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LEASING

SENTENZA N. 3387/98 CORTE DI APPELLO DI MILANO FURTO

CORTE DI APPELLO DI MILANO; sezione terza civile; sentenza 17 Novembre 1998, n. 3387/98; Pres. CLAUDIO D’AGOSTINO Est. ID. Consigliere: GIOVANNI NITTI; ERASMO RENZO LOMBARDI XXXX (Avv. AMEDEO NIGRA) c. XXXXX(CONTUMACE). Riforma parzialmente la sentenza resa il 17/7/95 dal Tribunale di Milano.

Contratto di leasing - furto

In caso di furto del bene dato in leasing, in mancanza di elementi di aggravamento del danno da parte del concedente, ai sensi dell’art. 1227 c.c., l’utilizzatore del bene dovrà pagare al concedente stesso la quota di risarcimento del danno non liquidata dalla compagnia di Assicurazione del bene stesso.

Svolgimento del processo. - Con atto di citazione notificata il 11-17/08/93 la S.P.A. XXXX conveniva avanti il Tribunale di Milano la Spa XXXX e la Spa XXXX. Esponeva l’attrice di avere stipulato con la prima un contratto di locazione finanziaria relativo ad autoveicolo Fiat Modello Fiorino diesel poi dichiarato risolto per essere stato fatto, il bene, oggetto di furto, onde nel dedurre un proprio conseguente credito insoluto di £ 9.014.724 chiedeva la condanna del convenuto e della suddetta società, che prestava la copertura assicurativa del mezzo, ala pagamento di quanto rispettivamente dovuto.

Nella contumacia delle convenute, il Tribunale con sentenza del 13-17/07/95, premesso che all’epoca del furto il valore dell’autoveicolo era di £ 12.000.000, e che, pari era perciò l’indennizzo dovuto dalla società XXXX, mentre l’attrice aveva accettato la minor somma di £. 8.000.000, pur dichiarando cessata la materia del contendere fra dette parti affermava che la minor somma comunque accettata dalla società XXXX in violazione di un incombentele obbligo di correttezza e buonafede non poteva risolversi in un danno per l’utilizzatore.

Aggiungeva, pertanto, il Tribunale, doversi detrarre dall’importo di £ 9.014.724 addebitato alla società Il Gabbiano "la somma di lire 12.000.000 dovuti alla Tamleasing dalla Compagnia Assicuratrice, residuando la somma di £ 2.985.276", da restituirsi alla conduttrice, ma non però in concreto, stantene la contumacia, e concludeva infine respingendo per tale ragione la domanda dell’attrice e dichiarava interamente compensate le spese.

Avverso tale sentenza proponeva appello laXXXX con citazione del 31/10/95 per ottenere l’annullamento e/o la revoca della decisione impugnata e, conseguentemente, la condanna della Spa XXXX al pagamento della somma di £ 1.014.727.

La Spa XXXXrimaneva contumace .

La Corte d’Appello di Milano. ha concluso per la riforma parziale della sentenza del Tribunale di Milano del 17/07/95, n. 7339.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di appello si deduce che il Tribunale aveva corretto d’ufficio il valore del mezzo da £ 8.000.000 a £ 12.000.000.

Il motivo è fondato.

In effetti, non è dato di verificare in base a quale parametro valutativo oggettivamente e ritualmente acquisito in atti la società finanziaria avrebbe dovuto – secondo quanto si sostiene in sentenza – richiedere il maggior indennizzo di £ 12.000.000 all’assicuratore, considerato che la polizza emessane circa un anno prima indicava per contro una copertura pari a £ 12.000.000, e di certo in prosieguo ridottasi più di quanto opinato dai primi giudici.

Ne consegue l’assoluta inaccettabilità della detrazione postulata dal Tribunale, ma è invece da ribadire che il debito del soggetto utilizzatore, risultante a termini di contratto dell’ammontare di £. 9.014.724 era stato estinto per la quota di £ 8.000.000 dalla società assicuratrice, e senza comunque che in merito a questa occorsa definizione emergano elementi suscettivi di trovare giuridica qualificazione a norma dell’art. 1227 c.c. nei confronti della odierna appellante.

In conclusione, la Spa XXXX dovrà essere condannata al pagamento richiestole della residua differenza a suo carico, ovvero di £. 1.014.724.

PQM

La Corte d’Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da XXXX Spa con citazione del 4/4/96 contro Spa Il Gabbiano avverso la sentenza resa dal Tribunale di Milano in data 17/7/95 n. 7339, così provvede in sua parziale riforma:

  1. condanna la Spa XXX al pagamento della somma di £ 1.140.724 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.

  2. Condanna inoltre l’appellata al pagamento della spese processuali, liquidate in £ 1.133.000 per il primo grado ed in £ 2.335.000 per il secondo.

IL PRESIDENTE est

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