TRIBUNALE
DI MILANO sezione quinta civile; sentenza 21 Gennaio 2002, n.
2460/02; Giudice Unico Dottor Antonio Strati T. (Avv. AMEDEO NIGRA),
attrice c. F. I.(Avv. MARCO ACCORNERO), convenuto e W. Ass.ni. (Avv.
NICOLA ROBERTO) convenuta. Condanna la W. Ass.ni a pagare
all’attrice la somma di Euro 17.418,76 a titolo di indennizzo del
veicolo rubato oltre interessi legali come in motivazione;
accoglie l’opposizione e, per l’effetto, revoca il decreto
ingiuntivo opposto;
condanna la convenuta W. Ass.ni a rifondere all’attrice T. le spese
processuali di Euro 2.580,00 come liquidate in motivazione, oltre
IVA e CPA;
condanna la società opposta T. a rifondere all’opponente F. I. le
spese processuali di Euro 2.580,00 come liquidate in motivazione,
oltre IVA e CPA;
dispone che le spese relative alla fase monitoria rimangano a carico
della opposta T.;
dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva.
Contratto di leasing – furto
Contratto di assicurazione - giurisdizione dell’A.G.O.
Contratto
di assicurazione - competenza per territorio
Contratto
di leasing e di assicurazione – obbligo del creditore di correttezza
e buona fede nell’esecuzione del contratto
- In caso di furto del bene dato in leasing, in mancanza di
elementi di aggravamento del danno da parte del concedente, ai sensi
dell’art. 1227 c.c., l’utilizzatore del bene dovrà pagare al
concedente stesso la quota di risarcimento del danno non liquidata
dalla compagnia di Assicurazione del bene stesso.
- La clausola compromissoria di cui all’articolo 34 delle
condizioni generali di polizza, non opera nel caso in cui
l’Assicurazione non richieda la perizia contrattuale e non provveda
alla nomina del proprio perito. In tale caso vi è giurisdizione
dell’A.G.O..
- La parte che contesta la competenza per territorio derogabile ha
l’onere di formulare tale eccezione in relazione a tutti i profili
di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c., con la conseguenza che l’eccezione
incompleta comporta che la causa rimanga radicata presso il giudice
adito secondo il criterio del foro non contestato dal convenuto.
- Qualora sia stata stipulata dall’utilizzatore polizza assicurativa
contro il furto con vincolo a favore della società concedente, come
previsto dall’art. 8 del contratto, quest’ultima ha il dovere
giuridico di agire per ottenere il pagamento dell’indennizzo
imputandolo al residuo credito. Infatti, il creditore ha l’obbligo
di comportarsi secondo correttezza e buona fede nell’esecuzione del
contratto.
Svolgimento del processo. –A) causa Rg. N. Con atto di
citazione notificato a mezzo posta in data 12/02/94 la S.P.A. T.
esponeva che: - in data 8/06/1990 F. I. aveva stipulato con essa un
contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto l’autoveicolo
Lancia Delta HF Turbo tg. BA B36937, veicolo che è stato ricevuto
dall’utilizzatore; - il bene è stato oggetto di furto ed il
contraente non ha provveduto al pagamento; - il contratto si è
quindi risolto di diritto in data 3/02/1993 per perdita totale del
bene nonché per canone scaduto, da cui deriva un credito di £.
33.727.432 oltre interessi (prime rate A.B.I. aumentato del 10%); -
è titolare di polizza furto con obbligazioni a carico della
convenuta I. Ass.ni per lo stesso autoveicolo che è stato rubato i
data 26/03/1991 e la documentazione è stata inviata; - il furto va
liquidato in base al valore effettivo di mercato.
Conveniva,
pertanto, in giudizio I. F. e I. Ass.ni chiedendo al Tribunale, in
principalità, di condannare il F. al pagamento di £. 33.727.432,
oltre interessi convenzionali, oppure in quella diversa somma
accertanda in corso di causa; - di accertare e dichiarare il diritto
dell’attrice nei confronti della convenuta I. Ass.ni ad ottenere il
risarcimento integrale di cui in narrativa; di accertare e
dichiarare la solidarietà passiva dei convenuti per i rispettivi
debiti di cui in premessa – in quanto inadempienti in contratti tra
loro collegati – condannando gli stessi al pagamento solidale del
credito da accertarsi come sopra; in subordine, ricondannare F. al
pagamento della somma di £. 33.727.432 e, separatamente, la
convenuta I. Ass.ni al pagamento della somma pari a £. 40.000.000
oppure pari alla diversa somma da accertarsi in corso di causa.
