L'ETICHETTATURA
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Il confezionamento, l'etichettatura e la pubblicità dei prodotti
alimentari destinati ai consumatori finali, (a norma dell'art. 12
d.p.r. n. 322 del 1982, abrogato dall'art. 29 d.p.r. n. 109 del
1992) debbono contenere una completa informazione del destinatario
mediato che può risultare dalle prescritte indicazioni su documenti
di vendita, etichette, sull'imballaggio e sugli involucri avvolgenti
i singoli prodotti (è legittimo il comportamento di un produttore di
limoni che apponga le informazioni sul contenitore e sui singoli
incartamenti e non sui documenti accompagnatori della merce) (Cass.,
sez. I, 26-06-1996, 5922/1996 Medico prov. Messina , Associaz. Apo
Capo d'Orlando Mass., 1996).
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Le direttive 89/395/Cee e 89/396/Cee, in tema di etichettatura,
presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, non dispongono
nulla sulla natura delle sanzioni nazionali previste per il
commercio dei prodotti non conformi alle direttive stesse (Corte
costit., 22-10-1996, 356/1996 Dinaro Cons. Stato, 1996, II, 1691
direttiva CEE del consiglio 14-06-1989, 396/1989).
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L’articolo 14 della direttiva del consiglio 18 dicembre 1978 n.
79/112/Cee, relativa all'etichettatura e alla presentazione dei
prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonchè‚ la
relativa pubblicità, non ostano ad una normativa nazionale che
prescrive l'uso di una determinata lingua per l'etichettatura dei
prodotti alimentari, ma che consente l'uso di un'altra lingua
facilmente compresa dagli acquirenti (Corte giustizia Comunità
europee, 14-07-1998, 385/96/1998 Foro it., Rep. 1999, voce Unione
europea e Consiglio d'Europa, n. 23).
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L'articolo 3, numero 1, punto 6, della direttiva del consiglio Cee
18 dicembre 1978 n. 112, relativa all'etichettatura e alla
presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore
finale, nonchè‚ la relativa pubblicità, deve essere interpretata nel
senso che la locuzione “stabilito nella comunità” si riferisce al
solo venditore (Corte giustizia Comunità europee, 17-09-1997,
83/96/1997 in Foro it., Rep. 1998, voce Unione europea e Consiglio
d'Europa, n. 1063).
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Nel sistema giuridico europeo operante in Italia, nessun prodotto
biologico può essere venduto come tale se non risulta sulla
etichettatura che esso è conforme al regime di controllo
comunitario: pertanto la vendita come “biologico” di un prodotto
privo del requisito legale espresso nella etichettatura, comporta
pubblicità ingannevole (Cass., sez. III, 18-04-1997 in Foro it.,
Rep. 1997, voce Alimenti e bevande, n. 68).