Home Page
 
   
  Chi siamo
Presentazione  
Indirizzi  
E-mail  
Dicono di noi  
  Pubblicazioni
La pubblicità e i suoi contratti tipici
La tutela del profitto  
La società per azioni  
Codice commentato del leasing  
Manuale del trasporto  
Lesione del credito  
Il danno biologico  
Locazione finanziaria  
Obbligazioni pecuniarie  
Il factoring come emptio spei  
  Studi in corso  
Sociologia del diritto  
Internet e globalizzazione  
Commercio elettronico  
  Testi disponibili

e materie trattate

 
Profitto  
Leasing  
Diritto civile  
Diritto d'impresa  
Diritto amministrativo e tributario  
Diritto penale  
Pubblicità  
Trasporto  
Link utili  
Divagazioni  

 


L'ETICHETTATURA

- Il confezionamento, l'etichettatura e la pubblicità dei prodotti alimentari destinati ai consumatori finali, (a norma dell'art. 12 d.p.r. n. 322 del 1982, abrogato dall'art. 29 d.p.r. n. 109 del 1992) debbono contenere una completa informazione del destinatario mediato che può risultare dalle prescritte indicazioni su documenti di vendita, etichette, sull'imballaggio e sugli involucri avvolgenti i singoli prodotti (è legittimo il comportamento di un produttore di limoni che apponga le informazioni sul contenitore e sui singoli incartamenti e non sui documenti accompagnatori della merce) (Cass., sez. I, 26-06-1996, 5922/1996 Medico prov. Messina , Associaz.  Apo Capo d'Orlando Mass., 1996).

- Le direttive 89/395/Cee e 89/396/Cee, in tema di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, non dispongono nulla sulla natura delle sanzioni nazionali previste per il commercio dei prodotti non conformi alle direttive stesse (Corte costit., 22-10-1996, 356/1996 Dinaro Cons. Stato, 1996, II, 1691 direttiva CEE del consiglio 14-06-1989, 396/1989).

- L’articolo 14 della direttiva del consiglio 18 dicembre 1978 n. 79/112/Cee, relativa all'etichettatura e alla presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonchè‚ la relativa pubblicità, non ostano ad una normativa nazionale che prescrive l'uso di una determinata lingua per l'etichettatura dei prodotti alimentari, ma che consente l'uso di un'altra lingua facilmente compresa dagli acquirenti (Corte giustizia Comunità europee, 14-07-1998, 385/96/1998 Foro it., Rep. 1999, voce Unione europea e Consiglio d'Europa, n. 23).

- L'articolo 3, numero 1, punto 6, della direttiva del consiglio Cee 18 dicembre 1978 n. 112, relativa all'etichettatura e alla presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonchè‚ la relativa pubblicità, deve essere interpretata nel senso che la locuzione “stabilito nella comunità” si riferisce al solo venditore (Corte giustizia Comunità europee, 17-09-1997, 83/96/1997 in Foro it., Rep. 1998, voce Unione europea e Consiglio d'Europa,  n. 1063).

- Nel sistema giuridico europeo operante in Italia, nessun prodotto biologico può essere venduto come tale se non risulta sulla etichettatura che esso è conforme al regime di controllo comunitario: pertanto la vendita come “biologico” di un prodotto privo del requisito legale espresso nella etichettatura, comporta pubblicità ingannevole (Cass., sez. III, 18-04-1997 in Foro it., Rep. 1997, voce Alimenti e bevande, n. 68).

 

   
Copyright Studio Legale Nigra