locatario al
proprietario del veicolo.
· La società
di leasing non è responsabile per i sinistri provocati dall’auto
concessa in locazione, essendo unico responsabile l’utilizzatore
in solido con il conducente.
Svolgimento
del processo. – Il Signor xxxx aveva citato davanti al giudice
di pace di Monsummano Terme la Spa xxxxx di Milano e il Signor xxxx,
esponendo che in data 29/04/96 in Margine Coperta, alla guida della
sua APE Piaggio AF2M, veniva urtato nella parte anteriore del
veicolo dalla Mercedes 200 E TG xxxx, condotta dal xxxx e di
proprietà della xxxxx Spa (locatrice finanziaria). Il xxxx assumeva
l’esclusiva responsabilità del xxxx, il quale sarebbe
improvvisamente ripartito dopo una sosta senza concedere la dovuta
precedenza, faceva presente che la Mercedes non risultava coperta da
assicurazione RC, e chiedeva la condanna in solido dei convenuti al
risarcimento dei danni, indicati in £ 2.855.800 per danni
materiali, £ 400.000 per fermo tecnico, £ 10.000.000 per danno
biologico, £ 6.300.000 per invalidità temporanea, £. 8.000.000
per danno morale e £. 950.000 per rimborso spese.
Si costituiva
il xxxx contestando la dinamica del sinistro nonché l’ammontare
dei danni, e invocando il concorso di colpa.
Si costituiva
la xxxxx Spa contestando la propria legittimazione passiva e
svolgendo domanda di garanzia nei confronti dell’utilizzatore (xxxx)
nonché della sua compagnia di assicurazioni.
Si costituiva
quindi la Spa xxxxx rilevando che la polizza di assicurazione RC
auto relativa alla Mercedes condotta dal Signor xxxx era scaduta il
9/04/96, ovvero oltre 15 giorni prima dell’incidente, e
contestando quindi di essere tenuta a risarcire danno alcuno.
Assunte le
prove richieste dalle parti e richiesta consulenza tecnica,
ilgiudice di pace pronunziava sentenza (n. 129/99) con la quale
condannava il xxxx e la xxxxx Spa in solido a pagare al Signor xxxx
la somma di £. 11.855.800 a titolo di risarcimento dei danni, oltre
interessi e rivalutazione, nonché a rifondere le spese di lite.
Propone
appello la xxxxx invocando l’esclusione da responsabilità del
concedente per i danni causati dalla circolazione di veicoli
concessi in leasing, affermata sia dalla giurisprudenza che dal
nuovo codice della strada, e in subordine il diritto di essere
tenuta indenne da ogni onere dall’utilizzatore.
Si è
costituito il xxxx eccependo l’inammissibilità della eccezione
della xxxxx fondata sul disposto di cui all’art. 91 NCdS, in
quanto mai formulata prima; contesta inoltre la fondatezza dell’appello,
perché l’obbligo del xxxx verso il xxxx sarebbe alternativo e non
cumulabile con quello della xxxxx e non vi sarebbe, tra i debitori,
alcuna solidarietà, sì che non sarebbe invocabile alcuna posizione
di garanzia.
Il xxxx assume
quindi che la xxxxx quale proprietaria del veicolo era tenuta ad
assicurarlo, infine, e in via incidentale, contesta che le
risultanze probatorie relative alla dinamica del sinistro siano
univoche e invoca la presunzione di corresponsabilità del xxxx.
Si è
costituito il xxxx, contestando la fondatezza dell’appello.
Precisate le
conclusioni, dopo scambio di comparse, la causa viene in decisione.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
La xxxxx Spa ha sollevato
eccezione di carenza di legittimazione passiva, dal momento che in
caso di concessione in leasing del veicolo coinvolto nell’incidente
stradale, la responsabilità per i danni causati ricadrebbe
interamente sul conducente e sull’utilizzatore, non sul locatore
finanziario.
La questione sollevata dall’appellante
non riguarda la legittimazione passiva, bensì il merito della
controversia.
La legittimazione, infatti,
attiene al titolo per il quale un soggetto è abilitato o meno ad
essere parte di un processo e si determina sulla base della domanda:
nella fattispecie, essendo stata chiamata in causa la xxxxx,
legittimata a difendersi in giudizio è la xxxxx.
Questione di merito, invece,
è stabilire se la xxxxx sia stata chiamata in causa a torto o a
ragione.
Impostata così la
controversia, si può nondimeno ritenere che, nel momento in cui un
soggetto viene chiamato a rispondere di danni, rientri nei poteri
dell’ufficio verificare sul piano normativo vigente (iura novit
curia) la fondatezza della domanda, ossia l’esistenza di tutti i
presupposti per affermare il diritto di ottenere il risarcimento dal
convenuto.
L’erroneità di questa
verifica è ciò che, adesso, l’appellante imputa al giudice di
primo grado, negando la sussistenza di una responsabilità propria
in relazione ai danni subiti dal xxxx.
Per quanto l’appellante
abbia, a sua volta erroneamente, eccepito la carenza di
legittimazione passiva, non è preclusa a questo giudice l’indagine
nel merito, sia per i motivi che sono stati spiegati a fondamento
della domanda (tutti volti, come detto, ad escludere un obbligo
sostanziale e non una legittimazione processuale), sia per il fatto
che, comunque, le conclusioni formalizzate richiedono esplicitamente
di accertare l’esclusiva responsabilità del conducente –
utilizzatore, ossia (implicitamente) di escludere la responsabilità
del locatore finanziario.
L’esame del merito dà
ragione all’appellante.
E’ infatti vero che l’art.
