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FORNITURA DI PUBBLICITA' COME VENDITA DI BENI FUTURI

- Il contratto di vendita di beni futuri è un accordo di cessione dello ius ad habendam rem. Più esattamente ha ritenuto che il contratto di vendita di cosa futura, costituisce un contratto perfetto ab initio ed attributivo, di uno ius ad habendam rem nel momento in cui la cosa venga ad esistenza, senza che possa rilevare la stipulazione prevista dalle parti per un'epoca successiva, del relativo atto pubblico (Cass., 16-07-1983, 4901/1983 Sollazzo e Arieta Mass., 1983).
 

- La vendita di cosa futura si perfeziona ab initio ed attribuisce lo ius ad habendam rem nel momento in cui la cosa viene ad esistenza (Cass., sez. II, 27-05-1992, 6383/1992 Fleres e Fall. Provenzano Fallimento, 1993, 19 r.d. 16-03-1942 267/1942, 72).
 

- Quando noi pensiamo alla realizzazione di uno spot ecco che parliamo di un bene, che sarà nella disponibilità dell'acquirente ossia di colui che richiede lo spot. Per la distinzione tra vendita di pubblicità e contratto di appalto, bisogna ricordare che, con riguardo al contratto avente ad oggetto una data costruzione, va riconosciuta la configurabilità di una vendita di cosa futura, anziché di un appalto, ove le parti abbiano considerato l’attività produttiva come mero strumento per ottenere il bene da trasferire, ossia non soltanto quando la cosa da costruire configuri un prodotto strettamente di serie del venditore, ma anche quando, pur rientrando nella sua normale attività non richiede modifiche della sua organizzazione imprenditoriale (Cass., 17-02-1983, 1196/1983 Soc. Marelli e Soc. Dolomite it. Mass., 1983 c. c., 1497).
 

- Inoltre, il contratto con cui un imprenditore si obbliga a fornire ad un altro soggetto alcune realizzazioni che rientrano nella propria attività, apportando ad essi le modifiche di forma, misura e qualità (come può accadere per chi realizza un dato messaggio pubblicitario), costituisce vendita di cosa futura, se dette modifiche non snaturano le caratteristiche essenziali del prodotto, ma consistono in accorgimenti tecnici marginali e secondari diretti ad adattarlo alle specifiche esigenze dell'acquirente, mentre è da qualificarsi contratto di appalto allorché le modifiche siano tali da dar luogo ad un prodotto diverso, nella sua essenza, da quello realizzato normalmente dal fornitore e richiedente altresì un cambiamento dei mezzi di produzione predisposti per la lavorazione in serie. (Cass., sez. II, 29-04-1993, 5074/1993 Zerbetto e Zabeo Mass., 1993).
 

 

 

   
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