TRIBUNALE DI MILANO; sezione
quinta civile stralcio; sentenza 29 Maggio 2001, n. 7269/01; GIUDICE
UNICO, GIUDICE ONORARIO AGGREGATO DOTTOR ANTONIO STRATI xxxxx di
xxxx &C. Snc (Avv. INNOCENZO CUOMO) c. xxxxx S.p.A.(AVV. AMEDEO
NIGRA). Rigetta l’opposizione e conferma il decreto ingiuntivo
opposto, sentenza resa a Milano il 29 Maggio 2001.
Contratto di leasing –
garanzia per i vizi
Contratto di leasing –
inadempimento del fornitore
· Il
contratto di locazione pone a carico del conduttore ogni rischio
sulla gestione e sulla perdita e/o deterioramento della cosa locata,
per cui il preteso "mancato utilizzo" non può essere
comunque imputato alla società di leasing né può valere come
esimente per giustificare il mancato pagamento dei canoni.
· Nel caso
di inadempimento del fornitore la società di leasing ha il diritto
di chiedere all’opponente i canoni a scadere attualizzati sulla
base del contratto in essere fra le parti e l’utilizzatore può
soltanto chiedere il risarcimento dei danni al fornitore.
Svolgimento
del processo. – Con atto di citazione notificato in data
01/03/95 la xxxx di xxx &C. Snc proponeva opposizione avverso il
decreto emesso il 19/01/95 con il quale il Presidente del Tribunale
di Milano le aveva ingiunto di pagare la somma di £. 20.625.080 per
canoni scaduti oltre interessi convenzionali e spese giudiziali. L’opponente
esponeva che: l’autocarro oggetto della locazione finanziaria non
ha le caratteristiche costruttive richieste ed è da ritenersi
diverso da quello ordinato; il predetto autocarro presenta dei gravi
difetti di costruzione e dei gravi vizi occulti; per detti motivi ha
richiesto l’annullamento del contratto ed il risarcimento dei
danni per mancata utilizzazione dell’autocarro.
L’opponente
conveniva, pertanto, in giudizio la xxxxx Spa chiedendo la revoca
del decreto opposto.
Si costituiva
l’opposta la quale concludeva per il rigetto dell’opposizione.
Il G.I. con
ordinanza 19/09/95 concedeva la provvisoria esecuzione del decreto
ingiuntivo opposto.
Esaurita l’istruttoria,
all’udienza del 28/02/01 le parti precisavano le conclusioni come
in epigrafe trascritte e, quindi, il giudice, dato atto dell’impossibilità
di procedere al tentativo di conciliazione fissato per la medesima
udienza ex art. 16 L. 276/97, tratteneva la causa in decisione
assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle
comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
Ritiene
questo giudice che l’opposizione debba essere integralmente
disattesa. Infatti, l’opponente non ha contestato il contratto né
ha negato di avere scelto il fornitore del bene. Pertanto, tanto l’esecuzione
delle prestazioni fatte valere dall’opposta quanto l’inadempienza
della stessa opponente risultano provate.
L’affermazione
dell’opposta che era stato l’utilizzatore a scegliere il
fornitore non è stata contestata né è stato provato il contrario.
Anzi, dal comportamento delle parti bisogna dedurre che l’opposta
ha pagato il fornitore su richiesta dell’utilizzatore.
In
particolare non risulta provato in causa che l’opponente abbia
denunciato la mancanza delle caratteristiche tecnico-costruttive del
bene concesso in locazione finanziaria né che tale mancanza sia
stata causa di mancato godimento del bene medesimo. Sebbene l’opponente
affermi di non avere corrisposto il canone perché non avrebbe
potuto godere della cosa locata, e sebbene di tutto ciò non esista
alcuna prova, come sopra detto, tuttavia si deve affermare che il
contratto di locazione pone a carico del conduttore ogni rischio
sulla gestione e sulla perdita e/o deterioramento della cosa locata,
per cui il preteso ma indimostrato "mancato utilizzo" non
può essere, comunque, imputato all’opposta né può valere come
esimente per giustificare il mancato pagamento dei canoni.
Infine, anche
nel caso (che in causa non è stato dimostrato) di inadempimento del
fornitore, l’opposta ha il diritto di chiedere all’opponente i
canoni a scadere attualizzati sulla base del contratto in essere tra
le parti. Infatti, in caso di inadempimento del fornitore, l’utilizzatore
può soltanto chiedere il risarcimento dei danni al fornitore.
Per quanto
concerne la questione degli interessi convenzionali la cui clausola
sarebbe divenuta sanzionabile di nullità relativa in violazione
della legge 7/3/96, n. 108, concernente disposizioni in materia di
usura, va osservato che l’opponente non ha provato in causa che
gli interessi convenzionali siano stati convenuti, o, quantomeno,
divenuti in misura superiore al tasso soglia per il leasing come
disciplinato dalla legge citata.
L’opposizione
deve essere, quindi, rigettata ed il decreto va confermato.
Alla luce di
quanto esposto devono essere altresì disattese le altre domande,
eccezioni ed istanze proposte dall’opponente.
Consegue alla
soccombenza la condanna dell’opponente a rifondere all’opposta
le spese processuali relative a questa fase del giudizio che si
liquidano in complessive £. 2.764.000, di cui £ 474.000 per
esborsi e spese generali, £. 490.000 per diritti e £ 1.800.000 per
onorario, oltre IVA e CPA.
La presente
sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.
PQM
Il Tribunale
di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l’opposizione e
conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- rigetta le domande, le
eccezioni e le istanze proposte dall’opponente;
- condanna l’opponente a
rifondere all’opposta le spese processuali liquidate in £
2.764.000, come specificate in motivazione, oltre IVA e CPA;
- dichiara la presente
sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso
in Milano in data 29 Maggio 2001.
IL GIUDICE
ONORARIO AGGREGATO IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
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