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LEASING

SENTENZA N. 2460/2002 DEL TRIBUNALE DI MILANO

TRIBUNALE DI MILANO sezione quinta civile; sentenza 21 Gennaio 2002, n. 2460/02; Giudice Unico Dottor Antonio Strati T. (Avv. AMEDEO NIGRA), attrice c. F. I.(Avv. MARCO ACCORNERO), convenuto e W. Ass.ni. (Avv. NICOLA ROBERTO) convenuta. Condanna la W. Ass.ni a pagare all’attrice la somma di Euro 17.418,76 a titolo di indennizzo del veicolo rubato oltre interessi legali come in motivazione;
accoglie l’opposizione e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna la convenuta W. Ass.ni a rifondere all’attrice T. le spese processuali di Euro 2.580,00 come liquidate in motivazione, oltre IVA e CPA;
condanna la società opposta T. a rifondere all’opponente F. I. le spese processuali di Euro 2.580,00 come liquidate in motivazione, oltre IVA e CPA;
dispone che le spese relative alla fase monitoria rimangano a carico della opposta T.;
dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva.

Contratto di leasing – furto

Contratto di assicurazione - giurisdizione dell’A.G.O.

Contratto di assicurazione - competenza per territorio

Contratto di leasing e di assicurazione – obbligo del creditore di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto

- In caso di furto del bene dato in leasing, in mancanza di elementi di aggravamento del danno da parte del concedente, ai sensi dell’art. 1227 c.c., l’utilizzatore del bene dovrà pagare al concedente stesso la quota di risarcimento del danno non liquidata dalla compagnia di Assicurazione del bene stesso.
 
- La clausola compromissoria di cui all’articolo 34 delle condizioni generali di polizza, non opera nel caso in cui l’Assicurazione non richieda la perizia contrattuale e non provveda alla nomina del proprio perito. In tale caso vi è giurisdizione dell’A.G.O..

- La parte che contesta la competenza per territorio derogabile ha l’onere di formulare tale eccezione in relazione a tutti i profili di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c., con la conseguenza che l’eccezione incompleta comporta che la causa rimanga radicata presso il giudice adito secondo il criterio del foro non contestato dal convenuto.

- Qualora sia stata stipulata dall’utilizzatore polizza assicurativa contro il furto con vincolo a favore della società concedente, come previsto dall’art. 8 del contratto, quest’ultima ha il dovere giuridico di agire per ottenere il pagamento dell’indennizzo imputandolo al residuo credito. Infatti, il creditore ha l’obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto.

Svolgimento del processo. –A) causa Rg. N. Con atto di citazione notificato a mezzo posta in data 12/02/94 la S.P.A. T. esponeva che: - in data 8/06/1990 F. I. aveva stipulato con essa un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto l’autoveicolo Lancia Delta HF Turbo tg. BA B36937, veicolo che è stato ricevuto dall’utilizzatore; - il bene è stato oggetto di furto ed il contraente non ha provveduto al pagamento; - il contratto si è quindi risolto di diritto in data 3/02/1993 per perdita totale del bene nonché per canone scaduto, da cui deriva un credito di £. 33.727.432 oltre interessi (prime rate A.B.I. aumentato del 10%); - è titolare di polizza furto con obbligazioni a carico della convenuta I. Ass.ni per lo stesso autoveicolo che è stato rubato i data 26/03/1991 e la documentazione è stata inviata; - il furto va liquidato in base al valore effettivo di mercato.

Conveniva, pertanto, in giudizio I. F. e I. Ass.ni chiedendo al Tribunale, in principalità, di condannare il F. al pagamento di £. 33.727.432, oltre interessi convenzionali, oppure in quella diversa somma accertanda in corso di causa; - di accertare e dichiarare il diritto dell’attrice nei confronti della convenuta I. Ass.ni ad ottenere il risarcimento integrale di cui in narrativa; di accertare e dichiarare la solidarietà passiva dei convenuti per i rispettivi debiti di cui in premessa – in quanto inadempienti in contratti tra loro collegati – condannando gli stessi al pagamento solidale del credito da accertarsi come sopra; in subordine, ricondannare F. al pagamento della somma di £. 33.727.432 e, separatamente, la convenuta I. Ass.ni al pagamento della somma pari a £. 40.000.000 oppure pari alla diversa somma da accertarsi in corso di causa.

