35 RESPONSABILITA'
CIVILE
- Il
concedente, citato come responsabile ex art. 2054, 3° comma c.c.,
deve essere messo fuori causa a termini degli art. 116 e 117 c.p.p.,
in quanto è da ritenersi proprietario senza disponibilità
dell'autoveicolo. (Trib. Treviso ord. 16.2.1979).
- Nel
leasing la disponibilità del veicolo è dell'utilizzatore, e non
del concedente, quindi in applicazione analogica dell'art. 2054,
comma 3° c.c. è solidalmente responsabile con il concedente,
l'utilizzatore. (Trib. Milano, 19.11.1981).
- Il
concedente, citato come responsabile civile deve essere escluso dal
procedimento a termini degli artt. 116 e 120 c.p.p., in quanto con
la concessione in leasing ha perso la disponibilità
dell'autoveicolo. (Trib. Torino ord., 29.6.1982).
- In
base all'art. 2054, 3° comma c.c., la responsabilità è collegata
alla disponibilità effettiva del veicolo. Ne consegue che
responsabile del danno è l'utilizzatore. (Trib. Milano ord.,
13.1.1984 in Resp. Civ. Cir., 1984, 101, nota Scalfi).
- In
caso di incidente stradale imputabile al conducente del veicolo, il
concedente è responsabile a termini dell'art. 2054, 3° comma c.c.,
ma può rivalersi, a termini di contratto, sull'utilizzatore. (Trib.
Milano, 5.4.1984).
- Non
ha legittimazione passiva, in una causa di risarcimento del danno
derivato da circolazione di veicoli, la società intestataria di un
veicolo concesso in leasing, in quanto tale legittimazione è
esclusiva del concessionario; essendo, infatti, il contratto di
leasing un contratto atipico disciplinato, per quanto non previsto,
in conformità alle regole dettate per il contratto tipico di cui
presenta i caratteri prevalenti, la locazione finanziaria di un
autoveicolo è assimilabile alla vendita "con patto di
riservato dominio"; non sembra, perciò, eludibile l'esclusione
della responsabilità del conducente per il trasferimento della
stessa in capo al concessionario, sostanziale acquirente del veicolo
coinvolto nel sinistro, ai sensi dell'art. 2054, 3ø comma, c.c. (Trib.
Milano, 26.6.1989, sent. n. 5737).