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10 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA (VALIDITA')

- E' valida la clausola risolutiva espressa che ha riferimento all'inadempimento di specifiche obbligazioni, Risolto il contratto il concedente può ottenere la restituzione del bene mediante decreto ingiuntivo, perché non si tratta di azione esecutiva vietata dall'art. 168 l. f. (Trib. Milano, 18.3.1985).

- La clausola risolutiva espressa non si risolve in clausola "di stile" se gli obblighi del conduttore sono specificati in altre clausole contrattuali. (Trib. Milano, 18.3.1985, in Riv. it. leasing, 1988, 496).

- E' valida la clausola contrattuale in base alla quale l'inadempimento ad un'obbligazione inerente ad un contratto di locazione finanziaria comporta la risoluzione anche degli altri contratti di locazione finanziaria stipulati con lo stesso utilizzatore. (Trib. Torino, 21.10.1985, in Riv. it. leasing, 1986, 410).

- Non è operativa una clausola risolutiva espressa che sia collegata genericamente a qualsiasi inadempimento dell'utilizzatore; ciononostante il giudice può dichiarare la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'utilizzatore. (App. Milano, 11.3.1986, in Riv. it. leasing, 1986, 685).

- La clausola risolutiva espressa formulata in modo generico e che non richiede specificamente la facoltà per il concedente di risolvere anticipatamente il contratto per inadempimento dell'utilizzatore nel pagamento dei canoni di leasing, è inutilizzabile nel caso si verifichi tale ipotesi. (Trib. Milano, 30.9.1986, in Riv. it. leasing, 1986, 752).

- In un contratto di leasing, conseguenza per l'utilizzatore della risoluzione per inadempimento verificatasi in base alla clausola espressa è quella del pagamento come penale dei canoni successivi attualizzati alla data della risoluzione, il cui ammontare va gravato, con decorrenza dalla stessa data, degli interessi convenzionali previsti nel contratto. (Trib. Milano, 12.1.1989, sent. n. 2138).

 

 

 

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