Con comparsa di risposta si costituiva la I. Ass.ni Spa la quale eccepiva la carenza di legittimazione attiva dell’attrice, l’incompetenza territoriale del giudice adito, l’inammissibilità dell’azione per carenza di giurisdizione dell’A.G.O., l’intervenuta prescrizione del diritto, e chiedeva, nel merito, il rigetto della domanda.

La contumacia del F. dichiarata alla prima udienza veniva revocata all’udienza successiva del 7/10/94 nella quale si costituiva il F. con comparsa di risposta chiedendo la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. il rigetto nel merito delle domande dell’attrice e la condanna dell’I. al pagamento di una somma pari alla differenza tra il valore dell’autovettura al momento del furto e quanto effettivamente spettante alla T.

B) Causa Rg. N. Con atto di citazione notificato in data 1/04/1994 I. F. proponeva opposizione al decreto n. 9465 emesso in data 3/03/1994 con il quale il Presidente del Tribunale di Milano, su ricorso della T., gli aveva ingiunto di pagare la soma di £. 33.727.432 oltre interessi convenzionali e spese della procedura.

Conveniva, pertanto, in giudizio la T. chiedendo al Tribunale di revocare il decreto opposto.

Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la T. chiedendo al Tribunale di respingere l’opposizione.

Con ordinanza 7/10/1994 il G.I. disponeva la riunione della causa R.g. N. e quella avente il R. g. N.

Con ordinanza 31/01/1995 il G. I. rigettava l’istanza di concessione della provvisoria esecuzione rilevando che la polizza furto prevede il vincolo a favore della T. e che l’importo dell’indennizzo dovuto dall’I. è presumibilmente maggiore del credito vantato dalla T.
Le cause riunite venivano rinviate per discussione all’udienza collegiale del 9/12/1999 che non si teneva in conseguenza dell’entrata in vigore della L. 276/97. Disposta la comparizione personale delle parti per il tentativo obbligatorio di conciliazione questo non poteva essere esperito per l’assenza delle parti personalmente, e, quindi, alla stessa udienza del 24/10/2001 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe riportate e il giudice tratteneva le cause in decisione assegnando i termini di legge per il deposito delle difese conclusive.
Con la comparsa conclusionale, in luogo della I. Ass.ni si costituiva la W. Ass.ni nella quale si era fusa per incorporazione la prima.

MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda dell’attrice è fondata e deve essere accolta nei confronti dell’assicuratore.

E’ altresì fondata l’opposizione del F. e, quindi, il decreto opposto deve essere revocato.

L’assicuratore sostiene che l’attrice non è portatrice di alcun diritto autonomo azionabile nei suoi confronti.

La tesi deve essere disattesa.

In forza dell’appendice di polizza prodotta dalle parti, la polizza che veniva stipulata dall’utilizzatore F. è vincolata fino alla data del furto (giorno di scadenza della locazione finanziaria) a favore della T. e, l’assicuratore, tra l’altro, è tenuto a pagare l’indennizzo …e sino alla concorrenza del suo credito rateale, versare a quest’ultima l’indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio la T. è fin d’ora autorizzata dal contraente”.
Dunque, l’attrice aveva titolo a pretendere l’indennità per il furto dell’autoveicolo, assicurato dal F. quale utilizzatore dello stesso in forza del contratto di leasing, e sino alla concorrenza del suo credito rateale.

E’ del pari da disattendere l’eccezione di prescrizione del diritto, poiché la T. ha provveduto all’interruzione del termine annuale di cui all’art. 2952 c.c. con diffide di cui alle lettere inviate all’assicuratore in data 5/09/91, 27/07/92 (nella quale risulta il numero di sinistro), 4/03/92 (alla quale sono allegati i documenti: originale estratto cronologico; originale chiusa inchiesta). La lettera 27/07/92 è inviata pure alla ISVAP in quanto l’attrice lamenta di non conoscere le motivazioni che inducono la compagnia di assicurazioni ritardare la liquidazione del sinistro.

