VALUTAZIONE DELLA INGANNEVOLEZZA
- Il diritto di
recesso dall'acquisto non esclude l'ingannevolezza di una pubblicità
(Aut. Garante per la concorrenza 3091/1995).
- La possibilità
per il cliente di essere rimborsato non esclude l'ingannevolezza del
messaggio. Infatti, l'eventuale risarcimento non consente di
eliminare le comunicazioni ingannevoli (Aut. Garante per la
concorrenza 3166/1995).
- La distinzione
tra pubblicità ingannevole e pubblicità sleale, non può portare a
negare la necessità di un accertamento specifico in ordine
all'attitudine della pubblicità ad indurre in errore i consumatori
del prodotto reclamizzato dal concorrente (T. Roma, 25-02-1998 in
Foro it., Rep. 1998 voce Concorrenza (disciplina), n. 164).