Con comparsa
di risposta si costituiva la I. Ass.ni Spa la quale eccepiva la
carenza di legittimazione attiva dell’attrice, l’incompetenza
territoriale del giudice adito, l’inammissibilità dell’azione per
carenza di giurisdizione dell’A.G.O., l’intervenuta prescrizione del
diritto, e chiedeva, nel merito, il rigetto della domanda.
La contumacia
del F. dichiarata alla prima udienza veniva revocata all’udienza
successiva del 7/10/94 nella quale si costituiva il F. con comparsa
di risposta chiedendo la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c.
il rigetto nel merito delle domande dell’attrice e la condanna
dell’I. al pagamento di una somma pari alla differenza tra il valore
dell’autovettura al momento del furto e quanto effettivamente
spettante alla T.
B) Causa Rg.
N. Con atto di citazione notificato in data 1/04/1994 I. F.
proponeva opposizione al decreto n. 9465 emesso in data 3/03/1994
con il quale il Presidente del Tribunale di Milano, su ricorso della
T., gli aveva ingiunto di pagare la soma di £. 33.727.432 oltre
interessi convenzionali e spese della procedura.
Conveniva,
pertanto, in giudizio la T. chiedendo al Tribunale di revocare il
decreto opposto.
Con comparsa
di risposta si costituiva in giudizio la T. chiedendo al Tribunale
di respingere l’opposizione.
Con ordinanza
7/10/1994 il G.I. disponeva la riunione della causa R.g. N. e quella
avente il R. g. N.
Con ordinanza
31/01/1995 il G. I. rigettava l’istanza di concessione della
provvisoria esecuzione rilevando che la polizza furto prevede il
vincolo a favore della T. e che l’importo dell’indennizzo dovuto
dall’I. è presumibilmente maggiore del credito vantato dalla T.
Le cause riunite venivano rinviate per discussione all’udienza
collegiale del 9/12/1999 che non si teneva in conseguenza
dell’entrata in vigore della L. 276/97. Disposta la comparizione
personale delle parti per il tentativo obbligatorio di conciliazione
questo non poteva essere esperito per l’assenza delle parti
personalmente, e, quindi, alla stessa udienza del 24/10/2001 le
parti precisavano le conclusioni come in epigrafe riportate e il
giudice tratteneva le cause in decisione assegnando i termini di
legge per il deposito delle difese conclusive.
Con la comparsa conclusionale, in luogo della I. Ass.ni si
costituiva la W. Ass.ni nella quale si era fusa per incorporazione
la prima.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
La domanda dell’attrice è fondata e deve essere accolta nei
confronti dell’assicuratore.
E’ altresì
fondata l’opposizione del F. e, quindi, il decreto opposto deve
essere revocato.
L’assicuratore
sostiene che l’attrice non è portatrice di alcun diritto autonomo
azionabile nei suoi confronti.
La tesi deve
essere disattesa.
In forza
dell’appendice di polizza prodotta dalle parti, la polizza che
veniva stipulata dall’utilizzatore F. è vincolata fino alla data del
furto (giorno di scadenza della locazione finanziaria) a favore
della T. e, l’assicuratore, tra l’altro, è tenuto a pagare
l’indennizzo …e sino alla concorrenza del suo credito rateale,
versare a quest’ultima l’indennità liquidata contro quietanza
liberatoria al cui rilascio la T. è fin d’ora autorizzata dal
contraente”.
Dunque, l’attrice aveva titolo a pretendere l’indennità per il furto
dell’autoveicolo, assicurato dal F. quale utilizzatore dello stesso
in forza del contratto di leasing, e sino alla concorrenza del suo
credito rateale.
E’ del pari da
disattendere l’eccezione di prescrizione del diritto, poiché la T.
ha provveduto all’interruzione del termine annuale di cui all’art.
2952 c.c. con diffide di cui alle lettere inviate all’assicuratore
in data 5/09/91, 27/07/92 (nella quale risulta il numero di
sinistro), 4/03/92 (alla quale sono allegati i documenti: originale
estratto cronologico; originale chiusa inchiesta). La lettera
27/07/92 è inviata pure alla ISVAP in quanto l’attrice lamenta di
non conoscere le motivazioni che inducono la compagnia di
assicurazioni ritardare la liquidazione del sinistro.
