RESPONSABILITA' DEGLI
AMMINISTRATORI
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E’
illegittimo il comportamento della giunta municipale che dichiari la
decadenza della società incaricata alla riscossione dell'imposta di
pubblicità per un ritardo di pochi giorni nel pagamento delle rate
mensili di canone, o perché sono state applicate maggiorazioni di
tariffe prima della loro formale deliberazione (T.a.r. Lazio, sez.
II, 11-06-1986, 1030/1986/Soc. Pubblistudio - Com. Bracciano/ Trib.
amm. reg., 1986, I, 2068/r.d. 04-02-1915 148/1915, 140).
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L’azione
intentata nei confronti di amministratori comunali della società
concessionaria dell'imposta di pubblicità rientra nella
giurisdizione della corte dei conti e non in quella del giudice
ordinario (C. conti, sez. I, 13-01-1987, 3/1987/ Annarumma/ Foro it.,
1987, III, 337/ Riv. corte conti, 1987, 208/ Foro amm., 1987, 1624/
r.d. 03-03-1934 383/1934, 254).
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E’ colposa
la condotta degli amministratori comunali che abbiano deliberato
l'aggiudicazione della gestione del servizio per l'accertamento e
per la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e
pubbliche affissioni col sistema a canone fisso anziché ad aggio,
causando un danno patrimoniale al comune stesso (C. conti, sez. I,
13-05-1987, 78/1987/ Sammicheli/ Nuova rass., 1988, 155 / d.p.r.
26-10-1972 639/1972, 38).
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L’omesso
accertamento e la mancata riscossione di entrate concernenti
l'imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni integrano
un'ipotesi di responsabilità ex art. 254 t.u.l.c.p. e ex art. 260
per negligenza sulla gestione e conservazione del patrimonio
comunale (C. conti, sez. I, 20-05-1988, 89/1988/ Boccanegra/ Riv.
corte conti, 1988, fasc. 4, 71/ Finanza loc., 1989, 220/ r.d.
03-03-1934 383/1934, 254/ r.d. 03-03-1934 383/1934, 260).
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Rientra
nella giurisdizione della corte dei conti il giudizio sulla
responsabilità degli amministratori di un ente pubblico che non
abbiano curato l'applicazione e la riscossione dell'imposta sulla
pubblicità (Cass., 12-12-1988, 6765/1988/ Saso - Proc. gen. Corte
conti/ Foro it., 1989, I, 1865/ Giust. civ., 1989, I, 2134/ cost.,
103/ r.d. 03-03-1934 383/1934, 254/ r.d. 03-03-1934 383/1934, 260/
r.d. 03-03-1934 383/1934, 261/ r.d. 03-03-1934 383/1934, 263/ r.d.
03-03-1934 383/1934, 264/ r.d. 03-03-1934 383/1934, 265/ d. pres.
Sicilia 29-10-1955 6/1955, 244/ d. pres. Sicilia 29-10-1955 6/1955,
250/ d. pres. Sicilia 29-10-1955 6/1955, 253/ d.p.r. 26-10-1972
639/1972, 1).
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Gli
amministratori locali rispondono del danno causato per la mancata
riscossione dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche
affissioni, ai sensi dell'art. 254, t.u.l.c.p. 3 marzo 1934, n. 383
(C. conti, sez. I, 09-02-1989, 50/1989/ Danay/ Riv. corte conti,
1989, fasc. 1, 109 (m)/r.d. 03-03-1934 383/1934, 254/ d.p.r.
26-10-1972 639/1972, 6).
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Gli
impiegati comunali e gli amministratori addetti alla riscossione
delle imposte sulla pubblicità sono responsabili del danno derivato
al comune dalla prescrizione di pretese fiscali, causata dalle
omesse notifiche ai contribuenti degli avvisi di accertamento (C.
conti, sez. II, 02-05-1989, 106/1989/Carucci/ Riv. corte conti,
1989, fasc. 3, 93/ Riv. amm., 1989, 1602/ c. c., 1226).
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E’
competenza della corte dei conti accertare la responsabilità degli
amministratori comunali per non aver curato l'integrale riscossione
delle imposte sulla pubblicità e sulle affissioni; è irrilevante
accertare se fosse scaduta la concessione (Cass., 30-03-1990,
2610/1990/ Capilungo - Proc. gen. Corte conti/ Giust. civ., 1990, I,
1726/ r.d. 12-07-1934 1214/1934, 52/ r.d. 03-03-1934 383/1934, 254/
d.p.r. 26-10-1972 639/1972).
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I diritti
di urgenza, le sovrattasse e gli interessi di mora relativi alla
imposta comunale sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche
affissioni spettano al comune e non al concessionario; sono, quindi,
responsabili gli amministratori che non abbiano immediatamente
recepito le censure sollevate dall'ispettore ministeriale e che non
si siano attivati per adeguare in tali sensi il capitolato di oneri
(C. conti, sez. II, 08-01-1991, 43/1991/ Loiodice/ Finanza loc.,
1991, 1033 ).
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Gli
amministratori comunali sono responsabili dell'irregolare gestione
da parte della concessionaria del servizio per l'accertamento e la
riscossione della imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche
affissioni, ove non risultino specifici inadempimenti che abbiano
generato un danno (C. conti, sez. II, 20-02-1991, 128/1991/
Cannavale/ Finanza loc., 1991, 826/ Riv. corte conti, 1991, fasc. 1,
143).
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Sussiste
colpa grave degli amministratori per mancata applicazione
dell’indennità di mora per ritardo nel versamento dell'imposta
comunale sulle pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni (art.
45 d.p.r. n. 639/1972) C. conti, sez. II, 10-04-1997, 27/1997 in
Foro it., Rep. 1998, voce Responsabilità contabile, n. 252).