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LEASING

SENTENZA N. 506/00 TRIBUNALE DI PISTOIA LEGITTIMAZIONE PASSIVA 

TRIBUNALE DI PISTOIA sentenza 23 Gennaio 2001, n. 506/00; Giudice DOTTOR NICCOLO’ CALVANI; D.C. (AVV.ALESSANDRO PARLANTI) c. T. S.p.A. (Avv. AMEDEO NIGRA).rigetta la domanda proposta dal Signor D.C. e conferma in ogni altra sua parte la sentenza di primo grado, Tribunale di Pistoia 23 Gennaio 2001.

Risarcimento danni (C.c. art. 2054)

Legittimazione passiva – carenza di (C.c. art. 2054, dei fatti illeciti; art. 91 NCdS).

Risarcimento danni per incidente causato dalla circolazione di veicoli concessi in leasing ( dlgs. 285/1992 NCdS art. 91)

· La legittimazione passiva attiene al titolo per il quale il soggetto è abilitato o meno ad essere parte di un processo e si determina sulla base della domanda.

· Nel momento in cui un dato soggetto viene chiamato a rispondere di danni, rientra nei poteri dell’ufficio verificare sul piano normativo vigente (iura novit curia) la fondatezza della domanda, ossia l’esistenza di tutti i presupposti per affermare il diritto ad ottenere il risarcimento dal convenuto.

· L’art. 91 NCdS esclude il locatore finanziario – con ciò introducendo una eccezione al principio generale di cui all’art. 2054 c.c. – dalla responsabilità per danni causati dalla circolazione del veicolo concesso in leasing, equiparando il locatario al proprietario del veicolo.

Svolgimento del processo. – Il Signor xxxx aveva citato davanti al giudice di pace di Monsummano Terme la Spa xxxxx di Milano e il Signor xxxx, esponendo che in data 29/04/96 in Margine Coperta, alla guida della sua APE Piaggio AF2M, veniva urtato nella parte anteriore del veicolo dalla Mercedes 200 E TG xxxx, condotta dal xxxx e di proprietà della xxxxx Spa (locatrice finanziaria). Il xxxx assumeva l’esclusiva responsabilità del xxxx, il quale sarebbe improvvisamente ripartito dopo una sosta senza concedere la dovuta precedenza, faceva presente che la Mercedes non risultava coperta da assicurazione RC, e chiedeva la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni, indicati in £ 2.855.800 per danni materiali, £ 400.000 per fermo tecnico, £ 10.000.000 per danno biologico, £ 6.300.000 per invalidità temporanea, £. 8.000.000 per danno morale e £. 950.000 per rimborso spese.

Si costituiva il xxxx contestando la dinamica del sinistro nonché l’ammontare dei danni, e invocando il concorso di colpa.

Si costituiva la xxxxx Spa contestando la propria legittimazione passiva e svolgendo domanda di garanzia nei confronti dell’utilizzatore (xxxx) nonché della sua compagnia di assicurazioni.

Si costituiva quindi la Spa xxxxx rilevando che la polizza di assicurazione RC auto relativa alla Mercedes condotta dal Signor xxxx era scaduta il 9/04/96, ovvero oltre 15 giorni prima dell’incidente, e contestando quindi di essere tenuta a risarcire danno alcuno.

Assunte le prove richieste dalle parti e richiesta consulenza tecnica, il giudice di pace pronunziava sentenza (n. 129/99) con la quale condannava il xxxx e la xxxxx Spa in solido a pagare al Signor xxxx la somma di £. 11.855.800 a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi e rivalutazione, nonché a rifondere le spese di lite.

Propone appello la xxxxx invocando l’esclusione da responsabilità del concedente per i danni causati dalla circolazione di veicoli concessi in leasing, affermata sia dalla giurisprudenza che dal nuovo codice della strada, e in subordine il diritto di essere tenuta indenne da ogni onere dall’utilizzatore.