Il rilievo è utile anche per disattendere l’ulteriore eccezione sollevata dall’assicuratore di carenza di giurisdizione dell’AGO attesa la revisione in contratto della clausola compromissoria di cui all’art. 34 delle condizioni generali di polizza.
Infatti, tale clausola prevede che la liquidazione del danno ha luogo mediante accordo tra le parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati dalle parti che, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo.
L’assicuratore non ha offerto prova di aver chiesto la perizia contrattuale e di aver provveduto alla nomina del proprio perito. Anzi, c’è la prova contraria poiché la T. si rivolge all’ISVAP (autority di vigilanza del settore assicurativo) lamentando di non aver potuto sapere dall’assicuratore le ragioni del suo rifiuto di provvedere all’indennizzo.

Sul punto, questo giudice ritiene di aderire all’orientamento giurisprudenziale sia di questo Tribunale (sent. N. 10720 del 9/11/1992 – est. Chindemi) sia della Corte di Cassazione (sent. N. 1680 del 26/02/1999).

Da disattendere è, infine, l’eccezione dell’assicuratore di incompetenza per territorio di questo giudice.

Anzitutto, devesi rilevare che la parte che contesta la competenza per territorio derogabile ha l’onere di formulare tale eccezione in relazione a tutti i profili di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c., con la conseguenza che l’eccezione incompleta comporta che la causa rimanga radicata presso il giudice adito secondo il criterio del foro non contestato dal convenuto.

E’ opportuno, in proposito, evidenziare che, ai sensi dell’art. 20 c.p.c., per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio.

Ebbene, ai fini della completezza, l’eccezione di incompetenza per territorio derogabile deve essere non solo specifica ed espressa per ognuno dei possibili criteri di collegamento giustificativi della scelta operata dall’attrice, ma, per ciascuno di questi, deve contenere una sia pur sommaria enunciazione delle ragioni addotte a fondamento dell’eccezione medesima.

Infine, è precluso alla parte addurre motivi di incompetenza diversi da quelli indicati nel primo atto difensivo e, stante il carattere dispositivo dell’eccezione, il giudice non può rilevare ragioni di incompetenza non dedotti dalla parte.

Poiché con riferimento al criterio di collegamento del forum destinatae solutionis, l’assicuratore convenuto non ha specificato ed espresso, sia pur sommariamente, alcuna contestazione nel primo atto difensivo nei confronti dell’attrice, avendo limitato tale criterio alla esecuzione della prestazione della garanzia in favore del Signor I. F., residente a ….., e poiché l’attrice ha sede nell’ambito della circoscrizione del Tribunale di Milano, ne consegue che questo Tribunale è senz’altro competente per territorio a decidere sulla domanda proposta in giudizio.

In linea di diritto, occorre, poi rilevare che qualora, come nel caso di specie, sia stata stipulata dall’utilizzatore polizza assicurativa contro il furto con vincolo a favore della società concedente come previsto dall’art. 8 del contratto, quest’ultima ha il dovere giuridico di agire per ottenere il pagamento dell’indennizzo imputandolo al residuo credito. Infatti, il creditore ha l’obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto 8artt. 1175 e 1375 c.c.).

Pertanto, la società locatrice, beneficiaria dell’indennizzo, non potrà pretendere dal conduttore l’intero importo contrattualmente dovuto, che dovrà essere defalcato dell’importo dell’indennizzo contrattualmente pattuito.

Il secondo comma dell’art. 1127 c.c., che è norma sanzionatoria, afferma, infatti, che il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.

Pertanto, essi non sono dovuti nella misura contrattualmente prevista poiché la T. non ha agito con tempestività e diligenza per ottenere il pagamento dell’indennizzo, onde evitare il ritardo nella liquidazione dello stesso, ritardo che non può essere imputato al conduttore F., che non aveva titolo giuridico per pretendere il risarcimento dalla I per poi “girarlo” alla T.

