PUBBLICITA' DELLE
ASSICURAZIONI
- La
pubblicità di una polizza vita, che prospetti un rendimento
superiore a quello prospettato al momento della stipula, è
ingannevole, ai sensi dell'art. 1, 2 § comma, dell'art. 2, 1 §
comma, lett. b), d.leg. n. 74/92, in relazione all'art. 3, lett. a),
d.leg. n. 74/92, in quanto idoneo ad indurre in errore circa
l'effettivo rendimento della polizza assicurativa (Autorità garante
per la concorrenza, 31-03-1994, 1877/1994 Unione naz. consumatori/S.
Paolo vita assicuraz. Dir. ed economia assicuraz., 1995, 961, n.
DASSIO).
-
L'autorità garante è competente a giudicare solo della eventuale
ingannevolezza dei messaggi pubblicitari e non degli aspetti
contrattuali di una proposta di assicurazione; le clausole con cui
si subordina la conclusione del contratto di assicurazione alla
inattività del destinatario della proposta non costituiscono
pubblicità ingannevole ai sensi del d. leg. n. 74/92 (Autorità
garante per la concorrenza, 28-06-1995, 3135/1995 Soc. Aig Europe S
A/Soc. it. Brokers Dir. ed economia assicuraz., 1996, 231).
- Il
sindacato nazionale agenti di assicurazione è legittimato a
denunciare l'ingannevolezza di una pubblicità diffusa su Internet da
una compagnia di assicurazioni che promuove un servizio in modo da
evitare la tradizionale rete di agenzie (Autorità garante per la
concorrenza, 22-05-1997, 5019/1997 in Foro it., Rep. 1997, voce
Concorrenza (disciplina), n. 481).