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VALUTAZIONE DELLA INGANNEVOLEZZA

- Il diritto di recesso dall'acquisto non esclude l'ingannevolezza di una pubblicità (Aut. Garante per la concorrenza 3091/1995).

- La possibilità per il cliente di essere rimborsato non esclude l'ingannevolezza del messaggio. Infatti, l'eventuale risarcimento non consente di eliminare le comunicazioni ingannevoli (Aut. Garante per la concorrenza 3166/1995).

- La distinzione tra pubblicità ingannevole e pubblicità sleale, non può portare a negare la  necessità di un accertamento specifico in ordine all'attitudine della pubblicità ad indurre in errore i consumatori del prodotto reclamizzato dal concorrente (T. Roma, 25-02-1998 in Foro it., Rep. 1998 voce Concorrenza (disciplina), n. 164).

 

 

 

 

   
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