Sotto tale profilo, il credito della T. verso il conduttore va limitato alla complessiva somma di £. 33.727.432 per la perdita totale del bene compresi i canoni insoluti ed esclusi gli interessi per le ragioni suindicate.

Il veicolo era stato assicurato per la somma di £. 51.700.000, che corrisponde all’importo totale del veicolo nuovo, acquistato il 8/06/1990 di £. 43.445.377 oltre £. 8.254.623 di IVA 19%.

E’ evidente che il “capitale assicurato” in polizza non è affatto l’ammontare dell’indennizzo che l’assicuratore è tenuto a versare in caso di perdita del bene per furto; esso è, invece, pari all’effettivo valore commerciale del bene al momento del sinistro che può essere provato in qualsiasi modo, con Mercuriali di mercato o riviste del settore quali Telefax, Quattroruote, L’Automobile, ecc..

In mancanza di prova, come nel caso di specie, la determinazione del valore commerciale del bene è rimessa, secondo la lettera del contratto, all’equo apprezzamento del giudice.

In proposito, va osservato anzitutto, che l’importo di £. 8.254.623, che corrisponde all’IVA al 19% non costituisce un costo ma una partita di giro in quanto scaricata dalla T. al momento dell’acquisto come, peraltro, si evince dall’art. 8 del relativo contratto di leasing dove è prevista l’assicurazione del veicolo per incendio e furto per il valore del veicolo al netto di IVA.

In secondo luogo, il valore commerciale del bene diminuisce di circa il 20% per l’immissione in strada e considerato il lasso di tempo trascorso dall’immatricolazione alla data del furto. Oltre a ciò, va considerato che il veicolo era stato in precedenza oggetto di un furto parziale, che, però, non aveva prodotto un grave danneggiamento del veicolo medesimo, come emerge dal contenuto della denuncia 5/02/1993 alla Procura della Repubblica di Bari da parte del Dott. G. J., quale responsabile di zona della I. Ass.ni.

Tutto ciò premesso, questo giudice ritiene di poter determinare il valore commerciale del bene rubato e quindi la liquidazione dell’indennizzo nella misura corrispondente al credito vantato dalla T.. Pertanto, il convenuto assicuratore W. è condannato a pagare all’attrice al somma di Euro 17.418,76, oltre interessi legali decorrenti dalla prima diffida del 5/09/1991 al saldo.

Rispetto al conduttore, va operata la compensazione integrale tra il credito della T. nei confronti del F. e l’importo dell’indennizzo che l’assicuratore è stato condannato a pagare all’attrice.

Consegue alla soccombenza, la condanna della convenuta W. a rifondere all’attrice T. le spese processuali liquidate in complessivi Euro 2.580,00 (di cui Euro 462,00 per esborsi e spese generali, Euro 930,00 per diritti ed Euro 1.188,00 per onorario) oltre IVA e CPA.

Consegue alla soccombenza, la condanna della società opposta T. a rifondere all’opponente F. le spese processuali liquidate in complessivi Euro 2.580,00 (di cui di cui Euro 462,00 per esborsi e spese generali, Euro 930,00 per diritti ed Euro 1.188,00 per onorario) oltre IVA e CPA.

Le spese della fase monitoria restano a carico della società opposta T.

La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.

PQM

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda istanza eccezione e deduzione disattese, così provvede:

  • Condanna la W. Ass.ni a pagare all’attrice la somma di Euro 17.418,76 a titolo di indennizzo del veicolo rubato oltre interessi legali come in motivazione;

  • accoglie l’opposizione e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;

  • condanna la convenuta W. Ass.ni a rifondere all’attrice T. le spese processuali di Euro 2.580,00 come liquidate in motivazione, oltre IVA e CPA;

  • condanna la società opposta T. a rifondere all’opponente F. I. le spese processuali di Euro 2.580,00 come liquidate in motivazione, oltre IVA e CPA;

  • dispone che le spese relative alla fase monitoria rimangano a carico della opposta T.;

  • dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva.

    Il Giudice Onorario Aggregato in funzione di giudice unico Antonio Strati

     

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