DEFINIZIONE
DEL CONTRATTO DI LEASING
· Il
contratto di leasing, o di locazione finanziaria, è qualificabile
come struttura negoziale complessa, ma essenzialmente unitaria, con
cui si realizza l’erogazione di un capitale finanziario da parte
di un soggetto, il finanziatore concedente, su richiesta e secondo
le indicazioni dell’utilizzatore (conduttore), con modalità
pattuite tra il fornitore del bene e l’utilizzatore dello stesso.
·
Nel contratto di leasing, nell’ambito del rapporto di
corrispettività tra capitale erogato e somme rimborsate,
l’accredito del valore del bene restituito o della somma ricavata
dalla sua vendita viene posto in compensazione con l’ammontare dei
canoni complessivamente dovuti al momento della risoluzione del
contratto, previa "attualizzazione" di quelli la cui
scadenza era prevista in epoca successiva alla risoluzione stessa.
·
Sul contraente grava l’onere probatorio in relazione ai fatti
estintivi del credito ex art. 2697 c.c. e sulla dimostrazione
dell’entità dei pagamenti effettuati, a parziale estinzione del
debito.
· Il
giudicato di condanna ottenuto dal creditore contro il debitore
principale non ha efficacia nei confronti del fideiussore, attesa
l’autonomia della posizione del fideiussore rispetto al rapporto
controverso ed il potere dispositivo che domina il processo civile,
il cui svolgimento è lasciato alla disponibilità del debitore,
unico convenuto in giudizio.(TRIBUNALE
DI MILANO; sezione quinta stralcio; sentenza 11 Aprile 2000, n.
7100/00; Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico TROIANI; xxxxxxx
(Avv. ELISABETTA NATI e LUGI PASETTO)
c. xxxxxxx (Avv. AMEDEO NIGRA) respinge l’opposizione e
conferma il decreto ingiuntivo opposto, Tribunale di Milano, 11
aprile 2000.)
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