8 CLAUSOLA
DI ESONERO DELLA RESPONSABILITA'
- Il
rapporto di leasing finanziario realizza un'ipotesi di contratto
atipico, non riconducibile alla figura di locazione, Il rapporto di
leasing finanziario si risolve in un finanziamento con garanzia,
costituita dalla proprietà del bene; e poiché il concedente di
regola resta estraneo alla individuazione del bene è valida la
clausola con cui il concedente si esonera dalla responsabilità per
vizi della cosa. (Trib. Milano 17.3.1977 in Riv. Dir. ind. 1979, II,
80; in Riv. Giur. lav. 1978, I, 859).
- Il
leasing è un contratto atipico, diverso dalla locazione. Ne
consegue la validità della clausola che esclude la garanzia per
vizi (anche tali da rendere impossibile il godimento) accompagnata
da una clausola manleva. (Trib. Milano, 15.1.1981).
- Il
leasing ricalca lo schema della locazione. La clausola di esonero
della responsabilità per vizi è valida nei limiti posti dall'art.
1579 c.c., cioè purché i vizi non rendano impossibile il godimento
della cosa. (Trib. Firenze, 6.11.1982).
- E'
nulla la clausola che esclude ogni responsabilità del concedente,
In caso di sequestro del bene per non conformità alle norme
antinfortunistiche si ha la risoluzione del contratto: il concedente
non ha diritto ai canoni successiva al sequestro e l'utilizzatore
non ha diritto alla restituzione dei canoni corrisposti prima. (Trib.
Torino, 7.2.1983)
- La
clausola con cui la responsabilità per la perdita o l'avaria del
macchinario è posta a carico dell'utilizzatore, se approvata per
iscritto a termini dell'art. 1341 comma 2°, è valida. (Trib.
Milano, 2.4.1984).
- La
clausola, espressamente approvata per iscritto, secondo cui il
concedente non è responsabile per vizi, difetti di funzionamento,
inidoneità all'impiego, è valida, e rispecchia le caratteristiche
del contratto di leasing e la sua funzione di finanziamento. (Trib
Milano, 18.2.1985).
-
Stante la particolare natura del contratto di locazione finanziaria,
nel quale la società concedente si esonera dai rischi concernenti
lo svolgimento del rapporto e l'utilizzazione del bene, in caso di
evizione dello stesso il contratto non si risolve e l'utilizzatore
è tenuto al pagamento dei canoni. (Trib. Roma, 6.3.1985, in Riv.
it. leasing, 1989, 649, nota Cappiello).
- La
causa del leasing è diretta a procurare la disponibilità di un
bene per un certo periodo. Le clausole contrattuali che esonerano la
società concedente dalla responsabilità per vizi della cosa sono
perfettamente valide e legittime, in quanto espressione
dell'autonomia negoziale delle parti. (Trib. Trieste, 30.3.1985, in
Riv. it.leasing, 1986, 167).
- E'
valido la clausola che esonera il concedente da responsabilità per
vizi della cosa ed obbliga l'utilizzatore a proseguire il pagamento;
l'utilizzatore è legittimato ad agire contro
il fornitore, in base a clausole contrattuali che gli estendono le
garanzie del compratore. (Trib. Firenze, 28.3.1986, in Riv. it.
leasing, 1987, 505).
- E'
valida la clausola, approvata per iscritto, che esonera il
concedente da responsabilità per vizi del bene. (Trib. Catania,
30.1.1987, in Riv. it. leasing, 1987, 460).
- E'
valida la clausola di un contratto di leasing con la quale il
concessionario della cosa avuta in leasing, assume, fino alla
riconsegna stessa, la responsabilità per il perimento della
medesima anche se dovuto a caso fortuito. (Trib. Milano18.1.1988, in
Riv. it. leasing, 1989, 443).
- La
clausola di un contratto di leasing che addossa all'utilizzatore
ogni rischio per i vizi del bene non può essere ritenuta vessatoria
ai sensi dell'art. 1341, 2° comma, c.c., in quanto inerisce
sinallagmaticamente alla natura del contratto. (Trib. Perugia,
22.1.1989, in Riv. it. leasing, 1989, 429, nota Palma).
- E'
atipico il contratto che presenti le caratteristiche dell'usufrutto
e del leasing. Nell'ipotesi di un contratto di leasing avente ad
oggetto la costituzione di usufrutto e nel quale sia prevista la
possibilità da parte dell'usufruttuario, d'acquistare alla scadenza
pattuita il bene, il perimento del bene stesso, prima ancora della
consegna comporta la risoluzione del contratto di leasing-usufrutto
per impossibilità sopravvenuta. (Trib. Napoli, 9.9.1988, in Foro
it., 1989, I 234; Riv. giur. circolaz. e trap., 1989, 71; Riv. not.,
1989,425)..
- E'
valida la clausola con la quale l’utilizzatore manleva il
concedente da ogni responsabilità di ordine alla qualità, al
rendimento, al funzionamento e alla presenza di vizi del bene,
nonchè per ogni inadempimento del fornitore. Trib. Milano,
6.6.1988, in Riv. it. Leasing, 1988, 731, nota Munari).
-
Deve considerarsi valida la clausola di un contratto di leasing con
cui il concedente viene esonerato da ogni responsabilità per i vizi
del bene, non potendo essere applicata in via analogica la norma di
cui all'art. 1579 c.c. per diversità di ratio; di conseguenza
l'utilizzatore non è legittimato a sospendere il pagamento dei
ratei per i vizi
del macchinario concesso in leasing, ma può esperire azione per il
risarcimento dei danni nei confronti del fornitore. (Trib. Roma,
20.4.1989, in Riv. it. leasing, 1989, 668).
-
Poiché l'operazione economica di locazione finanziaria (cosiddetta
leasing) si svolge come un rapporto trilaterale in cui l'acquisto ad
opera del concedente è effettuato per conto dell'utilizzatore con
la previsione - quale elemento naturale del negozio - dell'esonero
del primo da ogni responsabilità in ordine alle condizioni del bene
acquistato per l'utilizzatore, essendo quest'ultimo a prendere
contatti con il fornitore, a scegliere il bene che sarà oggetto del
contratto e a stabilire le condizioni di acquisto del concedente, ne
consegue che questi non assume direttamente l'obbligo di consegna,
non garantisce che il bene sia immune da vizi e presenti le qualità
promesse, né rimane tenuto alla garanzia per evizione. (Cass
17.05.1991, n. 5571).