Home Page
 
   
  Chi siamo
Presentazione  
Indirizzi  
E-mail  
Dicono di noi  
  Pubblicazioni
La pubblicità e i suoi contratti tipici
La tutela del profitto  
La società per azioni  
Codice commentato del leasing  
Manuale del trasporto  
Lesione del credito  
Il danno biologico  
Locazione finanziaria  
Obbligazioni pecuniarie  
Il factoring come emptio spei  
  Studi in corso  
Sociologia del diritto  
Internet e globalizzazione  
Commercio elettronico  
  Testi disponibili

e materie trattate

 
Profitto  
Leasing  
Diritto civile  
Diritto d'impresa  
Diritto amministrativo e tributario  
Diritto penale  
Pubblicità  
Trasporto  
Link utili  
Divagazioni  

 


CONTRATTO DI AGENZIA

- Il committente acquisisce, con il pagamento, tutti i diritti di utilizzazione, di ciò che è stato predisposto dall'agenzia pubblicitaria, ma "nei limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto" (Cass. 7 giugno 1982 n. 3439).
 

- Il rapporto intercorrente fra la casa editrice ed il propagandista di testi scolastici o parascolastici, è un rapporto atipico inquadrabile nella semplice attività di pubblicità e propaganda dei libri e non nel rapporto di agenzia (CASS. - Cass., 23-11-1983, 7006/1983/ Fumarola).
 

- Un’agenzia che abbia sottoposto una campagna pubblicitaria all'esame del comitato di controllo per la sua conformità alla legge, non provoca l'assoggettamento del produttore al giudizio del giurì dell'autodisciplina pubblicitaria (Giurì codice autodisciplina pubblicitaria, 29-06-1987, 58/1987/ Comitato accertam. applicaz. codice autodisciplina pubbl. - Soc. Rete A/ Rass. dir. farmaceutico, 1988, 83).
 

- La prassi in base alla quale l'agenzia di pubblicità rinunzia, a favore del cliente, alla commissione spettantele da parte del media pubblicitario, è legittima ove essa sia oggetto di accordo tra le parti (P. Torino, 13-11-1989/ Soc. Sipra - Soc. Moccia distillerie/ Foro pad., 1991, I, 253, n. ROSSOTTO).


 




 

 

   
Copyright Studio Legale Nigra