FATTISPECIE SOTTOPOSTE
A TRIBUTO
- I
canoni dovuti ai comuni sulla pubblicità esterna hanno natura di
imposta, mentre quelli attinenti alle pubbliche affissioni hanno
natura di corrispettivo, costituendo in pratica il prezzo di un
servizio da parte dei Comuni (Cort. Cost. 27 giugno 1959 n. 36).
-
Ogni comunicazione avente contenuto e funzione pubblicitaria che sia
idonea alla realizzazione di un profitto attraverso l'informazione
dell'esistenza di un prodotto o servizio ad una massa indeterminata
di potenziali utenti è soggetta all'imposta comunale sulla
pubblicità (Cass., 10-12-1984, 6487/1984/ Agenzia gen. appalti
comuni - Bovio/ Giust. civ., 1985, I, 1092/ Finanza loc., 1985, 492/
Giur. it., 1985, I, 1, 575/ Ammin. it., 1986, 308/ d.p.r. 26-10-1972
639/1972, 3).
-
L'esposizione in luogo pubblico di una vetrinetta illuminata, con
vari messaggi pubblicitari di ditte diverse, è sottoposta
all'imposta comunale sulla pubblicità per ciascun riquadro contenuto
nella vetrinetta, secondo i criteri indicati dall'art. 17 del d.p.r.
26 ottobre 1972, n. 639 (Min. fin., 23-01-1986, 3/571/78/1986/
Bollettino trib., 1987, 431 / d.p.r. 26-10-1972 639/1972, 17).
- I
cartelli con l'indicazione dei prezzi, se collegati alle merci,
assolvono solo la funzione di esporre i prezzi; altrimenti, sono da
considerarsi mezzi pubblicitari, e quindi soggetti ad imposta sulla
pubblicità (T. Como, 16-06-1986/ Finanza loc., 1987, 637).
- I
cartelli segnaprezzo dei gelati, rappresentati all'interno e
all'esterno dei locali sono esenti dall'imposta comunale sulla
pubblicità per un solo esemplare per marca (Min. fin., 16-07-1986,
3/1397/1986-74/ Bollettino trib., 1987, 1095 / d.p.r. 26-10-1972
639/1972, 20).
- Le
scritte apposte sulle sedie di uno stabilimento balneare che
identificano i servizi fruibili dai clienti sono esenti dall'imposta
comunale di pubblicità ai sensi dell'art. 20 d.p.r. 26 ottobre 1972,
n. 639 (Min. fin., 16-07-1986, 3/459/75/1986/ Bollettino trib.,
1987, 1014 / d.p.r. 26-10-1972 639/1972, 21). Secondo quanto
previsto, inoltre, dall'art. 20 n. 2, d.p.r. 639/72, tutti gli
avvisi contenenti la dicitura “saldi e affari al cinquanta per
cento”, esposti nella vetrina di esercizio commerciale, sono
assoggettabili al tributo in base alla superficie di ciascun avviso
e non in base alla superficie totale di tutti gli avvisi (Min. fin.,
28-11-1986, 3/795/86/1986/ Bollettino trib., 1987, 1741 / d.p.r.
26-10-1972 639/1972, 20).
-
L’imposta comunale sulla pubblicità per l'affissione diretta di
manifesti pubblicitari da otto o più fogli, è determinata sulla base
della maggiorazione prevista per i manifesti di ampie proporzioni (Cass.,
06-03-1987, 2367/1987/ Soc. Agiap - Soc. Sma/ Foro it., 1987, I,
1748/ Rass. trib., 1987, II, 448/ Giust. civ., 1987, I, 2597/
Finanza loc., 1987, 777/ d.p.r. 26-10-1972 639/1972, 28/ d.p.r.
26-10-1972 639/1972, 30).
- E’
colpita dall'imposta sulla pubblicità anche la pittura sui muri
esterni di un fabbricato, poiché tale tributo, secondo l'art. 6,
d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 639, riguarda tutti i mezzi materiali
visibili o percepibili che abbiano la finalità di rendere manifesto
un messaggio pubblicitario (Min. fin., 01-07-1988, 3/1357/87/1988/
Bollettino trib., 1989, 234 / d.p.r. 26-10-1972 639/1972, 6).
-
L’imposta comunale sulla pubblicità si calcola in base alla
superficie della più piccola figura piana geometrica in cui le
pubblicità sono comprese; i fregi, inseriti nella recinzione di uno
stabilimento industriale, vanno considerati decorazioni della
struttura stessa, senza alcuna finalità pubblicitaria (Min. fin.,
01-07-1988, 3/447/85/1988/ Bollettino trib., 1989, 776 / d.p.r.
26-10-1972 639/1972, 17).
-
Inoltre l'aumento di tariffa a carico delle pubblicità luminose od
illuminate previsto dall'art. 8, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 639 deve
essere inteso come maggiorazione della tariffa di cui al 1§ comma,
stesso art., facendo però salvi gli effetti prodotti, i rapporti
giuridici sorti ed i provvedimenti già adottati in applicazione di
diverso criterio (Min. fin., 28-11-1988, 3/372/1988-88/ Bollettino
trib., 1990, 793 / d.p.r. 26-10-1972 639/1972, 8/ d.l. 09-08-1986
488/1986, 14).
- Se
il comune consente al privato di affiggere direttamente, in spazi di
sua pertinenza, manifesti od altri mezzi previsti dall'art. 28
d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 639, l'imposta sulla pubblicità è
calcolata tenendo conto della maggiore efficacia pubblicitaria dei
manifesti di ampie proporzioni (Cass., 12-02-1990, 1016/1990/ Soc.
Manifesti e affissioni - Com. Milano/ Mass., 1990/d.p.r. 26-10-1972
639/1972, 28/ d.p.r. 26-10-1972 639/1972, 30).
-
Anche le insegne e le targhe che non presentano contenuti
propagandistici, o che indicano l'ubicazione di uno studio
professionale, sono soggette all'imposta sulla pubblicità (T.
Napoli, 23-02-1990/ De Simone - Soc. Igap/ Foro it., 1991, I, 1537/
Giur. it., 1991, I, 2, 335/ Giur. merito, 1991, 183/ d.p.r.
26-10-1972 639/1972, 6).
- La
targa col nome di un professionista, apposta a lato della porta
d'ingresso di uno studio professionale è soggetta all'imposta sulla
pubblicità, anche se si trova all'interno di un cortile (Cass.,
09-03-1990, 1930/1990/ Dati - Min. fin./ Foro it., 1991, I, 1537/
Riv. legisl. fisc., 1991, 530/ d.p.r. 26-10-1972 639/1972, 6/ d.p.r.
26-10-1972 639/1972, 20).
-
Qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico obiettivamente
idoneo a far conoscere il nome, l’attività ed il prodotto di
un'azienda, senza menzionarne pregi o qualità specifiche, è
assoggettabile all'imposta sulla pubblicità (A. Palermo, 19-02-1991/
Soc. Publiemme - Soc. Fiat auto/ Temi siciliana, 1991, 26).