a scegliere il bene che sarà oggetto del
contratto e a stabilire le condizioni di acquisto del concedente, ne
consegue che questi non assume direttamente l'obbligo di consegna,
non garantisce che il bene sia immune da vizi e presenti le qualità
promesse, nè rimane tenuto alla garanzia per evizione. (Cass
17.05.1991, n. 5571).