Il rilievo è
utile anche per disattendere l’ulteriore eccezione sollevata
dall’assicuratore di carenza di giurisdizione dell’AGO attesa la
revisione in contratto della clausola compromissoria di cui all’art.
34 delle condizioni generali di polizza.
Infatti, tale clausola prevede che la liquidazione del danno ha
luogo mediante accordo tra le parti, ovvero, quando una di queste lo
richieda, mediante periti nominati dalle parti che, in caso di
disaccordo, ne eleggono un terzo.
L’assicuratore non ha offerto prova di aver chiesto la perizia
contrattuale e di aver provveduto alla nomina del proprio perito.
Anzi, c’è la prova contraria poiché la T. si rivolge all’ISVAP (autority
di vigilanza del settore assicurativo) lamentando di non aver potuto
sapere dall’assicuratore le ragioni del suo rifiuto di provvedere
all’indennizzo.
Sul punto,
questo giudice ritiene di aderire all’orientamento giurisprudenziale
sia di questo Tribunale (sent. N. 10720 del 9/11/1992 – est.
Chindemi) sia della Corte di Cassazione (sent. N. 1680 del
26/02/1999).
Da
disattendere è, infine, l’eccezione dell’assicuratore di
incompetenza per territorio di questo giudice.
Anzitutto,
devesi rilevare che la parte che contesta la competenza per
territorio derogabile ha l’onere di formulare tale eccezione in
relazione a tutti i profili di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c., con la
conseguenza che l’eccezione incompleta comporta che la causa rimanga
radicata presso il giudice adito secondo il criterio del foro non
contestato dal convenuto.
E’ opportuno,
in proposito, evidenziare che, ai sensi dell’art. 20 c.p.c., per le
cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il
giudice del luogo in cui deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in
giudizio.
Ebbene, ai
fini della completezza, l’eccezione di incompetenza per territorio
derogabile deve essere non solo specifica ed espressa per ognuno dei
possibili criteri di collegamento giustificativi della scelta
operata dall’attrice, ma, per ciascuno di questi, deve contenere una
sia pur sommaria enunciazione delle ragioni addotte a fondamento
dell’eccezione medesima.
Infine, è
precluso alla parte addurre motivi di incompetenza diversi da quelli
indicati nel primo atto difensivo e, stante il carattere dispositivo
dell’eccezione, il giudice non può rilevare ragioni di incompetenza
non dedotti dalla parte.
Poiché con
riferimento al criterio di collegamento del forum destinatae
solutionis, l’assicuratore convenuto non ha specificato ed espresso,
sia pur sommariamente, alcuna contestazione nel primo atto difensivo
nei confronti dell’attrice, avendo limitato tale criterio alla
esecuzione della prestazione della garanzia in favore del Signor I.
F., residente a ….., e poiché l’attrice ha sede nell’ambito della
circoscrizione del Tribunale di Milano, ne consegue che questo
Tribunale è senz’altro competente per territorio a decidere sulla
domanda proposta in giudizio.
In linea di
diritto, occorre, poi rilevare che qualora, come nel caso di specie,
sia stata stipulata dall’utilizzatore polizza assicurativa contro il
furto con vincolo a favore della società concedente come previsto
dall’art. 8 del contratto, quest’ultima ha il dovere giuridico di
agire per ottenere il pagamento dell’indennizzo imputandolo al
residuo credito. Infatti, il creditore ha l’obbligo di comportarsi
secondo correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto
8artt. 1175 e 1375 c.c.).
Pertanto, la
società locatrice, beneficiaria dell’indennizzo, non potrà
pretendere dal conduttore l’intero importo contrattualmente dovuto,
che dovrà essere defalcato dell’importo dell’indennizzo
contrattualmente pattuito.
Il secondo
comma dell’art. 1127 c.c., che è norma sanzionatoria, afferma,
infatti, che il risarcimento non è dovuto per i danni che il
creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.
Pertanto, essi
non sono dovuti nella misura contrattualmente prevista poiché la T.
non ha agito con tempestività e diligenza per ottenere il pagamento
dell’indennizzo, onde evitare il ritardo nella liquidazione dello
stesso, ritardo che non può essere imputato al conduttore F., che
non aveva titolo giuridico per pretendere il risarcimento dalla I
per poi “girarlo” alla T.
