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L'ABBINAMENTO

- L'uso del marchio che qualifica lo stesso come marchio celebre e, quindi, meritevole di una tutela particolare, non può essere quello pubblicitario, poiché funzione tipica del marchio è quella di contraddistinguere i prodotti o le merci fabbricati o messi in commercio nel territorio dello stato, e non quella di divulgare il prodotto contraddistinto da marchio; vi sono però oggi nuove forme di pubblicità, come l'abbinamento, la sponsorizzazione, la distribuzione di beni diversi reclamizzanti un certo marchio (T. Milano, 18-04-1983/Austria Tabakwerke A G Ä De Adamich/ Riv. dir. ind., 1983, II, 329).

- Il contratto di sponsorizzazione, in particolare se stipulato nella forma del cosiddetto "abbinamento", comporta una sostanziale coincidenza di interessi tra lo sponsor e il soggetto sponsorizzato; perciò lo sponsee che fornisce agli organi di stampa e televisivi, dichiarazioni che compromettano i profitti dello sponsor, giustifica l'inibitoria dell'uso della denominazione o del marchio dello sponsor nelle successive manifestazioni e iniziative che vedano impegnata l'associazione sportiva sponsorizzata (T. Rieti, 19-03-1994 Soc. centro comm. Emmezeta - AMG Sebastiani Basket Rieti Giur. it., 1994, I, 2, 983, n. BATTISTI).

- Caratteristica della sponsorizzazione è la connessione tra la promozione dello sponsor e lo spettacolo; mentre l'ordinario contratto di pubblicità trova nello spettacolo solo una occasione, con la sponsorizzazione si realizza un abbinamento costante con il soggetto sponsorizzato per cui lo sponsor trae direttamente dallo spettacolo vantaggi di autopromozione che ne fanno un fruitore; pertanto i proventi da sponsorizzazione percepiti dall'organizzatore costituiscono base di calcolo dei diritti d'autore dovuti alla Siae (C.APP. Bologna, 27-03-1997 in Foro it., Rep. 1998, voce Diritti d'autore, n. 207).

- L'utilizzazione di un brano musicale in abbinamento con uno spot pubblicitario radiofonico nel caso in cui non si sia ottenuto il consenso dei titolari del diritto di sfruttamento commerciale del brano stesso è illecita (TRIB. Milano, 17-10-1996 in Foro it., Rep. 1997, voce Diritti d'autore, n. 122).

 

   
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