46 RISOLUZIONE
DEL CONTRATTO: EFFETTI
- In
caso di inadempimento dell'utilizzatore e di risoluzione del
contratto il concedente ha diritto ai canoni a scadere attualizzati,
dedotto il valore residuo del bene restituito, ed escluso il prezzo
di opzione, che non costituisce lucro cessante, essendo meramente
eventuale. (Trib. Milano, 23.9.1972)
- La
restituzione della cosa al concedente non è revocabile a termini
dell'art. 67 1° comma nn. 1 e 2 o 2° comma l. f., qualora consegua
alla risoluzione chiesta dal concedente, in forza della clausola
risolutiva espressa. (Trib. Roma, 3.6.1977).
- In
caso di restituzione anticipata e di interruzione del pagamento dei
canoni, il contratto si risolve, e si applica la clausola
contrattuale secondo cui l'utilizzatore deve versare i canoni
scaduti, nonché, a titolo di penale, il totale dei canoni a
scadere. (Trib. Milano, 1.10.1979).
-- In
caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore,
quest'ultimo è tenuto a restituire il bene e a pagare i canoni
scaduti e a scadere, con gli interessi convenuti, dedotto quanto
ricavato dalla vendita del bene. (Trib. Milano, 9.7.1981).
- In
caso di risoluzione del contratto di leasing l'utilizzatore dovrà
corrispondere al concedente la somma che si determina tenendo conto
della minor durata del rapporto, del minor uso del bene e degli
ammortamenti irrealizzati. (Trib. Milano, 29.5.1978).
- La
regolamentazione del leasing è rimessa alla libera determinazione
delle parti. Il leasing si differenzia dalla vendita con riserva di
proprietà perché il trasferimento della proprietà è meramente
eventuale e futuro, e il corrispettivo non costituisce il
controvalore del bene. (Trib. Milano, 27.4.1982)
- In
caso di inadempimento dell'utilizzatore e di conseguente risoluzione
del contratto, l'utilizzatore è obbligato a versare i canoni
corrispondenti, al periodo in cui ha goduto del bene. Non si applica
al leasing l'art. 1526 c.c. (Trib. Milano, 3.06.1982).
- In
caso di inadempimento dell'usufruttuario al pagamento delle rate
contrattuali, a termini di contratto il contratto costitutivo di
usufrutto si risolve, e l'usufruttuario è obbligato a restituire
l'autoveicolo, nonché a corrispondere le rate scadute e non pagate
con l'interesse moratorio contrattuale del 2,50% mensile. (Trib.
Padova, 10.6.1982).
- Il
leasing è un contratto atipico, quindi in caso di risoluzione si
applica l'art. 1526, comma 2° c.c. con la conseguenza che il
fallimento deve restituire il bene al concedente, e il concedente
può trattenere i canoni precetti a titolo di indennità, ma
soltanto nella misura stabilita dal giudice in via di riduzione,
mentre deve versare il resto al fallimento. (Trib. Roma, 2.12.1982).
- In
caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore non spetta
al concedente il prezzo di opzione. (Trib. Milano. 9.12.1982).
- A
seguito di diffida ad adempiere il contratto è risolto di diritto
ex art. 1454 c.c., l'utilizzatore va condannato a restituire
l'autoveicolo e a corrispondere i canoni scaduti con gli interessi
contrattuali del 2,50% per ogni mese. (Trib. Padova, 11.12.1982).
-
Risolto il contratto per inadempimento dell'utilizzatore, questi è
condannato, a termini del contratto, al pagamento: dei canoni
scaduti oltre agli interessi di mora, dei canoni a scadere e del
prezzo di opzione attualizzato, da ciò dedotto il ricavo della
vendita del veicolo restituito. (Trib. Milano, 20.2.1984)
- Il
terzo comma dell'art. 1526 è rispettato se il concedente pretende
dall'utilizzatore inadempiente i canoni e il prezzo di opzione
attualizzati, dedotto il ricavo della vendita del bene. (Trib.
Milano, 30.4.1984).
-
Sospeso il pagamento dei canoni a seguito dl furto del veicolo, il
contratto si risolve, l'utilizzatore deve corrispondere quanto
previsto dal contratto per la risoluzione, detratto quanto percepito
dal concedente come indennizzo per il furto. (Trib. Milano,
17.5.1984).
- Il
leasing è un contratto atipico, che si distingue dalla vendita
rateale con riserva di proprietà, quindi i canoni precetti sono
definitivamente acquisiti dal concedente, e quest'ultimo ha diritto
alla corresponsione dei canoni maturati sino alla restituzione (art.
1591 c.c.). (Trib. Bologna, 21.06.1984).
- In
caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, questi deve
corrispondere i canoni a scadere con gli interessi di mora, dedotto
il ricavo della vendita del bene restituito al concedente. (Trib.
Milano, 16.7.1984).
- In
caso di risoluzione del contratto successiva all'ammissione
dell'utilizzatore inadempiente a concordato preventivo l'importo
della penale non subisce la vicenda concordataria, né deve essere
ridotto perché al leasing è applicabile l'art. 1526 c.c.; se il
concedente ha detratto dall'importo della penale il ricavo della
vendita del bene restituito la penale è equa. (Trib. Catania,
7.12.1984)
- In
un contratto di leasing, conseguenza per l'utilizzatore della
risoluzione per inadempimento verificatasi in base alla clausola
espressa è quella del pagamento come penale dei canoni successivi
attualizzati alla data della risoluzione, il cui ammontare va
gravato, con decorrenza dalla stessa data, degli interessi
convenzionali previsti nel contratto. (Trib. Milano, 12.1.1989, sent.
n. 2138).