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RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI


-
E’ illegittimo il comportamento della giunta municipale che dichiari la decadenza della società incaricata alla riscossione dell'imposta di pubblicità per un ritardo di pochi giorni nel pagamento delle rate mensili di canone, o perché sono state applicate maggiorazioni di tariffe prima della loro formale deliberazione (T.a.r. Lazio, sez. II, 11-06-1986, 1030/1986/Soc. Pubblistudio - Com. Bracciano/ Trib. amm. reg., 1986, I, 2068/r.d. 04-02-1915 148/1915, 140).
 

- L’azione intentata nei confronti di amministratori comunali della società concessionaria dell'imposta di pubblicità rientra nella giurisdizione della corte dei conti e non in quella del giudice ordinario (C. conti, sez. I, 13-01-1987, 3/1987/ Annarumma/ Foro it., 1987, III, 337/ Riv. corte conti, 1987, 208/ Foro amm., 1987, 1624/ r.d. 03-03-1934 383/1934, 254).
 

- E’ colposa la condotta degli amministratori comunali che abbiano deliberato l'aggiudicazione della gestione del servizio per l'accertamento e per la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni col sistema a canone fisso anziché ad aggio, causando un danno patrimoniale al comune stesso (C. conti, sez. I, 13-05-1987, 78/1987/ Sammicheli/ Nuova rass., 1988, 155 / d.p.r. 26-10-1972 639/1972, 38).
 

- L’omesso accertamento e la mancata riscossione di entrate concernenti l'imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni integrano un'ipotesi di responsabilità ex art. 254 t.u.l.c.p. e ex art. 260 per negligenza sulla gestione e conservazione del patrimonio comunale (C. conti, sez. I, 20-05-1988, 89/1988/ Boccanegra/ Riv. corte conti, 1988, fasc. 4, 71/ Finanza loc., 1989, 220/ r.d. 03-03-1934 383/1934, 254/ r.d. 03-03-1934 383/1934, 260).
 

- Rientra nella giurisdizione della corte dei conti il giudizio sulla responsabilità degli amministratori di un ente pubblico che non abbiano curato l'applicazione e la riscossione dell'imposta sulla pubblicità (Cass., 12-12-1988, 6765/1988/ Saso - Proc. gen. Corte conti/ Foro it., 1989, I, 1865/ Giust. civ., 1989, I, 2134/ cost., 103/ r.d. 03-03-1934 383/1934, 254/ r.d. 03-03-1934 383/1934, 260/ r.d. 03-03-1934 383/1934, 261/ r.d. 03-03-1934 383/1934, 263/ r.d. 03-03-1934 383/1934, 264/ r.d. 03-03-1934 383/1934, 265/ d. pres. Sicilia 29-10-1955 6/1955, 244/ d. pres. Sicilia 29-10-1955 6/1955, 250/ d. pres. Sicilia 29-10-1955 6/1955, 253/ d.p.r. 26-10-1972 639/1972, 1).
 

- Gli amministratori locali rispondono del danno causato per la mancata riscossione dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, ai sensi dell'art. 254, t.u.l.c.p. 3 marzo 1934, n. 383 (C. conti, sez. I, 09-02-1989, 50/1989/ Danay/ Riv. corte conti, 1989, fasc. 1, 109 (m)/r.d. 03-03-1934 383/1934, 254/ d.p.r. 26-10-1972 639/1972, 6).
 

- Gli impiegati comunali e gli amministratori addetti alla riscossione delle imposte sulla pubblicità sono responsabili del danno derivato al comune dalla prescrizione di pretese fiscali, causata dalle omesse notifiche ai contribuenti degli avvisi di accertamento (C. conti, sez. II, 02-05-1989, 106/1989/Carucci/ Riv. corte conti, 1989, fasc. 3, 93/ Riv. amm., 1989, 1602/ c. c., 1226).
 

- E’ competenza della corte dei conti accertare la responsabilità degli amministratori comunali per non aver curato l'integrale riscossione delle imposte sulla pubblicità e sulle affissioni; è irrilevante accertare se fosse scaduta la concessione (Cass., 30-03-1990, 2610/1990/ Capilungo - Proc. gen. Corte conti/ Giust. civ., 1990, I, 1726/ r.d. 12-07-1934 1214/1934, 52/ r.d. 03-03-1934 383/1934, 254/ d.p.r. 26-10-1972 639/1972).
 

- I diritti di urgenza, le sovrattasse e gli interessi di mora relativi alla imposta comunale sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni spettano al comune e non al concessionario; sono, quindi, responsabili gli amministratori che non abbiano immediatamente recepito le censure sollevate dall'ispettore ministeriale e che non si siano attivati per adeguare in tali sensi il capitolato di oneri (C. conti, sez. II, 08-01-1991, 43/1991/ Loiodice/ Finanza loc., 1991, 1033 ).
 

- Gli amministratori comunali sono responsabili dell'irregolare gestione da parte della concessionaria del servizio per l'accertamento e la riscossione della imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni, ove non risultino specifici inadempimenti che abbiano generato un danno (C. conti, sez. II, 20-02-1991, 128/1991/ Cannavale/ Finanza loc., 1991, 826/ Riv. corte conti, 1991, fasc. 1, 143).
 

- Sussiste colpa grave degli amministratori per mancata applicazione dell’indennità di mora per ritardo nel versamento dell'imposta comunale sulle pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni (art. 45 d.p.r. n. 639/1972) C. conti, sez. II, 10-04-1997, 27/1997 in Foro it., Rep. 1998, voce Responsabilità contabile, n. 252).
 

   
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