91NCdS esclude il locatore finanziario – con ciò introducendo una
eccezione al principio generale di cui all’art. 2054 c.c. –
dalla responsabilità per danni causati dalla circolazione del
veicolo concesso in leasing, equiparando il locatario al
proprietario del veicolo.
Pertanto il giudice di primo
grado non poteva riconoscere il diritto del xxxx nei confronti della
xxxxx, in quanto non affermato da alcuna norma.
L’eccezione di tardività,
sollevata dal xxxx, rispetto al richiamo del disposto di cui all’art.
91 NCdS è priva di fondamento: di nuovo, infatti, con esso non è
stato dedotto un fatto modificativo o estintivo dell’obbligo
risarcitorio gravante sulla xxxxx, bensì è stata svolta una mera
difesa in diritto tendente a negare fondamento alla pretesa
risarcitoria.
Consegue da quanto sopra che l’appello
principale deve essere accolto, non integralmente - con annullamento
o revoca della sentenza impugnata in ogni sua parte – ma con
riforma limitata alla parte che contiene la condanna della società
appellante al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese
processuali nei confronti del xxxx.
Non potrà invece essere
riformata la sentenza, laddove disciplina i rapporti tra xxxx e xxxx,
perché su tale parte l’appello della xxxxx non ha incidenza, né
laddove pone a carico di questa società l’obbligo di rifondere le
spese di lite alla terza chiamata in causa (xxxxx Spa), perché
rispetto a tale parte non è stato sviluppato alcun motivo di
impugnazione.
Questo per quanto riguarda l’appello
principale proposto dalla xxxxx Spa. Vi è ora da esaminare l’appello
incidentale.
L’appello incidentale è
svolto in via di ipotesi, dopo che lo stesso appellante afferma in
tesi che la sentenza del giudice di pace è corretta in fatto e in
diritto, nonsi vede pertanto su quali basi detto appello potrebbe
essere accolto, atteso che la riduzione dell’obbligo di
risarcimento non ha alcun rapporto di dipendenza dal riconoscimento
o diniego della responsabilità solidale della xxxxx.
Comunque, anche volendo
ritenere che la domanda subordinata sia invece svolta in via
diretta, essa è infondata e deve essere respinta.
Infatti, quanto alla
presunzione di corresponsabilità sancita dall’art. 2054 c.c.,
essa è superabile da prova contraria, e nella fattispecie superata
dalla constatazione amichevole di incidente stradale sottoscritta
dalle parti in occasione del sinistro, nella quale il xxxx riconosce
di aver provocato l’urto ripartendo da una sosta.
Per quanto le modalità dell’incidente
non siano indicate con precisione, si desume da quanto scritto che
il xxxx era in sosta, e ripartendo ha urtato l’Ape del xxxx che
stava percorrendo la strada; circostanza che può essere considerata
ammessa anche in sede processuale, dal momento che il xxxx non si
presentò a rendere l’interrogatorio formale avanti il giudice di
pace.
E’ sancito (art. 54 NCdS)
che il conducente che intende eseguire una manovra per immettersi
nel flusso della circolazione deve concedere la precedenza ai mezzi
che già percorrono la strada.
Il fatto che il xxxx si sia
immesso nella circolazione proprio mentre sopraggiungeva ila xxxx
integra violazione del disposto appena richiamato e quindi configura
una ipotesi di responsabilità esclusiva dell’odierno appellante
incidentale; non risultando, di converso, alcuna colpa a carico del
xxxx.
Neppure può essere invocata,
per ridurre la misura del risarcimento, la richiesta stragiudiziale
avanzata dal xxxx, poiché il danno da risarcire è quello accertato
in giudizio; rispetto a questo non è dedotta alcuna erroneità o
altro motivo di impugnazione, e pertanto l’appello incidentale
deve essere integralmente respinto.
In ordine alle spese si
osserva quanto segue.
La xxxxx dal momento che non
ha alcun titolo di responsabilità nei confronti del xxxx, ha
diritto a vedersi rifondere da questi le spese sia di primo che di
secondo grado, liquidate equitativamente come da dispositivo; il
xxxx, rispetto al quale la sentenza di primo grado viene
integralmente confermata, dovrà invece rifondere al xxxx le spese
del grado di appello, in ragione della sua soccombenza rispetto all’appello
incidentale, con liquidazione equitativa.
PQM
Il Tribunale
di Pistoia, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dr.
Niccolò Calvani, definitivamente pronunciando della causa civile
tra la società T. S.p.A.. (parte attrice) e il Signor D.C. (parte
convenuta), ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e
respinta così provvede:
-
In riforma della sentenza
n. 129/99 del giudice di pace di Monsummano Terme, rigetta la
domanda proposta da xxxx nei confronti della xxxxx Spa e
condanna xxxx a rifondere alla Spa xxxxx le spese sia del primo
che del secondo grado di giudizio. Liquidate rispettivamente in
£. 2.300.00 (di cui £ 300.000 per spese e il resto per diritti
ed onorari), oltre accessori di legge, e in £. 3.400.000 (di
cui £. 400.000 per spese e il resto per diritti ed onorari),
oltre accessori di legge;
-
Conferma in ogni altra sua
parte la sentenza di primo grado, con rigetto dell’appello
incidentale proposto da xxxx, e condanna quest’ultimo a
rifondere a xxxx le spese di lite, liquidate in £. 3.400.000
(di cui £. 400.000 per spese e il resto per diritti ed
onorari), oltre accessori di legge.
Così deciso
in Pistoia, 23 Gennaio 2001
Il Giudice
Dr. Niccolò
Calvani.
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