CONTRATTO
DI AGENZIA
- Il
committente acquisisce, con il pagamento, tutti i diritti di
utilizzazione, di ciò che è stato predisposto dall'agenzia
pubblicitaria, ma "nei limiti dell'oggetto e delle finalità del
contratto" (Cass. 7 giugno 1982 n. 3439).
- Il
rapporto intercorrente fra la casa editrice ed il propagandista di
testi scolastici o parascolastici, è un rapporto atipico
inquadrabile nella semplice attività di pubblicità e propaganda dei
libri e non nel rapporto di agenzia (CASS. - Cass., 23-11-1983,
7006/1983/ Fumarola).
-
Un’agenzia che abbia sottoposto una campagna pubblicitaria all'esame
del comitato di controllo per la sua conformità alla legge, non
provoca l'assoggettamento del produttore al giudizio del giurì
dell'autodisciplina pubblicitaria (Giurì codice autodisciplina
pubblicitaria, 29-06-1987, 58/1987/ Comitato accertam. applicaz.
codice autodisciplina pubbl. - Soc. Rete A/ Rass. dir. farmaceutico,
1988, 83).
- La
prassi in base alla quale l'agenzia di pubblicità rinunzia, a favore
del cliente, alla commissione spettantele da parte del media
pubblicitario, è legittima ove essa sia oggetto di accordo tra le
parti (P. Torino, 13-11-1989/ Soc. Sipra - Soc. Moccia distillerie/
Foro pad., 1991, I, 253, n. ROSSOTTO).