LEASING
SENTENZA
N. 3387/98 CORTE DI APPELLO DI MILANO FURTO
CORTE DI APPELLO
DI MILANO; sezione terza civile; sentenza 17 Novembre 1998, n.
3387/98; Pres. CLAUDIO D’AGOSTINO Est. ID. Consigliere: GIOVANNI
NITTI; ERASMO RENZO LOMBARDI XXXX (Avv. AMEDEO NIGRA) c. XXXXX(CONTUMACE). Riforma parzialmente la sentenza resa il
17/7/95 dal Tribunale di Milano.
Contratto di
leasing - furto
In caso di furto
del bene dato in leasing, in mancanza di elementi di aggravamento
del danno da parte del concedente, ai sensi dell’art. 1227 c.c., l’utilizzatore
del bene dovrà pagare al concedente stesso la quota di risarcimento
del danno non liquidata dalla compagnia di Assicurazione del bene
stesso.
Svolgimento
del processo. - Con atto di citazione notificata il 11-17/08/93
la S.P.A. XXXX conveniva avanti il Tribunale di Milano
la Spa XXXX e la Spa XXXX. Esponeva l’attrice di
avere stipulato con la prima un contratto di locazione finanziaria
relativo ad autoveicolo Fiat Modello Fiorino diesel poi dichiarato
risolto per essere stato fatto, il bene, oggetto di furto, onde nel
dedurre un proprio conseguente credito insoluto di £ 9.014.724
chiedeva la condanna del convenuto e della suddetta società, che
prestava la copertura assicurativa del mezzo, ala pagamento di
quanto rispettivamente dovuto.
Nella
contumacia delle convenute, il Tribunale con sentenza del
13-17/07/95, premesso che all’epoca del furto il valore dell’autoveicolo
era di £ 12.000.000, e che, pari era perciò l’indennizzo dovuto
dalla società XXXX, mentre l’attrice aveva accettato la
minor somma di £. 8.000.000, pur dichiarando cessata la materia del
contendere fra dette parti affermava che la minor somma comunque
accettata dalla società XXXX in violazione di un incombentele
obbligo di correttezza e buonafede non poteva risolversi in un danno
per l’utilizzatore.
Aggiungeva,
pertanto, il Tribunale, doversi detrarre dall’importo di £
9.014.724 addebitato alla società Il Gabbiano "la somma di
lire 12.000.000 dovuti alla Tamleasing dalla Compagnia
Assicuratrice, residuando la somma di £ 2.985.276", da
restituirsi alla conduttrice, ma non però in concreto, stantene la
contumacia, e concludeva infine respingendo per tale ragione la
domanda dell’attrice e dichiarava interamente compensate le spese.
Avverso
tale sentenza proponeva appello laXXXX con citazione del
31/10/95 per ottenere l’annullamento e/o la revoca della decisione
impugnata e, conseguentemente, la condanna della Spa XXXX al
pagamento della somma di £ 1.014.727.
La
Spa XXXXrimaneva contumace .
La
Corte d’Appello di Milano. ha concluso per la riforma parziale
della sentenza del Tribunale di Milano del 17/07/95, n. 7339.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
Con
il primo motivo di appello si deduce che il Tribunale aveva corretto
d’ufficio il valore del mezzo da £ 8.000.000 a £ 12.000.000.
Il
motivo è fondato.
In
effetti, non è dato di verificare in base a quale parametro
valutativo oggettivamente e ritualmente acquisito in atti la
società finanziaria avrebbe dovuto – secondo quanto si sostiene
in sentenza – richiedere il maggior indennizzo di £ 12.000.000
all’assicuratore, considerato che la polizza emessane circa un
anno prima indicava per contro una copertura pari a £ 12.000.000, e
di certo in prosieguo ridottasi più di quanto opinato dai primi
giudici.
Ne
consegue l’assoluta inaccettabilità della detrazione postulata
dal Tribunale, ma è invece da ribadire che il debito del soggetto
utilizzatore, risultante a termini di contratto dell’ammontare di
£. 9.014.724 era stato estinto per la quota di £ 8.000.000 dalla
società assicuratrice, e senza comunque che in merito a questa
occorsa definizione emergano elementi suscettivi di trovare
giuridica qualificazione a norma dell’art. 1227 c.c. nei confronti
della odierna appellante.
In
conclusione, la Spa XXXX dovrà essere condannata al
pagamento richiestole della residua differenza a suo carico, ovvero
di £. 1.014.724.
PQM
La
Corte d’Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull’appello
proposto da XXXX Spa con citazione del 4/4/96 contro Spa Il
Gabbiano avverso la sentenza resa dal Tribunale di Milano in data
17/7/95 n. 7339, così provvede in sua parziale riforma:
-
condanna la Spa
XXX al pagamento della somma di £ 1.140.724 oltre
interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.
-
Condanna inoltre l’appellata
al pagamento della spese processuali, liquidate in £ 1.133.000
per il primo grado ed in £ 2.335.000 per il secondo.
IL
PRESIDENTE est
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