25 LEGITTIMAZIONE
PROCESSUALE NELLE AZIONI DI DANNO
- Il
concedente, citato come responsabile ex art. 2054, 3 comma c.c.,
deve essere messo fuori causa a termini degli art. 116 e 117 c.p.p.,
in quanto è da ritenersi proprietario senza disponibilità
dell'autoveicolo. (Trib. Treviso ord. 16.2.1979).
- Nel
leasing la disponibilità del veicolo è dell'utilizzatore, e non
del concedente, quindi in applicazione analogica dell'art. 2054,
comma 3° c.c. è solidalmente responsabile con il concedente,
l'utilizzatore. (Trib. Milano, 19.11.1981).
- Il
concedente, citato come responsabile civile deve essere escluso dal
procedimento a termini degli artt. 116 e 120 c.p.p., in quanto con
la concessione in leasing ha perso la disponibilità
dell'autoveicolo. (Trib. Torino ord., 29.6.1982).
- In
base all'art. 2054, 3° comma c.c., la responsabilità è collegata
alla disponibilità effettiva del veicolo. Ne consegue che
responsabile del danno è l'utilizzatore. (Trib. Milano ord.,
13.1.1984 in Resp. Civ. Cir., 1984, 101, nota Scalfi).
- In
caso di incidente stradale imputabile al conducente del veicolo, il
concedente è responsabile a termini dell'art. 2054, 3° comma c.c.,
ma può rivalersi, a termini di contratto, sull'utilizzatore. (Trib.
Milano, 5.4.1984).
- Nel
leasing automobilistico solo l'utilizzatore è responsabile dei
danni derivanti dalla circolazione dell'autoveicolo. (Trib. Bari,
19.2.1987, in Riv. it. leasing, 1987, 266).
- Il
proprietario che ha ceduto la vettura in locazione finanziaria,
venendosi in forza di tale contratto a trovare privo del potere di
disponibilità del veicolo, deve essere dichiarato carente di
legittimazione passiva di fronte ad una domanda risarcitoria per
danni conseguenti alla circolazione dell'autoveicolo, così il
proprietario nel caso di usufrutto o vendita con riservato dominio.
(Trib. Macerata, 7.7.1987).
- La
società concedente in caso di inadempimento del fornitore deve
essere dichiarata carente di legittimazione passiva. Si pattuisce
che tutte le azioni spettanti alla società di leasing, nella sua
veste di acquirente, competono direttamente all'utilizzatore (Trib.
Milano, 14.5.1988, in Il leasing, 1989, 363).
- Non
ha legittimazione passiva, in una causa di risarcimento del danno
derivato da circolazione di veicoli, la società intestataria di un
veicolo concesso in leasing, in quanto tale legittimazione è
esclusiva del concessionario; essendo, infatti, il contratto di
leasing un contratto atipico disciplinato, per quanto non previsto,
in conformità alle regole dettate per il contratto tipico di cui
presenta i caratteri prevalenti, la locazione finanziaria di un
autoveicolo è similabile alla vendita "con patto di riservato
dominio"; non sembra, perciò eludibile l'esclusione della
responsabilità del conducente per il trasferimento della stessa in
capo al concessionario, sostanziale acquirente del veicolo coinvolto
nel sinistro, ai sensi dell'art. 2054, 3° comma, c.c. (Trib.
Milano, 26.6.1989, sent. n.5737).
- In
assenza di un'espressa pattuizione nel contratto d'assicurazione
"Kasko" relativo ad un'autovettura concessa in leasing,
l'utilizzatore non è legittimato ad agire nei confronti della
società di assicurazioni per il risarcimento dei danni subiti
dall'autovettura a seguito di incidente. (Pret. Verona, 2.7.1990, in
Foro it. 1991, 1598-1602).