LEASING
SENTENZA
160/01 TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME COMPETENZA
TRIBUNALE DI LAMEZIA
TERME;
sentenza 8 Novembre 2001, n. 160/01; Giudice DOTT.SSA CHIARA ERMINI;
xxxx (AVV. V. M.) c. xxx. S.p.A. (Avv. AMEDEO NIGRA). Rigetta
l’opposizione. Tribunale di Lamezia Terme, 8 Novembre 2001.
Opposizione all’esecuzione
(C.p.c. art.
615, comma 1, delle opposizioni).
Regolamento di
competenza in materia di opposizione all’esecuzione – (Cod.
proc. C.p.C. 27 della competenza per territorio e 480 del titolo
esecutivo e del precetto).
· In
materia di opposizione all’esecuzione, ex art. 615, comma 1,
c.p.c., la competenza territoriale del giudice si fonda sul
coordinato disposto degli articoli 27 e 480 c.p.c., comma 3, e,
pertanto, essa non è suscettibile di deroga convenzionale per
espressa previsione normativa.
·
Nel giudizio di opposizione all’esecuzione, l’indagine del
giudice è limitata all’accertamento dell’esistenza e validità
del titolo esecutivo e delle eventuali cause che ne abbiano
successivamente determinato l’invalidità o l’inefficacia.
Pertanto, il debitore esecutato non può contestare la legittimità
del provvedimento di concessione della provvisoria esecuzione del
titolo negando il fondamento, nell’an
o nel quantum,
del diritto fatto valere nei suoi confronti per motivi che avrebbe
potuto fare valere nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
spettando soltanto al giudice di tale procedimento di provvedere con
la sentenza definitiva in ordine alla revoca o meno di quel
provvedimento
Svolgimento
del processo. – Con
citazione ritualmente notificata xxxx conveniva in giudizio la
società xxxx S.p.A., in liquidazione, in tale modo producendo
opposizione avverso il precetto notificatogli il 22/1/98 con il
quale la società convenuta gli aveva intimato il pagamento della
somma di £ 14.284.252, oltre interessi di mora, in forza del
decreto ingiuntivo emesso dal Pretore di Milano n° 18499/96. A
fondamento dell’opposizione deduceva che il 20/10/93 aveva
stipulato un contratto di leasing con la società convenuta per l’acquisto
di un autoveicolo dietro il corrispettivo del pagamento di canoni
mensili; che tale xxxxx, titolare della xxxx S.r.l. aveva fatto
firmare ad esso attore numerosi moduli in bianco, tra cui un verbale
di consegna dell’autoveicolo; che detto autoveicolo non era mai
stato consegnato, nonostante le assicurazioni verbali del
rappresentante della xxx; che esso attore aveva revocato l’autorizzazione
di addebito dei canoni sul suo conto corrente ed aveva sporto
querela nei confronti del rappresentante della xxxx e del xxxx; che
la truffa perpetrata ai suoi danni rendeva manifesta l’insussistenza
del credito di cui all’atto di precetto impugnato. Per questo
chiedeva che venisse dichiarata la nullità del precetto o, in
subordine, che venissero dichiarati illegittimi gli interessi
moratori precettati.Con comparsa depositata in cancelleria il
20/5/98 si costituiva la xxxx S.p.A., in liquidazione, in persona
del suo legale rappresentante pro tempore, eccependo, in via
preliminare, l’incompetenza territoriale del giudice adito perché
il contratto di leasing stipulato inter partes prevedeva la
competenza esclusiva del foro di Milano; sempre in via
pregiudiziale, faceva rilevare che le questioni prospettate dall’attore
nel presente giudizio erano le stesse che egli aveva fatto valere
nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo davanti al Pretore
di Milano, che, peraltro, aveva già concesso la provvisoria
esecutività del decreto ingiuntivo opposto; che, in ogni caso, l’opposizione
era infondata nel merito, atteso che, in ipotesi di inadempimento
del fornitore (scelto dallo stesso C.), l’attore avrebbe soltanto
potuto chiedere il risarcimento dei danni al fornitore medesimo,
mentre continuava a permanere il suo obbligo di pagare i canoni di
leasing. Per questo chiedeva che, in via preliminare, venisse
dichiarata l’incompetenza territoriale del giudice adito; nel
merito, che l’opposizione fosse rigettata.
