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4 AZIONI ESPERIBILI

- Quando il leasing abbia ad oggetto un bene durevole non specificamente strumentale all'esercizio dell'impresa (come un'autovettura) si impone l'applicazione, quantomeno in via analogica, degli artt. 1525-1526 c.c. (azione di inadempimento e risoluzione: n.d.r.), ricorrendone pienamente la ratio legis. (Trib. Milano, 15.5.1978 in BANCARIA, 1979, 633)

- Il contratto di acquisto è connesso, ma distinto dal contratto di leasing. Ne consegue che l'utilizzatore può soltanto ottenere il risarcimento dei danni dal fornitore. (App. Firenze, 1.7.1981).

- In caso di inadempimento del fornitore, l'utilizzatore può soltanto chiedere il risarcimento dei danni al fornitore. (App. Milano, 15.12.1983).

- In caso di vizi del bene tali da rendere impossibile il godimento, la vendita tra il concedente e il fornitore si risolve e questi deve restituire al primo il prezzo. (Trib. Milano, 21.1.1982).

- In caso di inadempimento dell'utilizzatore e di conseguente scioglimento del contratto, il fideiussore deve corrispondere al concedente la differenza tra quanto il concedente avrebbe dovuto ricevere alla fine del rapporto e quanto ha ricevuto allo scioglimento anticipato del contratto, con gli interessi moratori convenzionali. (Trib. Milano, 21.5.1981).

- I canoni di leasing costituiscono quote di rimborso del finanziamento concesso dalla società di leasing all'utilizzatore. Ne consegue che il fideiussore può soltanto opporre in compensazione del suo debito un credito da indebito arricchimento del concedente. (Trib. Milano, 14.2.1982).

- Con riguardo al contratto di locazione finanziaria o leasing, e per il caso in cui il bene ceduto conservi alla scadenza del rapporto un valore residuo superiore al prezzo d'opzione, si deve ritenere applicabile, a seguito di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, la norma dell'articolo 1526, 2° comma, del Codice civile, con la consequenziale possibilità di escludere in parte il diritto del cedente di acquisire i canoni pagati, considerato che, in detta ipotesi, a differenza di quanto si verifica nel "leasing" cosiddetto tradizionale, i canoni medesimi non si esauriscono nel corrispettivo dell'uso del bene, ma si traducono parzialmente in un versamento rateale del prezzo, rendendo così operante, in via analogica, la citata disposizione. (Cass. 5.6.1991, 6357).

 

 

 

GIURISPRUDENZA: ALTRI ARGOMENTI

- Appropriazione Indebita

- Assicurazione

- Azienda

- Azioni esperibili

- Canoni in generale

- Canoni; risoluzione e inadempimento

- Canoni e fallimento

- Cessione del contratto di leasing

- Circolazione senza copertura assicurativa

- Clausola di esonero della responsabilità

- Clausola di conguaglio

- Clausola risolutiva espressa (validità)

- Clausole vessatorie

- Competenza

- Compravendita

- Conclusione del contratto

- Evizione

- Frode alla legge

- Furto e perimento della cosa

- Garanzia per vizi

- Inadempimento

- Inadempimento in generale

- Inadempimento e fideiussione

- Inadempimento e opzione

- Inadempimento e vendita del bene

- Inadempimento e penale

- Inadempimento del concedente

- Inadempimento del fornitore

- Incidente stradale

- Ingiunzione

- I.V.A. sui canoni scaduti

- Legittimazione processuale nelle azioni di danno

- Norme antinfortunistiche: violazione

- Obbligo di riacquisto del fornitore

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- Penale

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- Prescrizione

- Provenienza furtiva del bene

- Responsabilità civile

- Responsabilità civile del fornitore

- Responsabilità penale del concedente

- Responsabilità penale e tributaria

- Restituzione anticipata del bene: casistica

- Revocatoria ordinaria

- Riscatto del bene

- Risarcimento del danno

- Risarcimento danni da incidente stradale

- Risoluzione del contratto

- Risoluzione della vendita

- Risoluzione del contratto: effetti

- Ritardata restituzione del veicolo

- Ritenzione dei canoni percetti

- Ritrovamento (del veicolo rubato); effetti 

- Sequestro

- Simulazione relativa

- Sospensione

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- Trasporto senza licenza

   
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