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LEASING

SENTENZA 160/01 TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME INGIUNZIONE

TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME; sentenza 8 Novembre 2001, n. 160/01; Giudice DOTT.SSA CHIARA ERMINI; xxxx (AVV.VITTORIO MONTORO) c. xxx. S.p.A. (Avv. AMEDEO NIGRA).Rigetta l’opposizione. Tribunale di Lamezia Terme, 8 Novembre 2001.

Opposizione all’esecuzione (C.p.c. art. 615, comma 1, delle opposizioni).

Regolamento di competenza in materia di opposizione all’esecuzione – (Cod. proc. C.p.C. 27 della competenza per territorio e 480 del titolo esecutivo e del precetto).

· In materia di opposizione all’esecuzione, ex art. 615, comma 1, c.p.c., la competenza territoriale del giudice si fonda sul coordinato disposto degli articoli 27 e 480 c.p.c., comma 3, e, pertanto, essa non è suscettibile di deroga convenzionale per espressa previsione normativa.

· Nel giudizio di opposizione all’esecuzione, l’indagine del giudice è limitata all’accertamento dell’esistenza e validità del titolo esecutivo e delle eventuali cause che ne abbiano successivamente determinato l’invalidità o l’inefficacia. Pertanto, il debitore esecutato non può contestare la legittimità del provvedimento di concessione della provvisoria esecuzione del titolo negando il fondamento, nell’an o nel quantum, del diritto fatto valere nei suoi confronti per motivi che avrebbe potuto fare valere nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, spettando soltanto al giudice di tale procedimento di provvedere con la sentenza definitiva in ordine alla revoca o meno di quel provvedimento

Svolgimento del processo. – Con citazione ritualmente notificata xxxx conveniva in giudizio la società xxxx S.p.A., in liquidazione, in tale modo producendo opposizione avverso il precetto notificatogli il 22/1/98 con il quale la società convenuta gli aveva intimato il pagamento della somma di £ 14.284.252, oltre interessi di mora, in forza del decreto ingiuntivo emesso dal Pretore di Milano n° 18499/96. A fondamento dell’opposizione deduceva che il 20/10/93 aveva stipulato un contratto di leasing con la società convenuta per l’acquisto di un autoveicolo dietro il corrispettivo del pagamento di canoni mensili; che tale xxxxx, titolare della xxxx S.r.l. aveva fatto firmare ad esso attore numerosi moduli in bianco, tra cui un verbale di consegna dell’autoveicolo; che detto autoveicolo non era mai stato consegnato, nonostante le assicurazioni verbali del rappresentante della xxx; che esso attore aveva revocato l’autorizzazione di addebito dei canoni sul suo conto corrente ed aveva sporto querela nei confronti del rappresentante della xxxx e del xxxx; che la truffa perpetrata ai suoi danni rendeva manifesta l’insussistenza del credito di cui all’atto di precetto impugnato. Per questo chiedeva che venisse dichiarata la nullità del precetto o, in subordine, che venissero dichiarati illegittimi gli interessi moratori precettati.Con comparsa depositata in cancelleria il 20/5/98 si costituiva la xxxx S.p.A., in liquidazione, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, eccependo, in via preliminare, l’incompetenza territoriale del giudice adito perché il contratto di leasing stipulato inter partes prevedeva la competenza esclusiva del foro di Milano; sempre in via pregiudiziale, faceva rilevare che le questioni prospettate dall’attore nel presente giudizio erano le stesse che egli aveva fatto valere nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo davanti al Pretore di Milano, che, peraltro, aveva già concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto; che, in ogni caso, l’opposizione era infondata nel merito, atteso che, in ipotesi di inadempimento del fornitore (scelto dallo stesso C.), l’attore avrebbe soltanto potuto chiedere il risarcimento dei danni al fornitore medesimo, mentre continuava a permanere il suo obbligo di pagare i canoni di leasing. Per questo chiedeva che, in via preliminare, venisse dichiarata l’incompetenza territoriale del giudice adito; nel merito, che l’opposizione fosse rigettata.

La causa riceveva istruzione documentale e veniva posta in decisione all’udienza del 26/06/01, senza che l’attore provvedesse al deposito del fascicolo di parte ritirato all’udienza di precisazione delle conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente occorre esaminare l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla parte convenuta nella propria comparsa costitutiva.

L’eccezione è infondata. Infatti, trattandosi di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., comma 1, la competenza territoriale di questo giudice si fonda sul coordinato disposto degli artt. 27 e 480 c.p.c., comma 3; essa pertanto, non è suscettibile di deroga convenzionale per espressa previsione normativa (art. 28 c.p.c.).

Nel merito, l’opposizione è infondata.

Il titolo esecutivo in base al quale è stato intimato il precetto opposto è costituito da un decreto ingiuntivo, dichiarato provvisoriamente esecutivo, del quale non è in discussione né l’inesistenza, né la validità.

Quando il titolo esecutivo è, come nel caso di specie, di formazione giudiziale, nel giudizio di opposizione a precetto possono essere fatti valere unicamente quei fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata che siano sopravvenuti rispetto alla formazione del titolo (es. pagamento successivo alla concessione della provvisoria esecuzione, novazione ecc.). I fatti estintivi o impeditivi, estintivi o modificativi del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata preesistenti alla formazione del titolo esecutivo, possono essere fatti valere unicamente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (v. tra le altre, Cass. 6893/1991: nel giudizio di opposizione all’esecuzione, l’indagine del giudice è limitata all’accertamento dell’esistenza e validità del titolo esecutivo e delle eventuali cause che ne abbiano successivamente determinato l’invalidità o l’inefficacia. Pertanto, nel giudizio di opposizione all’esecuzione promossa in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, il debitore esecutato non può contestare la legittimità del provvedimento di concessione della provvisoria esecuzione del titolo negando il fondamento, nell’an o nel quantum, del diritto fatto valere nei suoi confronti per motivi che avrebbe potuto fare valere nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, spettando soltanto al giudice di tale procedimento di provvedere con la sentenza definitiva in ordine alla revoca o meno di quel provvedimento; v. altresì Cass. 11088/1992; Cass. 1935/1994; Cass. 12664/2000.

Tale preclusione è chiaramente rilevabile dall’ordinamento processuale che assegna all’ingiunto un termine perentorio entro il quale proporre opposizione a decreto ingiuntivo (salvo i casi di opposizione tardiva ex art. 651 c.p.c. che qui non ricorrono); termine che sarebbe completamente eluso se gli venisse consentito di fare valere, in sede di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., quelle stesse ragioni processuali o di merito che avrebbe dovuto fare tempestivamente valere con l’opposizione a decreto ingiuntivo.

Ne consegue che l’opposizione deve essere rigettata.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dr. Chiara Ermini, definitivamente pronunciando della causa civile tra la xxxx (parte attrice) e la società xxxx S.p.A. (parte convenuta), ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta così provvede:

  • dichiara la propria competenza territoriale;
  • rigetta l’opposizione;
  • condanna l’attore al rimborso delle spese processuali in favore della xxxxx S.p.A. che liquida in complessive £. 1.900.000 oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.

Così deciso in Lamezia Terme l’8 Novembre 2001.

Il Giudice

Dr. Chiara Ermini

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