FORNITURA DI
PUBBLICITA' COME VENDITA DI BENI FUTURI
- Il
contratto di vendita di beni futuri è un accordo di cessione dello
ius ad habendam rem. Più esattamente ha ritenuto che il contratto di
vendita di cosa futura, costituisce un contratto perfetto ab initio
ed attributivo, di uno ius ad habendam rem nel momento in cui la
cosa venga ad esistenza, senza che possa rilevare la stipulazione
prevista dalle parti per un'epoca successiva, del relativo atto
pubblico (Cass., 16-07-1983, 4901/1983 Sollazzo e Arieta Mass.,
1983).
- La
vendita di cosa futura si perfeziona ab initio ed attribuisce lo ius
ad habendam rem nel momento in cui la cosa viene ad esistenza (Cass.,
sez. II, 27-05-1992, 6383/1992 Fleres e Fall. Provenzano Fallimento,
1993, 19 r.d. 16-03-1942 267/1942, 72).
-
Quando noi pensiamo alla realizzazione di uno spot ecco che parliamo
di un bene, che sarà nella disponibilità dell'acquirente ossia di
colui che richiede lo spot. Per la distinzione tra vendita di
pubblicità e contratto di appalto, bisogna ricordare che, con
riguardo al contratto avente ad oggetto una data costruzione, va
riconosciuta la configurabilità di una vendita di cosa futura,
anziché di un appalto, ove le parti abbiano considerato l’attività
produttiva come mero strumento per ottenere il bene da trasferire,
ossia non soltanto quando la cosa da costruire configuri un prodotto
strettamente di serie del venditore, ma anche quando, pur rientrando
nella sua normale attività non richiede modifiche della sua
organizzazione imprenditoriale (Cass., 17-02-1983, 1196/1983 Soc.
Marelli e Soc. Dolomite it. Mass., 1983 c. c., 1497).
-
Inoltre, il contratto con cui un imprenditore si obbliga a fornire
ad un altro soggetto alcune realizzazioni che rientrano nella
propria attività, apportando ad essi le modifiche di forma, misura e
qualità (come può accadere per chi realizza un dato messaggio
pubblicitario), costituisce vendita di cosa futura, se dette
modifiche non snaturano le caratteristiche essenziali del prodotto,
ma consistono in accorgimenti tecnici marginali e secondari diretti
ad adattarlo alle specifiche esigenze dell'acquirente, mentre è da
qualificarsi contratto di appalto allorché le modifiche siano tali
da dar luogo ad un prodotto diverso, nella sua essenza, da quello
realizzato normalmente dal fornitore e richiedente altresì un
cambiamento dei mezzi di produzione predisposti per la lavorazione
in serie. (Cass., sez. II, 29-04-1993, 5074/1993 Zerbetto e Zabeo
Mass., 1993).