Sotto tale
profilo, il credito della T. verso il conduttore va limitato alla
complessiva somma di £. 33.727.432 per la perdita totale del bene
compresi i canoni insoluti ed esclusi gli interessi per le ragioni
suindicate.
Il veicolo era
stato assicurato per la somma di £. 51.700.000, che corrisponde
all’importo totale del veicolo nuovo, acquistato il 8/06/1990 di £.
43.445.377 oltre £. 8.254.623 di IVA 19%.
E’ evidente
che il “capitale assicurato” in polizza non è affatto l’ammontare
dell’indennizzo che l’assicuratore è tenuto a versare in caso di
perdita del bene per furto; esso è, invece, pari all’effettivo
valore commerciale del bene al momento del sinistro che può essere
provato in qualsiasi modo, con Mercuriali di mercato o riviste del
settore quali Telefax, Quattroruote, L’Automobile, ecc..
In mancanza di
prova, come nel caso di specie, la determinazione del valore
commerciale del bene è rimessa, secondo la lettera del contratto,
all’equo apprezzamento del giudice.
In proposito,
va osservato anzitutto, che l’importo di £. 8.254.623, che
corrisponde all’IVA al 19% non costituisce un costo ma una partita
di giro in quanto scaricata dalla T. al momento dell’acquisto come,
peraltro, si evince dall’art. 8 del relativo contratto di leasing
dove è prevista l’assicurazione del veicolo per incendio e furto per
il valore del veicolo al netto di IVA.
In secondo
luogo, il valore commerciale del bene diminuisce di circa il 20% per
l’immissione in strada e considerato il lasso di tempo trascorso
dall’immatricolazione alla data del furto. Oltre a ciò, va
considerato che il veicolo era stato in precedenza oggetto di un
furto parziale, che, però, non aveva prodotto un grave
danneggiamento del veicolo medesimo, come emerge dal contenuto della
denuncia 5/02/1993 alla Procura della Repubblica di Bari da parte
del Dott. G. J., quale responsabile di zona della I. Ass.ni.
Tutto ciò
premesso, questo giudice ritiene di poter determinare il valore
commerciale del bene rubato e quindi la liquidazione dell’indennizzo
nella misura corrispondente al credito vantato dalla T.. Pertanto,
il convenuto assicuratore W. è condannato a pagare all’attrice al
somma di Euro 17.418,76, oltre interessi legali decorrenti dalla
prima diffida del 5/09/1991 al saldo.
Rispetto al
conduttore, va operata la compensazione integrale tra il credito
della T. nei confronti del F. e l’importo dell’indennizzo che
l’assicuratore è stato condannato a pagare all’attrice.
Consegue alla
soccombenza, la condanna della convenuta W. a rifondere all’attrice
T. le spese processuali liquidate in complessivi Euro 2.580,00 (di
cui Euro 462,00 per esborsi e spese generali, Euro 930,00 per
diritti ed Euro 1.188,00 per onorario) oltre IVA e CPA.
Consegue alla
soccombenza, la condanna della società opposta T. a rifondere
all’opponente F. le spese processuali liquidate in complessivi Euro
2.580,00 (di cui di cui Euro 462,00 per esborsi e spese generali,
Euro 930,00 per diritti ed Euro 1.188,00 per onorario) oltre IVA e
CPA.
Le spese della
fase monitoria restano a carico della società opposta T.
La presente
sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.
PQM
Il Tribunale
di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda
istanza eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-
Condanna la
W. Ass.ni a pagare all’attrice la somma di Euro 17.418,76 a titolo
di indennizzo del veicolo rubato oltre interessi legali come in
motivazione;
-
accoglie
l’opposizione e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo
opposto;
-
condanna la
convenuta W. Ass.ni a rifondere all’attrice T. le spese
processuali di Euro 2.580,00 come liquidate in motivazione, oltre
IVA e CPA;
-
condanna la
società opposta T. a rifondere all’opponente F. I. le spese
processuali di Euro 2.580,00 come liquidate in motivazione, oltre
IVA e CPA;
-
dispone che
le spese relative alla fase monitoria rimangano a carico della
opposta T.;
-
dichiara la
sentenza provvisoriamente esecutiva.
Il Giudice Onorario Aggregato in funzione di giudice unico Antonio
Strati
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