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LEASING

SENTENZA 03791/99 CORTE DI CASSAZIONE COMPETENZA

CORTE DI CASSAZIONE; sezione terza civile; sentenza 9 Novembre 1998, n. 03791/99; Pres. MERIGGIOLA, Est. DURANTE, P.M. PALMIERI; xxxx (Avv. AMEDEO NIGRA) c. xxxxx (Avv. P. A.). Cassa senza rinvio Pretura di Cava dei Tirreni 11 aprile 1997.

Regolamento di competenza – istanza di regolamento di competenza facoltativo – locazione finanziaria foro territorialmente competente (Cod. proc. Civ. art. 43, del regolamento di giurisdizione e di competenza).

La sentenza che ha pronunciato sulla competenza insieme con il merito può essere impugnata con l’istanza di regolamento di competenza oppure nei modi ordinari quanto insieme con la pronuncia sulla competenza si impugna quella sul merito.

La controversia è relativa all’adempimento dell’obbligo di attivarsi per il pagamento dell’indennizzo assicurativo previsto dal contratto di locazione finanziaria attiene all’esecuzione del contratto di locazione finanziaria ed è riconducibile al foro elettivo esclusivo istituito con il contratto di locazione finanziaria stesso.

Svolgimento del processo. - Con citazione notificata il 28/09/95 la s.r.l. xxxxx conveniva la S.p.A. xxxxxx innanzi al pretore di Salerno – sezione distaccata di Cava dei Tirreni per ottenere la condanna al pagamento della somma di lire 4.535.315 - risultante dalla differenza tra la somma assicurata (lire 13.000.000) quella ancora da riscuotere da parte della società convenuta (lire 8.464.685) - oltre interessi.

Deduceva che aveva stipulato contratto di locazione finanziaria di autovettura con la società convenuta; che aveva successivamente assicurato l’autovettura contro il furto con la Compagnia tirrena di assicurazioni; che a richiesta della società convenuta era stata emessa ingiunzione di pagamento della somma di lire 8.464.685 revocata a seguito di opposizione con sentenza, con la quale si era riconosciuta l’inottemperanza, da parte della detta società, dell’obbligo di attivarsi per ottenere il pagamento dell’indennizzo dovuto per il furto dell’autovettura (lire 13.000.000).

Costituitasi in giudizio, la società convenuta eccepiva l’incompetenza territoriale del pretore, invocando il foro elettivo esclusivo pattuito con l’art. 17 delle condizioni generali del contratto di locazione finanziaria.

Il pretore disattendeva l’eccezione con sentenza emessa l’11/04/1997, considerando che ai fini dell’individuazione del foro territorialmente competente non si poteva fare riferimento alla clausola del contratto di locazione finanziaria istitutiva della competenza esclusiva del foro di Milano, in quanto essa si riferiva alle controversie relative all’interpretazione, esecuzione e risoluzione di tale contratto, mentre nella specie si controverteva di risarcimento dei danni conseguenti al mancato adempimento dell’obbligo di sollecitare il pagamento dell’indennizzo assicurativo.

Avverso tale sentenza ha proposto istanza di regolamento facoltativo di competenza la S.p.A. xxxxx cui ha resistito xxxxx.

Il P.G. ha concluso per l’accoglimento dell’istanza con declaratoria della competenza per territorio del tribunale di Milano quale foro in deroga esclusiva ex art. 17 delle condizioni generali del contratto di locazione finanziaria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce che il pretore ha disatteso l’eccezione di incompetenza in quanto non ha considerato che l’obbligo di sollecitare il pagamento dell’indennizzo, il cui inadempimento costituisce il fondamento dell’azione risarcitoria, nasce proprio dal contratto di leasing contenente la clausola derogativa della competenza.

Il motivo è fondato.

In effetti, la pretesa risarcitoria, fatta valere nel presente giudizio, si basa sull’inadempimento dell’obbligo di attivarsi per il pagamento dell’indennizzo assicurativo e questo obbligo trae origine dal contratto di locazione finanziaria – oltre che da quello di assicurazione, distinto, ma connesso per accessorietà al primo in virtù dell’art. 8 di esso – ed in particolare dalla clausola dell’art. 10 delle condizioni generali, la cui parte finale è del seguente tenore: "Le somme che la società riceverà eventualmente dalla compagnia assicuratrice saranno versate al cliente".

Ne consegue che la presente controversia è relativa all’esecuzione del contratto di locazione finanziaria ed è riconducibile al foro elettivo esclusivo istituito con la clausola 17 di esso.

In conclusione, l’istanza di regolamento di competenza va accolta.

Rimane assorbito il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce "violazione del principio nel ne bis in idem, carente di contraddittoria motivazione".

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte dichiara la competenza del pretore di Milano; compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 9/11/98.

Il consigliere Est. IL PRESIDENTE

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