CARENZE INFORMATIVE
- La giurisprudenza
ha affermato che, anche se le carenze informative di un messaggio
pubblicitario sono rimediabili attingendo da dati ricavabili da
altre fonti, il messaggio resta comunque ingannevole (Aut. Garante
per la concorrenza, 09/03/1995 n. 2870).
- Un messaggio
pubblicitario resta ingannevole anche se successivamente vengano
forniti chiarimenti ai consumatori che ne facciano richiesta (Aut.
Garante per la concorrenza 02/03/1995 in Giur. Dir. Ind 1995).
- L'ingannevolezza
di una pubblicità si valuta in base alla potenziale influenza sulle
scelte d'acquisto del consumatore, a prescindere dal fatto che tale
acquisto sia stato realizzato (Aut. Garante per la concorrenza
26/01/95 in Giur. Dir. Ind. 1995).
- Chiamare "chip"
snacks diversi dalle patatine fritte, non è ingannevole ex articolo
2598 c.c., perché "chip" è una parola che non designa
inequivocabilmente le patatine fritte (Trib. Genova 03-05-1995 in
Giur. dir. ind. 1995).