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46 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO: EFFETTI

- In caso di inadempimento dell'utilizzatore e di risoluzione del contratto il concedente ha diritto ai canoni a scadere attualizzati, dedotto il valore residuo del bene restituito, ed escluso il prezzo di opzione, che non costituisce lucro cessante, essendo meramente eventuale. (Trib. Milano, 23.9.1972)

- La restituzione della cosa al concedente non è revocabile a termini dell'art. 67 1° comma nn. 1 e 2 o 2° comma l. f., qualora consegua alla risoluzione chiesta dal concedente, in forza della clausola risolutiva espressa. (Trib. Roma, 3.6.1977).

- In caso di restituzione anticipata e di interruzione del pagamento dei canoni, il contratto si risolve, e si applica la clausola contrattuale secondo cui l'utilizzatore deve versare i canoni scaduti, nonché, a titolo di penale, il totale dei canoni a scadere. (Trib. Milano, 1.10.1979).

-- In caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, quest'ultimo è tenuto a restituire il bene e a pagare i canoni scaduti e a scadere, con gli interessi convenuti, dedotto quanto ricavato dalla vendita del bene. (Trib. Milano, 9.7.1981).

- In caso di risoluzione del contratto di leasing l'utilizzatore dovrà corrispondere al concedente la somma che si determina tenendo conto della minor durata del rapporto, del minor uso del bene e degli ammortamenti irrealizzati. (Trib. Milano, 29.5.1978).

- La regolamentazione del leasing è rimessa alla libera determinazione delle parti. Il leasing si differenzia dalla vendita con riserva di proprietà perché il trasferimento della proprietà è meramente eventuale e futuro, e il corrispettivo non costituisce il controvalore del bene. (Trib. Milano, 27.4.1982)

- In caso di inadempimento dell'utilizzatore e di conseguente risoluzione del contratto, l'utilizzatore è obbligato a versare i canoni corrispondenti, al periodo in cui ha goduto del bene. Non si applica al leasing l'art. 1526 c.c. (Trib. Milano, 3.06.1982).

- In caso di inadempimento dell'usufruttuario al pagamento delle rate contrattuali, a termini di contratto il contratto costitutivo di usufrutto si risolve, e l'usufruttuario è obbligato a restituire l'autoveicolo, nonché a corrispondere le rate scadute e non pagate con l'interesse moratorio contrattuale del 2,50% mensile. (Trib. Padova, 10.6.1982).

- Il leasing è un contratto atipico, quindi in caso di risoluzione si applica l'art. 1526, comma 2° c.c. con la conseguenza che il fallimento deve restituire il bene al concedente, e il concedente può trattenere i canoni precetti a titolo di indennità, ma soltanto nella misura stabilita dal giudice in via di riduzione, mentre deve versare il resto al fallimento. (Trib. Roma, 2.12.1982).

- In caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore non spetta al concedente il prezzo di opzione. (Trib. Milano. 9.12.1982).

- A seguito di diffida ad adempiere il contratto è risolto di diritto ex art. 1454 c.c., l'utilizzatore va condannato a restituire l'autoveicolo e a corrispondere i canoni scaduti con gli interessi contrattuali del 2,50% per ogni mese. (Trib. Padova, 11.12.1982).

- Risolto il contratto per inadempimento dell'utilizzatore, questi è condannato, a termini del contratto, al pagamento: dei canoni scaduti oltre agli interessi di mora, dei canoni a scadere e del prezzo di opzione attualizzato, da ciò dedotto il ricavo della vendita del veicolo restituito. (Trib. Milano, 20.2.1984)

- Il terzo comma dell'art. 1526 è rispettato se il concedente pretende dall'utilizzatore inadempiente i canoni e il prezzo di opzione attualizzati, dedotto il ricavo della vendita del bene. (Trib. Milano, 30.4.1984).

- Sospeso il pagamento dei canoni a seguito dl furto del veicolo, il contratto si risolve, l'utilizzatore deve corrispondere quanto previsto dal contratto per la risoluzione, detratto quanto percepito dal concedente come indennizzo per il furto. (Trib. Milano, 17.5.1984).

- Il leasing è un contratto atipico, che si distingue dalla vendita rateale con riserva di proprietà, quindi i canoni precetti sono definitivamente acquisiti dal concedente, e quest'ultimo ha diritto alla corresponsione dei canoni maturati sino alla restituzione (art. 1591 c.c.). (Trib. Bologna, 21.06.1984).

- In caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, questi deve corrispondere i canoni a scadere con gli interessi di mora, dedotto il ricavo della vendita del bene restituito al concedente. (Trib. Milano, 16.7.1984).

- In caso di risoluzione del contratto successiva all'ammissione dell'utilizzatore inadempiente a concordato preventivo l'importo della penale non subisce la vicenda concordataria, né deve essere ridotto perché al leasing è applicabile l'art. 1526 c.c.; se il concedente ha detratto dall'importo della penale il ricavo della vendita del bene restituito la penale è equa. (Trib. Catania, 7.12.1984)

- In un contratto di leasing, conseguenza per l'utilizzatore della risoluzione per inadempimento verificatasi in base alla clausola espressa è quella del pagamento come penale dei canoni successivi attualizzati alla data della risoluzione, il cui ammontare va gravato, con decorrenza dalla stessa data, degli interessi convenzionali previsti nel contratto. (Trib. Milano, 12.1.1989, sent. n. 2138).

 

 

 

 

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