La
causa riceveva istruzione documentale e veniva posta in decisione
all’udienza del 26/06/01, senza che l’attore provvedesse al
deposito del fascicolo di parte ritirato all’udienza di
precisazione delle conclusioni.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
Preliminarmente
occorre esaminare l’eccezione di incompetenza territoriale
sollevata dalla parte convenuta nella propria comparsa costitutiva.
L’eccezione
è infondata. Infatti, trattandosi di opposizione all’esecuzione
ex art. 615 c.p.c., comma 1, la competenza territoriale di questo
giudice si fonda sul coordinato disposto degli artt. 27 e 480 c.p.c.,
comma 3; essa pertanto, non è suscettibile di deroga convenzionale
per espressa previsione normativa (art. 28 c.p.c.).
Nel
merito, l’opposizione è infondata.
Il
titolo esecutivo in base al quale è stato intimato il precetto
opposto è costituito da un decreto ingiuntivo, dichiarato
provvisoriamente esecutivo, del quale non è in discussione né l’inesistenza,
né la validità.
Quando
il titolo esecutivo è, come nel caso di specie, di formazione
giudiziale, nel giudizio di opposizione a precetto possono essere
fatti valere unicamente quei fatti estintivi, modificativi o
impeditivi del diritto del creditore di procedere ad esecuzione
forzata che siano sopravvenuti rispetto alla formazione del titolo
(es. pagamento successivo alla concessione della provvisoria
esecuzione, novazione ecc.). I fatti estintivi o impeditivi,
estintivi o modificativi del diritto del creditore di procedere ad
esecuzione forzata preesistenti alla formazione del titolo
esecutivo, possono essere fatti valere unicamente nel giudizio di
opposizione a decreto ingiuntivo (v. tra le altre, Cass. 6893/1991:
nel giudizio di opposizione all’esecuzione, l’indagine del
giudice è limitata all’accertamento dell’esistenza e validità
del titolo esecutivo e delle eventuali cause che ne abbiano
successivamente determinato l’invalidità o l’inefficacia.
Pertanto, nel giudizio di opposizione all’esecuzione promossa in
forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, il debitore
esecutato non può contestare la legittimità del provvedimento di
concessione della provvisoria esecuzione del titolo negando il
fondamento, nell’an o nel quantum, del diritto fatto valere nei
suoi confronti per motivi che avrebbe potuto fare valere nel
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, spettando soltanto al
giudice di tale procedimento di provvedere con la sentenza
definitiva in ordine alla revoca o meno di quel provvedimento; v.
altresì Cass. 11088/1992; Cass. 1935/1994; Cass. 12664/2000.
Tale
preclusione è chiaramente rilevabile dall’ordinamento processuale
che assegna all’ingiunto un termine perentorio entro il quale
proporre opposizione a decreto ingiuntivo (salvo i casi di
opposizione tardiva ex art. 651 c.p.c. che qui non ricorrono);
termine che sarebbe completamente eluso se gli venisse consentito di
fare valere, in sede di opposizione all’esecuzione ex art. 615
c.p.c., quelle stesse ragioni processuali o di merito che avrebbe
dovuto fare tempestivamente valere con l’opposizione a decreto
ingiuntivo.
Ne
consegue che l’opposizione deve essere rigettata.
Le
spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il
Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, in persona
del Giudice, Dr. Chiara Ermini, definitivamente pronunciando della
causa civile tra la xxxx (parte attrice) e la società xxxx S.p.A.
(parte convenuta), ogni contraria istanza, eccezione e difesa
disattesa e respinta così provvede:
-
dichiara la
propria competenza territoriale;
-
rigetta l’opposizione;
-
condanna l’attore
al rimborso delle spese processuali in favore della xxxxx S.p.A.
che liquida in complessive £. 1.900.000 oltre Iva, Cpa e spese
generali come per legge.
Così
deciso in Lamezia Terme l’8 Novembre 2001.
Il
Giudice
Dr.
Chiara Ermini
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