I FILM
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L'informazione sul contenuto del
prodotto non deve necessariamente dare un'anticipazione percettiva
del prodotto stesso, per cui il produttore di videocassette
contenenti film dell'orrore, può mettere in luce per gli amatori le
caratteristiche salienti, rispettando la sensibilità del pubblico
dei bambini (Giurì, Codice Autodisciplina Pubblicitaria, 17-02-1995,
15/1995 Comitato accertam. applicaz. codice autodisciplina pubbl.,
Ist. geografico De Agostini Dir. ind., 1996, 317, n. LEONE).
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I criteri indicati dal garante per la concorrenza
e per il mercato per qualificare come pubblicità non trasparente di
una marca di sigarette la scena di un film, come la innaturale
gestualità nel maneggiare il pacchetto e la completa estraneità
dell'immagine di un pacchetto di sigarette dal contesto della scena,
non sussistono, nel caso in cui la sequenza sia di breve durata e
sia inserita nel contesto della scena senza forzature non si ravvisa
alcun messaggio pubblicitario ma la rappresentazione di una scena di
vita quotidiana (T.a.r. Lazio, sez. I 19-02-1997, 329/1997 in Foro
it., Rep. 1998, voce Concorrenza (disciplina), n. 196).