37 RESPONSABILITA'
PENALE DEL CONCEDENTE
- Il
concedente è responsabile del reato di lesioni personali colpose
(art. 590 c.p.) qualora non eserciti il controllo sulla
documentazione relativa alla macchina con precisione e puntualità,
chiedendo chiarimenti al fornitore in caso di dubbio sulla
corrispondenza del macchinario alle norme antinfortunistiche. (Pret.
Bologna, 29.2.1980).
- In
caso di circolazione senza copertura assicurativa, il concedente
deve essere prosciolto dalla imputazione ex artt. 1 e 32, comma 1°
L. 12.69 n. 990 per non aver commesso il fatto. (Trib. La Spezia,
15.11.1980)
- In
caso di circolazione dell'autovettura senza copertura assicurativa,
il concedente, non è responsabile della contravvenzione di cui
all'art. 32, L. 24.12.1969, n. 990 perché ha perduto la
disponibilità dell'autoveicolo medesimo. (Pret. Torino,
27.12.1980).
- In
caso di trasporto di merci senza la necessaria licenza, il
concedente non è penalmente responsabile, perché difetta della
materiale disponibilità delle cose. (Pret. Reggio Emilia,
23.2.1981).
- A
seguito dell'emanazione della L. 2.5.1983 n. 178 il concedente in
leasing di un macchinario non corrispondente alle norme
antinfortunistiche va assolto con formula ampia. (Trib. Vicenza,
14.6.1983).
- Il
legale rappresentante della società di leasing non è responsabile
per l'incauto affidamento dell'autoveicolo oggetto del contratto, in
quanto non ha mai avuto la materiale disposizione dello stesso. (Pret.
Aosta, 22.2.1986).
- Il
legale rappresentante della società di leasing non è responsabile
per l'incauto affidamento dell'autoveicolo oggetto del contratto in
quanto non ha mai avuto la materiale disposizione dello stesso. (Pret.
Treviso, 13.4.1987).
- Al
contratto di leasing è collegato un contratto di compravendita; da
tale collegamento, in particolare, deriva la estraneità della
società di leasing alle vicende di un rapporto diretto
fornitore-utilizzatore. Quest'ultimo partecipando causalmente alla
realizzazione di detto collegamento ha esonerato, in toto, la
società di leasing dalla responsabilità delle vicende di un
contratto di cui non è parte, pur quando esse possano essere tanto
gravi da comportare per l'utilizzatore, il mancato conseguimento del
bene. (App. Milano, 11.6.1991, sent. 1343).