Si è costituito il xxxx eccependo l’inammissibilità della eccezione della xxxxx fondata sul disposto di cui all’art. 91 NCdS, in quanto mai formulata prima; contesta inoltre la fondatezza dell’appello, perché l’obbligo del xxxx verso il xxxx sarebbe alternativo e non cumulabile con quello della xxxxx e non vi sarebbe, tra i debitori, alcuna solidarietà, sì che non sarebbe invocabile alcuna posizione di garanzia.

Il xxxx assume quindi che la xxxxx quale proprietaria del veicolo era tenuta ad assicurarlo, infine, e in via incidentale, contesta che le risultanze probatorie relative alla dinamica del sinistro siano univoche e invoca la presunzione di corresponsabilità del xxxx.

Si è costituito il xxxx, contestando la fondatezza dell’appello.

Precisate le conclusioni, dopo scambio di comparse, la causa viene in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La xxxxx Spa ha sollevato eccezione di carenza di legittimazione passiva, dal momento che in caso di concessione in leasing del veicolo coinvolto nell’incidente stradale, la responsabilità per i danni causati ricadrebbe interamente sul conducente e sull’utilizzatore, non sul locatore finanziario.

La questione sollevata dall’appellante non riguarda la legittimazione passiva, bensì il merito della controversia.

La legittimazione, infatti, attiene al titolo per il quale un soggetto è abilitato o meno ad essere parte di un processo e si determina sulla base della domanda: nella fattispecie, essendo stata chiamata in causa la xxxxx, legittimata a difendersi in giudizio è la xxxxx.

Questione di merito, invece, è stabilire se la xxxxx sia stata chiamata in causa a torto o a ragione.

Impostata così la controversia, si può nondimeno ritenere che, nel momento in cui un soggetto viene chiamato a rispondere di danni, rientri nei poteri dell’ufficio verificare sul piano normativo vigente (iura novit curia) la fondatezza della domanda, ossia l’esistenza di tutti i presupposti per affermare il diritto di ottenere il risarcimento dal convenuto.

L’erroneità di questa verifica è ciò che, adesso, l’appellante imputa al giudice di primo grado, negando la sussistenza di una responsabilità propria in relazione ai danni subiti dal xxxx.

Per quanto l’appellante abbia, a sua volta erroneamente, eccepito la carenza di legittimazione passiva, non è preclusa a questo giudice l’indagine nel merito, sia per i motivi che sono stati spiegati a fondamento della domanda (tutti volti, come detto, ad escludere un obbligo sostanziale e non una legittimazione processuale), sia per il fatto che, comunque, le conclusioni formalizzate richiedono esplicitamente di accertare l’esclusiva responsabilità del conducente – utilizzatore, ossia (implicitamente) di escludere la responsabilità del locatore finanziario.

L’esame del merito dà ragione all’appellante.

E’ infatti vero che l’art. 91NCdS esclude il locatore finanziario – con ciò introducendo una eccezione al principio generale di cui all’art. 2054 c.c. – dalla responsabilità per danni causati dalla circolazione del veicolo concesso in leasing, equiparando il locatario al proprietario del veicolo.

Pertanto il giudice di primo grado non poteva riconoscere il diritto del xxxx nei confronti della xxxxx, in quanto non affermato da alcuna norma.

L’eccezione di tardività, sollevata dal xxxx, rispetto al richiamo del disposto di cui all’art. 91 NCdS è priva di fondamento: di nuovo, infatti, con esso non è stato dedotto un fatto modificativo o estintivo dell’obbligo risarcitorio gravante sulla xxxxx, bensì è stata svolta una mera difesa in diritto tendente a negare fondamento alla pretesa risarcitoria.

Consegue da quanto sopra che l’appello principale deve essere accolto, non integralmente - con annullamento o revoca della sentenza impugnata in ogni sua parte – ma con riforma limitata alla parte che contiene la condanna della società appellante al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese processuali nei confronti del xxxx.

Non potrà invece essere riformata la sentenza, laddove disciplina i rapporti tra xxxx e xxxx, perché su tale parte l’appello della xxxxx non ha incidenza, né laddove pone a carico di questa società l’obbligo di rifondere le spese di lite alla terza chiamata in causa (xxxxx Spa), perché rispetto a tale parte non è stato sviluppato alcun motivo di impugnazione.

