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PUBBLICITA' NEI CONFRONTI DEI BAMBINI

- Vanno censurati gli annunci che mostrano dei fanciulli in pose pericolose come nell'atto di giocare con elettrodomestici (Giurì 11/83, 30/85).
 

- Riguardo all'esigenza di non proporre modelli di comportamento diseducativi sono stati condannati messaggi in cui i bambini ponevano in modo provocante un ricatto ("O mi dai Ciao Crem o non mangio" (Giurì 7/83, 29/79, 12/81, 86/91, in rass.).
 

- Circa la "cultura dell'orrido", è modello di comportamento moralmente dannoso per i minori la presentazione pubblicitaria del gioco dello scienziato pazzo in cui si proponeva "di strappare gli organi dell'alieno che sgoccioleranno sangue fosforescente"(Giurì 26/85, 15/95, 6/89, in rass.).
 

- E’ censurata la pubblicità per coltelli "da sopravvivenza" la cui pericolosità fu posta in relazione al fatto che il messaggio suggeriva il prodotto per "grandi e piccole avventure", rendendolo così accessibile anche ai minori (Giurì 20/90 in rass.).
 

- Non è ingannevole il messaggio pubblicitario diffuso da alcune emittenti televisive relativo al prodotto “Big Babol” che avrebbe potuto lasciare ad intendere ai bambini che consumare tante gomme “Big Babol” significhi diventare fortissimi. L'autorità ha ritenuto che lo spot, nonostante sia indirizzato ad un pubblico di bambini ed adolescenti, non è idoneo ad abusare della credulità o mancanza di esperienza di questi (Autorità garante per la concorrenza, 24-04-1997, 4928/1997 in Foro it., Rep. 1998, voce Concorrenza (disciplina), n. 208).
 

- E’ ingannevole la pubblicità secondo quanto disposto dall'articolo 6 decreto legislativo numero 74/1992, del San Carlo Horror Show, durante il quale alcuni bambini si trasformano in mostri dopo il consumo della nota marca di patatine pubblicizzate. L'ingannevolezza del messaggio è stata valutata con riferimento alla possibilità che esso potesse minacciarne la sicurezza psichica e sviluppare reazioni ansiogene nei bambini (Autorità garante per la concorrenza, 27-02-1997, 4722/1997 in Foro it., Rep. 1998, voce Concorrenza (disciplina), n. 209).
 

- Rientra nel campo dell'applicazione dell'art. 6 l. p. i. uno spot pubblicitario che, sebbene non indirizzato a bambini e adolescenti appare suscettibile di raggiungere tali soggetti in quanto trasmesso in fasce orarie e a ridosso di programmi rivolti a bambini e adolescenti (Autorità garante per la concorrenza, 11-04-1996, 3795/1996 in Foro it., Rep. 1997, voce Concorrenza (disciplina), n. 470).
 

   
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