L'IMITAZIONE SERVILE
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Nell'ipotesi dell'art. 2598 c.c. n. 1 rientra anche l'imitazione
confusionaria della pubblicità e vieta, ritenendole illecite, le
imitazioni di campagne pubblicitarie, materiale promozionale,
cataloghi, listini, mezzi di pubblicità diretta (es. inserto sulle
Pagine Gialle avente la stessa impostazione di quello pubblicato per
due anni da un concorrente) (Trib. Catania 19 novembre 1991).
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Sono da condannare le campagne pubblicitarie nel loro complesso,
quando in esse si è ravvisata una vera e propria sovrapposizione ad
altre campagne, per l'ambientazione, il tema, e con riguardo
all'impressione d'insieme che esse determinavano(“There are no
limits” ritenuto imitazione di “No limits”) (Giurì 46/89, 154/90,
34/90, in rass.).
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tutte le pubblicità sono proteggibili contro le imitazioni, ma solo
quelle che rispondano al duplice requisito di novità (l'idea non
deve essere stata sfruttata da altri in precedenza) e di originalità
(l'idea deve essere frutto di un minimo di creatività), deve avere
un contenuto fantastico, arbitrario, insolito, non banale, e che in
ogni caso non deve risolversi nella semplice descrizione del
prodotto pubblicizzato o delle sue caratteristiche o funzioni (Giurì
93/87, 92/87, 48/86).
- Il
divieto di imitazione servile mira a proteggere l’originalità e non
il contenuto del messaggio pubblicitario (Giurì codice
autodisciplina pubblicitaria, 17-01-1995, 185/1995/ Soc. Flou - Soc.
Rcs pubblicità Giur. it., 1996, I, 2, 606).
- La
riproduzione del genere macchiettistico, contenuto in una
pubblicità, non è imitazione servile e non lo è nemmeno una
pubblicità che rappresenta la pubblicità (in questo caso il giurì ha
ritenuto che la San Daniele non imitasse servilmente la pubblicità
della Parmacotto) (Giurì codice autodisciplina pubblicitaria,
04-04-1995, 83/90/1995 Soc. Parmacotto - Soc. Principe S. Daniele
Dir. ind., 1996, 591, n. LEONE Annali it. dir. autore, 1995, 676).
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L’imitazione servile del prodotto dell'impresa concorrente può
costituire concorrenza sleale, e far sorgere l'obbligazione al
risarcimento del danno anche se il prodotto imitato non costituisca
oggetto di privativa. Nel caso in cui la concorrenza sleale venga
denunciata come consistente soltanto in caso di violazione dei
diritti derivanti da brevetto, la declaratoria di nullità del
brevetto esclude ogni ipotesi di illecito concorrenziale (CASS. -
Cass., sez. I, 26-01-1999, 697/1999 in Foro it., Rep. 1999, voce
Concorrenza (disciplina), n. 7).
- In
materia di concorrenza sleale sotto il profilo della cosiddetta
“imitazione servile”, integra gli estremi dell'illecito sanzionato
dall'art. 2598, n. 1 c.c. il comportamento dell'imprenditore che
imiti un prodotto che abbia una forma con valore individualizzante e
distintivo tale da renderlo originale così da creare confusione con
quello messo in commercio dal “concorrente” (CASS., sez. I,
13-12-1999, 13918/1999 in Foro it., Rep. 1999, voce Concorrenza
(disciplina), n. 14).
- Il
divieto di imitazione servile impone, a chi voglia riprodurre la
forma funzionale del prodotto di un concorrente, di sperimentare
varianti innocue che evitino il rischio di confusione nel mercato (Cass.,
sez. I, 09-03-1998, 2578/1998 in Foro it., Rep. 1998, voce
Concorrenza (disciplina), n. 151).
- Per
accertare l'esistenza della confondibilità tra prodotti per
imitazione servile, è necessario che la comparazione avvenga non
attraverso un esame analitico dei singoli elementi, ma mediante una
valutazione sintetica: ci si deve porre nell'ottica del consumatore
e considerare che quanto minore risulti l'importanza merceologica di
un prodotto, tanto più la scelta può essere determinata da
percezioni di tipo immediato anziché‚ da dati che conducano ad una
più attenta valutazione (CASS. - Cass., sez. I, 21-11-1998,
11795/1998 in Foro it., Rep. 1998, voce Concorrenza (disciplina), n.
152).
- Non
sussiste imitazione servile di un marchio d'impresa sul piano
grafico e di strutturazione complessiva dello stesso quando
l'inserimento commerciale della ditta dentro un segno oggettivamente
diverso da quello che costituisce il simbolo di un soggetto
internazionale, non realizza alcun marchio che possa evocare
l'emblema o il sigillo di quest'ultima (CASS., sez. I, 17-06-1998,
6038/1998 Foro it., Rep. 1998, voce Marchio, n. 55).
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Sono presenti i requisiti per la brevettabilità di un modello
ornamentale, se questo è caratterizzato da un insieme armonico di
elementi non ravvisabili nella produzione dei concorrenti; quindi se
non vi sia contraffazione di tale brevetto e concorrenza sleale per
imitazione servile, il giudice può disporre il sequestro del
prodotto contraffatto e l'inibitoria alla ditta concorrente della
produzione e vendita di quanto costituisce imitazione del brevetto (T.
Verona, 16-01-1997 in Foro it., Rep. 1997, voce Brevetti, n. 70).