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CARENZE INFORMATIVE

 

- La giurisprudenza ha affermato che, anche se le carenze informative di un messaggio pubblicitario sono rimediabili attingendo da dati ricavabili da altre fonti, il messaggio resta comunque ingannevole (Aut. Garante per la concorrenza, 09/03/1995 n. 2870).

- Un messaggio pubblicitario resta ingannevole anche se successivamente vengano forniti chiarimenti ai consumatori che ne facciano richiesta (Aut. Garante per la concorrenza 02/03/1995 in Giur. Dir. Ind 1995).

- L'ingannevolezza di una pubblicità si valuta in base alla potenziale influenza sulle scelte d'acquisto del consumatore, a prescindere dal fatto che tale acquisto sia stato realizzato (Aut. Garante per la concorrenza 26/01/95 in Giur. Dir. Ind. 1995).

- Chiamare "chip" snacks diversi dalle patatine fritte, non è ingannevole ex articolo 2598 c.c., perché "chip" è una parola che non designa inequivocabilmente le patatine fritte (Trib. Genova 03-05-1995 in Giur. dir. ind. 1995).

 

 

   
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