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LEASING

SENTENZA N. 7269/01  DEL TRIBUNALE DI MILANO 

TRIBUNALE DI MILANO; sezione quinta civile stralcio; sentenza 29 Maggio 2001, n. 7269/01; GIUDICE UNICO, GIUDICE ONORARIO AGGREGATO DOTTOR ANTONIO STRATI xxxxx di xxxx &C. Snc (Avv. INNOCENZO CUOMO) c. xxxxx S.p.A.(AVV. AMEDEO NIGRA). Rigetta l’opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto, sentenza resa a Milano il 29 Maggio 2001.

Contratto di leasing – garanzia per i vizi

Contratto di leasing – inadempimento del fornitore

· Il contratto di locazione pone a carico del conduttore ogni rischio sulla gestione e sulla perdita e/o deterioramento della cosa locata, per cui il preteso "mancato utilizzo" non può essere comunque imputato alla società di leasing né può valere come esimente per giustificare il mancato pagamento dei canoni.

· Nel caso di inadempimento del fornitore la società di leasing ha il diritto di chiedere all’opponente i canoni a scadere attualizzati sulla base del contratto in essere fra le parti e l’utilizzatore può soltanto chiedere il risarcimento dei danni al fornitore.

Svolgimento del processo. – Con atto di citazione notificato in data 01/03/95 la xxxx di xxx &C. Snc proponeva opposizione avverso il decreto emesso il 19/01/95 con il quale il Presidente del Tribunale di Milano le aveva ingiunto di pagare la somma di £. 20.625.080 per canoni scaduti oltre interessi convenzionali e spese giudiziali. L’opponente esponeva che: l’autocarro oggetto della locazione finanziaria non ha le caratteristiche costruttive richieste ed è da ritenersi diverso da quello ordinato; il predetto autocarro presenta dei gravi difetti di costruzione e dei gravi vizi occulti; per detti motivi ha richiesto l’annullamento del contratto ed il risarcimento dei danni per mancata utilizzazione dell’autocarro.

L’opponente conveniva, pertanto, in giudizio la xxxxx Spa chiedendo la revoca del decreto opposto.

Si costituiva l’opposta la quale concludeva per il rigetto dell’opposizione.

Il G.I. con ordinanza 19/09/95 concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

Esaurita l’istruttoria, all’udienza del 28/02/01 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe trascritte e, quindi, il giudice, dato atto dell’impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione fissato per la medesima udienza ex art. 16 L. 276/97, tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene questo giudice che l’opposizione debba essere integralmente disattesa. Infatti, l’opponente non ha contestato il contratto né ha negato di avere scelto il fornitore del bene. Pertanto, tanto l’esecuzione delle prestazioni fatte valere dall’opposta quanto l’inadempienza della stessa opponente risultano provate.

L’affermazione dell’opposta che era stato l’utilizzatore a scegliere il fornitore non è stata contestata né è stato provato il contrario. Anzi, dal comportamento delle parti bisogna dedurre che l’opposta ha pagato il fornitore su richiesta dell’utilizzatore.

In particolare non risulta provato in causa che l’opponente abbia denunciato la mancanza delle caratteristiche tecnico-costruttive del bene concesso in locazione finanziaria né che tale mancanza sia stata causa di mancato godimento del bene medesimo. Sebbene l’opponente affermi di non avere corrisposto il canone perché non avrebbe potuto godere della cosa locata, e sebbene di tutto ciò non esista alcuna prova, come sopra detto, tuttavia si deve affermare che il contratto di locazione pone a carico del conduttore ogni rischio sulla gestione e sulla perdita e/o deterioramento della cosa locata, per cui il preteso ma indimostrato "mancato utilizzo" non può essere, comunque, imputato all’opposta né può valere come esimente per giustificare il mancato pagamento dei canoni.

Infine, anche nel caso (che in causa non è stato dimostrato) di inadempimento del fornitore, l’opposta ha il diritto di chiedere all’opponente i canoni a scadere attualizzati sulla base del contratto in essere tra le parti. Infatti, in caso di inadempimento del fornitore, l’utilizzatore può soltanto chiedere il risarcimento dei danni al fornitore.

Per quanto concerne la questione degli interessi convenzionali la cui clausola sarebbe divenuta sanzionabile di nullità relativa in violazione della legge 7/3/96, n. 108, concernente disposizioni in materia di usura, va osservato che l’opponente non ha provato in causa che gli interessi convenzionali siano stati convenuti, o, quantomeno, divenuti in misura superiore al tasso soglia per il leasing come disciplinato dalla legge citata.

L’opposizione deve essere, quindi, rigettata ed il decreto va confermato.

Alla luce di quanto esposto devono essere altresì disattese le altre domande, eccezioni ed istanze proposte dall’opponente.

Consegue alla soccombenza la condanna dell’opponente a rifondere all’opposta le spese processuali relative a questa fase del giudizio che si liquidano in complessive £. 2.764.000, di cui £ 474.000 per esborsi e spese generali, £. 490.000 per diritti e £ 1.800.000 per onorario, oltre IVA e CPA.

La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.

PQM

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:

  • rigetta l’opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
  • rigetta le domande, le eccezioni e le istanze proposte dall’opponente;
  • condanna l’opponente a rifondere all’opposta le spese processuali liquidate in £ 2.764.000, come specificate in motivazione, oltre IVA e CPA;
  • dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Milano in data 29 Maggio 2001.

IL GIUDICE ONORARIO AGGREGATO IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO

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