4 AZIONI
ESPERIBILI
- Quando
il leasing abbia ad oggetto un bene durevole non specificamente
strumentale all'esercizio dell'impresa (come un'autovettura) si impone
l'applicazione, quantomeno in via analogica, degli artt. 1525-1526 c.c.
(azione di inadempimento e risoluzione: n.d.r.), ricorrendone pienamente
la ratio legis. (Trib. Milano, 15.5.1978 in BANCARIA, 1979, 633)
- Il
contratto di acquisto è connesso, ma distinto dal contratto di leasing.
Ne consegue che l'utilizzatore può soltanto ottenere il risarcimento dei
danni dal fornitore. (App. Firenze, 1.7.1981).
- In caso
di inadempimento del fornitore, l'utilizzatore può soltanto chiedere il
risarcimento dei danni al fornitore. (App. Milano, 15.12.1983).
- In caso
di vizi del bene tali da rendere impossibile il godimento, la vendita tra
il concedente e il fornitore si risolve e questi deve restituire al primo
il prezzo. (Trib. Milano, 21.1.1982).
- In caso
di inadempimento dell'utilizzatore e di conseguente scioglimento del
contratto, il fideiussore deve corrispondere al concedente la differenza
tra quanto il concedente avrebbe dovuto ricevere alla fine del rapporto e
quanto ha ricevuto allo scioglimento anticipato del contratto, con gli
interessi moratori convenzionali. (Trib. Milano, 21.5.1981).
- I canoni
di leasing costituiscono quote di rimborso del finanziamento concesso
dalla società di leasing all'utilizzatore. Ne consegue che il fideiussore
può soltanto opporre in compensazione del suo debito un credito da
indebito arricchimento del concedente. (Trib. Milano, 14.2.1982).
- Con
riguardo al contratto di locazione finanziaria o leasing, e per il caso in
cui il bene ceduto conservi alla scadenza del rapporto un valore residuo
superiore al prezzo d'opzione, si deve
ritenere applicabile, a seguito di risoluzione per inadempimento
dell'utilizzatore, la norma dell'articolo 1526, 2° comma, del Codice
civile, con la consequenziale possibilità di escludere in parte il
diritto del cedente di acquisire i canoni pagati, considerato che, in
detta ipotesi, a differenza di quanto si verifica nel "leasing"
cosiddetto tradizionale, i canoni medesimi non si esauriscono nel
corrispettivo dell'uso del bene, ma si traducono parzialmente in un
versamento rateale del prezzo, rendendo così operante, in via analogica,
la citata disposizione. (Cass. 5.6.1991, 6357).