CORTE DI CASSAZIONE; sezione
terza civile; sentenza 9 Novembre 1998, n. 03791/99; Pres.
MERIGGIOLA, Est. DURANTE, P.M. PALMIERI; xxxx (Avv. AMEDEO NIGRA) c.
xxxxx (Avv. P. A.). Cassa senza rinvio Pretura di Cava dei
Tirreni 11 aprile 1997.
Regolamento di competenza –
istanza di regolamento di competenza facoltativo – locazione
finanziaria foro territorialmente competente (Cod.
proc. Civ. art. 43, del regolamento di giurisdizione e di
competenza).
La
sentenza che ha pronunciato sulla competenza insieme con il merito
può essere impugnata con l’istanza di regolamento di competenza
oppure nei modi ordinari quanto insieme con la pronuncia sulla
competenza si impugna quella sul merito.
La
controversia è relativa all’adempimento dell’obbligo di
attivarsi per il pagamento dell’indennizzo assicurativo previsto
dal contratto di locazione finanziaria attiene all’esecuzione del
contratto di locazione finanziaria ed è riconducibile al foro
elettivo esclusivo istituito con il contratto di locazione
finanziaria stesso.
Svolgimento
del processo. - Con citazione notificata il 28/09/95 la s.r.l.
xxxxx conveniva la S.p.A. xxxxxx innanzi al pretore di Salerno –
sezione distaccata di Cava dei Tirreni per ottenere la condanna al
pagamento della somma di lire 4.535.315 - risultante dalla
differenza tra la somma assicurata (lire 13.000.000) quella ancora
da riscuotere da parte della società convenuta (lire 8.464.685) -
oltre interessi.
Deduceva
che aveva stipulato contratto di locazione finanziaria di
autovettura con la società convenuta; che aveva successivamente
assicurato l’autovettura contro il furto con la Compagnia tirrena
di assicurazioni; che a richiesta della società convenuta era stata
emessa ingiunzione di pagamento della somma di lire 8.464.685
revocata a seguito di opposizione con sentenza, con la quale si era
riconosciuta l’inottemperanza, da parte della detta società, dell’obbligo
di attivarsi per ottenere il pagamento dell’indennizzo dovuto per
il furto dell’autovettura (lire 13.000.000).
Costituitasi
in giudizio, la società convenuta eccepiva l’incompetenza
territoriale del pretore, invocando il foro elettivo esclusivo
pattuito con l’art. 17 delle condizioni generali del contratto di
locazione finanziaria.
Il
pretore disattendeva l’eccezione con sentenza emessa l’11/04/1997,
considerando che ai fini dell’individuazione del foro
territorialmente competente non si poteva fare riferimento alla
clausola del contratto di locazione finanziaria istitutiva della
competenza esclusiva del foro di Milano, in quanto essa si riferiva
alle controversie relative all’interpretazione, esecuzione e
risoluzione di tale contratto, mentre nella specie si controverteva
di risarcimento dei danni conseguenti al mancato adempimento dell’obbligo
di sollecitare il pagamento dell’indennizzo assicurativo.
Avverso
tale sentenza ha proposto istanza di regolamento facoltativo di
competenza la S.p.A. xxxxx cui ha resistito xxxxx.
Il
P.G. ha concluso per l’accoglimento dell’istanza con
declaratoria della competenza per territorio del tribunale di Milano
quale foro in deroga esclusiva ex art. 17 delle condizioni generali
del contratto di locazione finanziaria.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
Con
il primo motivo di ricorso si deduce che il pretore ha disatteso l’eccezione
di incompetenza in quanto non ha considerato che l’obbligo di
sollecitare il pagamento dell’indennizzo, il cui inadempimento
costituisce il fondamento dell’azione risarcitoria, nasce proprio
dal contratto di leasing contenente la clausola derogativa della
competenza.
Il
motivo è fondato.
In
effetti, la pretesa risarcitoria, fatta valere nel presente
giudizio, si basa sull’inadempimento dell’obbligo di attivarsi
per il pagamento dell’indennizzo assicurativo e questo obbligo
trae origine dal contratto di locazione finanziaria – oltre che da
quello di assicurazione, distinto, ma connesso per accessorietà al
primo in virtù dell’art. 8 di esso – ed in particolare dalla
clausola dell’art. 10 delle condizioni generali, la cui parte
finale è del seguente tenore: "Le somme che la società
riceverà eventualmente dalla compagnia assicuratrice saranno
versate al cliente".
Ne
consegue che la presente controversia è relativa all’esecuzione
del contratto di locazione finanziaria ed è riconducibile al foro
elettivo esclusivo istituito con la clausola 17 di esso.
In
conclusione, l’istanza di regolamento di competenza va accolta.
Rimane
assorbito il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce
"violazione del principio nel ne bis in idem, carente di
contraddittoria motivazione".
Ricorrono
giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
PQM
La
Corte dichiara la competenza del pretore di Milano; compensa le
spese del giudizio di cassazione.
Così
deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile
della Corte Suprema di Cassazione il 9/11/98.
Il
consigliere Est. IL PRESIDENTE
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