10 CLAUSOLA
RISOLUTIVA ESPRESSA (VALIDITA')
- E'
valida la clausola risolutiva espressa che ha riferimento
all'inadempimento di specifiche obbligazioni, Risolto il contratto
il concedente può ottenere la restituzione del bene mediante
decreto ingiuntivo, perché non si tratta di azione esecutiva
vietata dall'art. 168 l. f. (Trib. Milano, 18.3.1985).
- La
clausola risolutiva espressa non si risolve in clausola "di
stile" se gli obblighi del conduttore sono specificati in altre
clausole contrattuali. (Trib. Milano, 18.3.1985, in Riv. it.
leasing, 1988, 496).
- E'
valida la clausola contrattuale in base alla quale l'inadempimento
ad un'obbligazione inerente ad un contratto di locazione finanziaria
comporta la risoluzione anche degli altri contratti di locazione
finanziaria stipulati con lo stesso utilizzatore. (Trib. Torino,
21.10.1985, in Riv. it. leasing, 1986, 410).
- Non
è operativa una clausola risolutiva espressa che sia collegata
genericamente a qualsiasi inadempimento dell'utilizzatore;
ciononostante il giudice può dichiarare la risoluzione del
contratto per grave inadempimento dell'utilizzatore. (App. Milano,
11.3.1986, in Riv. it. leasing, 1986, 685).
- La
clausola risolutiva espressa formulata in modo generico e che non
richiede specificamente la facoltà per il concedente di risolvere
anticipatamente il contratto per inadempimento dell'utilizzatore nel
pagamento dei canoni di leasing, è inutilizzabile nel caso si
verifichi tale ipotesi. (Trib. Milano, 30.9.1986, in Riv. it.
leasing, 1986, 752).
- In
un contratto di leasing, conseguenza per l'utilizzatore della
risoluzione per inadempimento verificatasi in base alla clausola
espressa è quella del pagamento come penale dei canoni successivi
attualizzati alla data della risoluzione, il cui ammontare va
gravato, con decorrenza dalla stessa data, degli interessi
convenzionali previsti nel contratto. (Trib. Milano, 12.1.1989, sent.
n. 2138).