36 RESPONSABILITA'
CIVILE DEL FORNITORE
- Nel
contratto di leasing, di natura atipica, il finanziatore che paga
l'importo per l'acquisto di un'autovettura, su indicazione del
conduttore, non assume alcuna responsabilità se tale autovettura
viene poi sequestrata perché di provenienza furtiva. In tal caso,
unico responsabile è il venditore. Pertanto il conduttore è
comunque obbligato al pagamento dei canoni del leasing che non
potranno essere sospesi o ritardati per alcuna ragione. (Trib.
Milano, 22.3.1990, sent. n. 2423).
- Al
contratto di leasing è collegato un contratto di compravendita; da
tale collegamento, in particolare, deriva la estraneità della
società di leasing alle vicende di un rapporto diretto
fornitore-utilizzatore. Quest'ultimo partecipando causalmente alla
realizzazione di detto collegamento ha esonerato, in toto, la
società di leasing dalla responsabilità delle vicende di un
contratto di cui non è parte, pur quando esse possano essere tanto
gravi da comportare per l'utilizzatore, il mancato conseguimento del
bene. (App. Milano, 11.6.1991, sent. 1343).