PUBBLICITA' NEI
CONFRONTI DEI BAMBINI
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Vanno censurati gli annunci che mostrano dei fanciulli in pose
pericolose come nell'atto di giocare con elettrodomestici (Giurì
11/83, 30/85).
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Riguardo all'esigenza di non proporre modelli di comportamento
diseducativi sono stati condannati messaggi in cui i bambini
ponevano in modo provocante un ricatto ("O mi dai Ciao Crem o non
mangio" (Giurì 7/83, 29/79, 12/81, 86/91, in rass.).
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Circa la "cultura dell'orrido", è modello di comportamento
moralmente dannoso per i minori la presentazione pubblicitaria del
gioco dello scienziato pazzo in cui si proponeva "di strappare gli
organi dell'alieno che sgoccioleranno sangue fosforescente"(Giurì
26/85, 15/95, 6/89, in rass.).
- E’
censurata la pubblicità per coltelli "da sopravvivenza" la cui
pericolosità fu posta in relazione al fatto che il messaggio
suggeriva il prodotto per "grandi e piccole avventure", rendendolo
così accessibile anche ai minori (Giurì 20/90 in rass.).
- Non
è ingannevole il messaggio pubblicitario diffuso da alcune emittenti
televisive relativo al prodotto “Big Babol” che avrebbe potuto
lasciare ad intendere ai bambini che consumare tante gomme “Big
Babol” significhi diventare fortissimi. L'autorità ha ritenuto che
lo spot, nonostante sia indirizzato ad un pubblico di bambini ed
adolescenti, non è idoneo ad abusare della credulità o mancanza di
esperienza di questi (Autorità garante per la concorrenza,
24-04-1997, 4928/1997 in Foro it., Rep. 1998, voce Concorrenza
(disciplina), n. 208).
- E’
ingannevole la pubblicità secondo quanto disposto dall'articolo 6
decreto legislativo numero 74/1992, del San Carlo Horror Show,
durante il quale alcuni bambini si trasformano in mostri dopo il
consumo della nota marca di patatine pubblicizzate. L'ingannevolezza
del messaggio è stata valutata con riferimento alla possibilità che
esso potesse minacciarne la sicurezza psichica e sviluppare reazioni
ansiogene nei bambini (Autorità garante per la concorrenza,
27-02-1997, 4722/1997 in Foro it., Rep. 1998, voce Concorrenza
(disciplina), n. 209).
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Rientra nel campo dell'applicazione dell'art. 6 l. p. i. uno spot
pubblicitario che, sebbene non indirizzato a bambini e adolescenti
appare suscettibile di raggiungere tali soggetti in quanto trasmesso
in fasce orarie e a ridosso di programmi rivolti a bambini e
adolescenti (Autorità garante per la concorrenza, 11-04-1996,
3795/1996 in Foro it., Rep. 1997, voce Concorrenza (disciplina), n.
470).