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FATTISPECIE SOTTOPOSTE A TRIBUTO

- I canoni dovuti ai comuni sulla pubblicità esterna hanno natura di imposta, mentre quelli attinenti alle pubbliche affissioni hanno natura di corrispettivo, costituendo in pratica il prezzo di un servizio da parte dei Comuni (Cort. Cost. 27 giugno 1959 n. 36).
 

- Ogni comunicazione avente contenuto e funzione pubblicitaria che sia idonea alla realizzazione di un profitto attraverso l'informazione dell'esistenza di un prodotto o servizio ad una massa indeterminata di potenziali utenti è soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità (Cass., 10-12-1984, 6487/1984/ Agenzia gen. appalti comuni - Bovio/ Giust. civ., 1985, I, 1092/ Finanza loc., 1985, 492/ Giur. it., 1985, I, 1, 575/ Ammin. it., 1986, 308/ d.p.r. 26-10-1972 639/1972, 3).
 

- L'esposizione in luogo pubblico di una vetrinetta illuminata, con vari messaggi pubblicitari di ditte diverse, è sottoposta all'imposta comunale sulla pubblicità per ciascun riquadro contenuto nella vetrinetta, secondo i criteri indicati dall'art. 17 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 639 (Min. fin., 23-01-1986, 3/571/78/1986/ Bollettino trib., 1987, 431 / d.p.r. 26-10-1972 639/1972, 17).
 

- I cartelli con l'indicazione dei prezzi, se collegati alle merci, assolvono solo la funzione di esporre i prezzi; altrimenti, sono da considerarsi mezzi pubblicitari, e quindi soggetti ad imposta sulla pubblicità (T. Como, 16-06-1986/ Finanza loc., 1987, 637).
 

- I cartelli segnaprezzo dei gelati, rappresentati all'interno e all'esterno dei locali sono esenti dall'imposta comunale sulla pubblicità per un solo esemplare per marca (Min. fin., 16-07-1986, 3/1397/1986-74/ Bollettino trib., 1987, 1095 / d.p.r. 26-10-1972 639/1972, 20).
 

- Le scritte apposte sulle sedie di uno stabilimento balneare che identificano i servizi fruibili dai clienti sono esenti dall'imposta comunale di pubblicità ai sensi dell'art. 20 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 639 (Min. fin., 16-07-1986, 3/459/75/1986/ Bollettino trib., 1987, 1014 / d.p.r. 26-10-1972 639/1972, 21). Secondo quanto previsto, inoltre, dall'art. 20 n. 2, d.p.r. 639/72, tutti gli avvisi contenenti la dicitura “saldi e affari al cinquanta per cento”, esposti nella vetrina di esercizio commerciale, sono assoggettabili al tributo in base alla superficie di ciascun avviso e non in base alla superficie totale di tutti gli avvisi (Min. fin., 28-11-1986, 3/795/86/1986/ Bollettino trib., 1987, 1741 / d.p.r. 26-10-1972 639/1972, 20).
 

- L’imposta comunale sulla pubblicità per l'affissione diretta di manifesti pubblicitari da otto o più fogli, è determinata sulla base della maggiorazione prevista per i manifesti di ampie proporzioni (Cass., 06-03-1987, 2367/1987/ Soc. Agiap - Soc. Sma/ Foro it., 1987, I, 1748/ Rass. trib., 1987, II, 448/ Giust. civ., 1987, I, 2597/ Finanza loc., 1987, 777/ d.p.r. 26-10-1972 639/1972, 28/ d.p.r. 26-10-1972 639/1972, 30).
 

- E’ colpita dall'imposta sulla pubblicità anche la pittura sui muri esterni di un fabbricato, poiché tale tributo, secondo l'art. 6, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 639, riguarda tutti i mezzi materiali visibili o percepibili che abbiano la finalità di rendere manifesto un messaggio pubblicitario (Min. fin., 01-07-1988, 3/1357/87/1988/ Bollettino trib., 1989, 234 / d.p.r. 26-10-1972 639/1972, 6).
 

- L’imposta comunale sulla pubblicità si calcola in base alla superficie della più piccola figura piana geometrica in cui le pubblicità sono comprese; i fregi, inseriti nella recinzione di uno stabilimento industriale, vanno considerati decorazioni della struttura stessa, senza alcuna finalità pubblicitaria (Min. fin., 01-07-1988, 3/447/85/1988/ Bollettino trib., 1989, 776 / d.p.r. 26-10-1972 639/1972, 17).
 

- Inoltre l'aumento di tariffa a carico delle pubblicità luminose od illuminate previsto dall'art. 8, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 639 deve essere inteso come maggiorazione della tariffa di cui al 1§ comma, stesso art., facendo però salvi gli effetti prodotti, i rapporti giuridici sorti ed i provvedimenti già adottati in applicazione di diverso criterio (Min. fin., 28-11-1988, 3/372/1988-88/ Bollettino trib., 1990, 793 / d.p.r. 26-10-1972 639/1972, 8/ d.l. 09-08-1986 488/1986, 14).
 

- Se il comune consente al privato di affiggere direttamente, in spazi di sua pertinenza, manifesti od altri mezzi previsti dall'art. 28 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 639, l'imposta sulla pubblicità è calcolata tenendo conto della maggiore efficacia pubblicitaria dei manifesti di ampie proporzioni (Cass., 12-02-1990, 1016/1990/ Soc. Manifesti e affissioni - Com. Milano/ Mass., 1990/d.p.r. 26-10-1972 639/1972, 28/ d.p.r. 26-10-1972 639/1972, 30).
 

- Anche le insegne e le targhe che non presentano contenuti propagandistici, o che indicano l'ubicazione di uno studio professionale, sono soggette all'imposta sulla pubblicità (T. Napoli, 23-02-1990/ De Simone - Soc. Igap/ Foro it., 1991, I, 1537/ Giur. it., 1991, I, 2, 335/ Giur. merito, 1991, 183/ d.p.r. 26-10-1972 639/1972, 6).
 

- La targa col nome di un professionista, apposta a lato della porta d'ingresso di uno studio professionale è soggetta all'imposta sulla pubblicità, anche se si trova all'interno di un cortile (Cass., 09-03-1990, 1930/1990/ Dati - Min. fin./ Foro it., 1991, I, 1537/ Riv. legisl. fisc., 1991, 530/ d.p.r. 26-10-1972 639/1972, 6/ d.p.r. 26-10-1972 639/1972, 20).
 

- Qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico obiettivamente idoneo a far conoscere il nome, l’attività ed il prodotto di un'azienda, senza menzionarne pregi o qualità specifiche, è assoggettabile all'imposta sulla pubblicità (A. Palermo, 19-02-1991/ Soc. Publiemme - Soc. Fiat auto/ Temi siciliana, 1991, 26).
 


 

   
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