Home Page
 
   
  Chi siamo
Presentazione  
Indirizzi  
E-mail  
Dicono di noi  
  Pubblicazioni
La pubblicità e i suoi contratti tipici
La tutela del profitto  
La società per azioni  
Codice commentato del leasing  
Manuale del trasporto  
Lesione del credito  
Il danno biologico  
Locazione finanziaria  
Obbligazioni pecuniarie  
Il factoring come emptio spei  
  Studi in corso  
Sociologia del diritto  
Internet e globalizzazione  
Commercio elettronico  
  Testi disponibili

e materie trattate

 
Profitto  
Leasing  
Diritto civile  
Diritto d'impresa  
Diritto amministrativo e tributario  
Diritto penale  
Pubblicità  
Trasporto  
Link utili  
Divagazioni  

 

Cliccate qui per contattarci

 25 LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE NELLE AZIONI DI DANNO

- Il concedente, citato come responsabile ex art. 2054, 3 comma c.c., deve essere messo fuori causa a termini degli art. 116 e 117 c.p.p., in quanto è da ritenersi proprietario senza disponibilità dell'autoveicolo. (Trib. Treviso ord. 16.2.1979).

- Nel leasing la disponibilità del veicolo è dell'utilizzatore, e non del concedente, quindi in applicazione analogica dell'art. 2054, comma 3° c.c. è solidalmente responsabile con il concedente, l'utilizzatore. (Trib. Milano, 19.11.1981).

- Il concedente, citato come responsabile civile deve essere escluso dal procedimento a termini degli artt. 116 e 120 c.p.p., in quanto con la concessione in leasing ha perso la disponibilità dell'autoveicolo. (Trib. Torino ord., 29.6.1982).

- In base all'art. 2054, 3° comma c.c., la responsabilità è collegata alla disponibilità effettiva del veicolo. Ne consegue che responsabile del danno è l'utilizzatore. (Trib. Milano ord., 13.1.1984 in Resp. Civ. Cir., 1984, 101, nota Scalfi).

- In caso di incidente stradale imputabile al conducente del veicolo, il concedente è responsabile a termini dell'art. 2054, 3° comma c.c., ma può rivalersi, a termini di contratto, sull'utilizzatore. (Trib. Milano, 5.4.1984).

- Nel leasing automobilistico solo l'utilizzatore è responsabile dei danni derivanti dalla circolazione dell'autoveicolo. (Trib. Bari, 19.2.1987, in Riv. it. leasing, 1987, 266).

- Il proprietario che ha ceduto la vettura in locazione finanziaria, venendosi in forza di tale contratto a trovare privo del potere di disponibilità del veicolo, deve essere dichiarato carente di legittimazione passiva di fronte ad una domanda risarcitoria per danni conseguenti alla circolazione dell'autoveicolo, così il proprietario nel caso di usufrutto o vendita con riservato dominio. (Trib. Macerata, 7.7.1987).

- La società concedente in caso di inadempimento del fornitore deve essere dichiarata carente di legittimazione passiva. Si pattuisce che tutte le azioni spettanti alla società di leasing, nella sua veste di acquirente, competono direttamente all'utilizzatore (Trib. Milano, 14.5.1988, in Il leasing, 1989, 363).

- Non ha legittimazione passiva, in una causa di risarcimento del danno derivato da circolazione di veicoli, la società intestataria di un veicolo concesso in leasing, in quanto tale legittimazione è esclusiva del concessionario; essendo, infatti, il contratto di leasing un contratto atipico disciplinato, per quanto non previsto, in conformità alle regole dettate per il contratto tipico di cui presenta i caratteri prevalenti, la locazione finanziaria di un autoveicolo è similabile alla vendita "con patto di riservato dominio"; non sembra, perciò eludibile l'esclusione della responsabilità del conducente per il trasferimento della stessa in capo al concessionario, sostanziale acquirente del veicolo coinvolto nel sinistro, ai sensi dell'art. 2054, 3° comma, c.c. (Trib. Milano, 26.6.1989, sent. n.5737).

- In assenza di un'espressa pattuizione nel contratto d'assicurazione "Kasko" relativo ad un'autovettura concessa in leasing, l'utilizzatore non è legittimato ad agire nei confronti della società di assicurazioni per il risarcimento dei danni subiti dall'autovettura a seguito di incidente. (Pret. Verona, 2.7.1990, in Foro it. 1991, 1598-1602).

Cliccate qui per leggere la sentenza

GIURISPRUDENZA: ALTRI ARGOMENTI

- Appropriazione Indebita

- Assicurazione

- Azienda

- Azioni esperibili

- Canoni in generale

- Canoni; risoluzione e inadempimento

- Canoni e fallimento

- Cessione del contratto di leasing

- Circolazione senza copertura assicurativa

- Clausola di esonero della responsabilità

- Clausola di conguaglio

- Clausola risolutiva espressa (validità)

- Clausole vessatorie

- Competenza

- Compravendita

- Conclusione del contratto

- Evizione

- Frode alla legge

- Furto e perimento della cosa

- Garanzia per vizi

- Inadempimento

- Inadempimento in generale

- Inadempimento e fideiussione

- Inadempimento e opzione

- Inadempimento e vendita del bene

- Inadempimento e penale

- Inadempimento del concedente

- Inadempimento del fornitore

- Incidente stradale

- Ingiunzione

- I.V.A. sui canoni scaduti

- Legittimazione processuale nelle azioni di danno

- Norme antinfortunistiche: violazione

- Obbligo di riacquisto del fornitore

- Opzione

- Pagamento di canoni successivo alla dichiarazione

  di risoluzione

- Patto commissorio

- Penale

- Pignoramento

- Prescrizione

- Provenienza furtiva del bene

- Responsabilità civile

- Responsabilità civile del fornitore

- Responsabilità penale del concedente

- Responsabilità penale e tributaria

- Restituzione anticipata del bene: casistica

- Revocatoria ordinaria

- Riscatto del bene

- Risarcimento del danno

- Risarcimento danni da incidente stradale

- Risoluzione del contratto

- Risoluzione della vendita

- Risoluzione del contratto: effetti

- Ritardata restituzione del veicolo

- Ritenzione dei canoni percetti

- Ritrovamento (del veicolo rubato); effetti 

- Sequestro

- Simulazione relativa

- Sospensione

- Successione

- Trasporto senza licenza

   
Copyright Studio Legale Nigra