Questo per quanto riguarda l’appello principale proposto dalla xxxxx Spa. Vi è ora da esaminare l’appello incidentale.

L’appello incidentale è svolto in via di ipotesi, dopo che lo stesso appellante afferma in tesi che la sentenza del giudice di pace è corretta in fatto e in diritto, nonsi vede pertanto su quali basi detto appello potrebbe essere accolto, atteso che la riduzione dell’obbligo di risarcimento non ha alcun rapporto di dipendenza dal riconoscimento o diniego della responsabilità solidale della xxxxx.

Comunque, anche volendo ritenere che la domanda subordinata sia invece svolta in via diretta, essa è infondata e deve essere respinta.

Infatti, quanto alla presunzione di corresponsabilità sancita dall’art. 2054 c.c., essa è superabile da prova contraria, e nella fattispecie superata dalla constatazione amichevole di incidente stradale sottoscritta dalle parti in occasione del sinistro, nella quale il xxxx riconosce di aver provocato l’urto ripartendo da una sosta.

Per quanto le modalità dell’incidente non siano indicate con precisione, si desume da quanto scritto che il xxxx era in sosta, e ripartendo ha urtato l’Ape del xxxx che stava percorrendo la strada; circostanza che può essere considerata ammessa anche in sede processuale, dal momento che il xxxx non si presentò a rendere l’interrogatorio formale avanti il giudice di pace.

E’ sancito (art. 54 NCdS) che il conducente che intende eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione deve concedere la precedenza ai mezzi che già percorrono la strada.

Il fatto che il xxxx si sia immesso nella circolazione proprio mentre sopraggiungeva ila xxxx integra violazione del disposto appena richiamato e quindi configura una ipotesi di responsabilità esclusiva dell’odierno appellante incidentale; non risultando, di converso, alcuna colpa a carico del xxxx.

Neppure può essere invocata, per ridurre la misura del risarcimento, la richiesta stragiudiziale avanzata dal xxxx, poiché il danno da risarcire è quello accertato in giudizio; rispetto a questo non è dedotta alcuna erroneità o altro motivo di impugnazione, e pertanto l’appello incidentale deve essere integralmente respinto.

In ordine alle spese si osserva quanto segue.

La xxxxx dal momento che non ha alcun titolo di responsabilità nei confronti del xxxx, ha diritto a vedersi rifondere da questi le spese sia di primo che di secondo grado, liquidate equitativamente come da dispositivo; il xxxx, rispetto al quale la sentenza di primo grado viene integralmente confermata, dovrà invece rifondere al xxxx le spese del grado di appello, in ragione della sua soccombenza rispetto all’appello incidentale, con liquidazione equitativa.

PQM

Il Tribunale di Pistoia, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dr. Niccolò Calvani, definitivamente pronunciando della causa civile tra la società T. S.p.A.. (parte attrice) e il Signor D.C. (parte convenuta), ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta così provvede:

  • In riforma della sentenza n. 129/99 del giudice di pace di Monsummano Terme, rigetta la domanda proposta da xxxx nei confronti della xxxxx Spa e condanna xxxx a rifondere alla Spa xxxxx le spese sia del primo che del secondo grado di giudizio. Liquidate rispettivamente in £. 2.300.00 (di cui £ 300.000 per spese e il resto per diritti ed onorari), oltre accessori di legge, e in £. 3.400.000 (di cui £. 400.000 per spese e il resto per diritti ed onorari), oltre accessori di legge;

  • Conferma in ogni altra sua parte la sentenza di primo grado, con rigetto dell’appello incidentale proposto da xxxx, e condanna quest’ultimo a rifondere a xxxx le spese di lite, liquidate in £. 3.400.000 (di cui £. 400.000 per spese e il resto per diritti ed onorari), oltre accessori di legge.

Così deciso in Pistoia, 23 Gennaio 2001

Il Giudice

Dr. Niccolò Calvani.

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