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8 CLAUSOLA DI ESONERO DELLA RESPONSABILITA'

- Il rapporto di leasing finanziario realizza un'ipotesi di contratto atipico, non riconducibile alla figura di locazione, Il rapporto di leasing finanziario si risolve in un finanziamento con garanzia, costituita dalla proprietà del bene; e poiché il concedente di regola resta estraneo alla individuazione del bene è valida la clausola con cui il concedente si esonera dalla responsabilità per vizi della cosa. (Trib. Milano 17.3.1977 in Riv. Dir. ind. 1979, II, 80; in Riv. Giur. lav. 1978, I, 859).

- Il leasing è un contratto atipico, diverso dalla locazione. Ne consegue la validità della clausola che esclude la garanzia per vizi (anche tali da rendere impossibile il godimento) accompagnata da una clausola manleva. (Trib. Milano, 15.1.1981).

- Il leasing ricalca lo schema della locazione. La clausola di esonero della responsabilità per vizi è valida nei limiti posti dall'art. 1579 c.c., cioè purché i vizi non rendano impossibile il godimento della cosa. (Trib. Firenze, 6.11.1982).

- E' nulla la clausola che esclude ogni responsabilità del concedente, In caso di sequestro del bene per non conformità alle norme antinfortunistiche si ha la risoluzione del contratto: il concedente non ha diritto ai canoni successiva al sequestro e l'utilizzatore non ha diritto alla restituzione dei canoni corrisposti prima. (Trib. Torino, 7.2.1983)

- La clausola con cui la responsabilità per la perdita o l'avaria del macchinario è posta a carico dell'utilizzatore, se approvata per iscritto a termini dell'art. 1341 comma 2°, è valida. (Trib. Milano, 2.4.1984).

- La clausola, espressamente approvata per iscritto, secondo cui il concedente non è responsabile per vizi, difetti di funzionamento, inidoneità all'impiego, è valida, e rispecchia le caratteristiche del contratto di leasing e la sua funzione di finanziamento. (Trib Milano, 18.2.1985).

- Stante la particolare natura del contratto di locazione finanziaria, nel quale la società concedente si esonera dai rischi concernenti lo svolgimento del rapporto e l'utilizzazione del bene, in caso di evizione dello stesso il contratto non si risolve e l'utilizzatore è tenuto al pagamento dei canoni. (Trib. Roma, 6.3.1985, in Riv. it. leasing, 1989, 649, nota Cappiello).

- La causa del leasing è diretta a procurare la disponibilità di un bene per un certo periodo. Le clausole contrattuali che esonerano la società concedente dalla responsabilità per vizi della cosa sono perfettamente valide e legittime, in quanto espressione dell'autonomia negoziale delle parti. (Trib. Trieste, 30.3.1985, in Riv. it.leasing, 1986, 167).

- E' valido la clausola che esonera il concedente da responsabilità per vizi della cosa ed obbliga l'utilizzatore a proseguire il pagamento; l'utilizzatore è legittimato ad agire contro il fornitore, in base a clausole contrattuali che gli estendono le garanzie del compratore. (Trib. Firenze, 28.3.1986, in Riv. it. leasing, 1987, 505).

- E' valida la clausola, approvata per iscritto, che esonera il concedente da responsabilità per vizi del bene. (Trib. Catania, 30.1.1987, in Riv. it. leasing, 1987, 460).

- E' valida la clausola di un contratto di leasing con la quale il concessionario della cosa avuta in leasing, assume, fino alla riconsegna stessa, la responsabilità per il perimento della medesima anche se dovuto a caso fortuito. (Trib. Milano18.1.1988, in Riv. it. leasing, 1989, 443).

- La clausola di un contratto di leasing che addossa all'utilizzatore ogni rischio per i vizi del bene non può essere ritenuta vessatoria ai sensi dell'art. 1341, 2° comma, c.c., in quanto inerisce sinallagmaticamente alla natura del contratto. (Trib. Perugia, 22.1.1989, in Riv. it. leasing, 1989, 429, nota Palma).

- E' atipico il contratto che presenti le caratteristiche dell'usufrutto e del leasing. Nell'ipotesi di un contratto di leasing avente ad oggetto la costituzione di usufrutto e nel quale sia prevista la possibilità da parte dell'usufruttuario, d'acquistare alla scadenza pattuita il bene, il perimento del bene stesso, prima ancora della consegna comporta la risoluzione del contratto di leasing-usufrutto per impossibilità sopravvenuta. (Trib. Napoli, 9.9.1988, in Foro it., 1989, I 234; Riv. giur. circolaz. e trap., 1989, 71; Riv. not., 1989,425)..

- E' valida la clausola con la quale l’utilizzatore manleva il concedente da ogni responsabilità di ordine alla qualità, al rendimento, al funzionamento e alla presenza di vizi del bene, nonchè per ogni inadempimento del fornitore. Trib. Milano, 6.6.1988, in Riv. it. Leasing, 1988, 731, nota Munari).

- Deve considerarsi valida la clausola di un contratto di leasing con cui il concedente viene esonerato da ogni responsabilità per i vizi del bene, non potendo essere applicata in via analogica la norma di cui all'art. 1579 c.c. per diversità di ratio; di conseguenza l'utilizzatore non è legittimato a sospendere il pagamento dei ratei per i vizi del macchinario concesso in leasing, ma può esperire azione per il risarcimento dei danni nei confronti del fornitore. (Trib. Roma, 20.4.1989, in Riv. it. leasing, 1989, 668).

- Poiché l'operazione economica di locazione finanziaria (cosiddetta leasing) si svolge come un rapporto trilaterale in cui l'acquisto ad opera del concedente è effettuato per conto dell'utilizzatore con la previsione - quale elemento naturale del negozio - dell'esonero del primo da ogni responsabilità in ordine alle condizioni del bene acquistato per l'utilizzatore, essendo quest'ultimo a prendere contatti con il fornitore, a scegliere il bene che sarà oggetto del contratto e a stabilire le condizioni di acquisto del concedente, ne consegue che questi non assume direttamente l'obbligo di consegna, non garantisce che il bene sia immune da vizi e presenti le qualità promesse, né rimane tenuto alla garanzia per evizione. (Cass 17.05.1991, n. 5571).

 

 

 

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