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EMITTENZA

- La radio privata che usi una denominazione già utilizzata da altra emittente, o utilizzi nella pubblicità un emblema simile a quello della concorrente e trasmetta programmi in precedenza registrati dalla stessa, compie atto di concorrenza sleale e parassitaria (P. Forlì 15-02-1980/ Soc. Radio Studio 105 - Soc. Maer/ Giur. dir. ind., 1980, 243).
 

- L’emittente pubblica non può sfruttare la posizione di illecito vantaggio ottenuta attraverso un’attività di concorrenza denigratoria (T. Roma, 13-07-1985/ Rai-Tv - Canale 5/ Dir. informazione e informatica, 1986, 148/ Giur. merito, 1986, 412, n. CENICCOLA).
 

- Non costituisce diffamazione a mezzo stampa la pubblicazione su un quotidiano di un articolo dal titolo “Onda bluff”, nel quale si accusi una società pubblicitaria di manipolare i dati dell'ascolto televisivo per aumentare l'investimento pubblicitario (T. Roma, 02-11-1989/ Fazzolari/ Foro it., 1990, II, 258/ Giust. pen., 1990, II, 491/ c.p., 595).
 

- I documenti previsionali per la programmazione delle entrate e dei costi nonché dei piani delle spese e degli investimenti redatti dalla RAI devono contenere la concreta determinazione dei principali flussi di entrata, come i canoni di abbonamento e i proventi della pubblicità (C. conti, sez. contr. enti, 20-07-1990, 44/1990 Rel./ Rai-Tv/ Foro amm., 1991, 900).
 

- Le limitazioni stabilite dalle direttive comunitarie per la pubblicità nelle trasmissioni radiotelevisive vanno applicate anche alla sponsorizzazione di prodotti o servizi (C. Stato, ad. gen., 04-04-1991, 538/91/1991/ Min. poste/ Cons. Stato, 1991, I, 1872).
 

- La legge può vietare la promozione pubblicitaria delle sigarette, se ritiene che sussistano valide giustificazioni; l'ordinamento autodisciplinare è legittimato ad intervenire solo per regolamentare opportunamente la pubblicità di tali prodotti (Giurì codice autodisciplina pubblicitaria, 18-07-1991, 124/1991/ Associaz. Agrisalus consumatori Ä Soc. Rete 10/ Rass. dir. farmaceutico, 1991, 925).
 

- Il danno che deriva dal calo delle vendite di un prodotto alimentare, successivamente alla diffusione, durante una trasmissione televisiva, dei risultati di un'analisi chimica, non è qualificabile come futuro e per la quantificazione dello stesso deve tenersi in considerazione, oltre che la differenza negativa del volume di vendita del prodotto, anche l'aumento di spese di pubblicità e dei premi d'incentivazione, occorsi nell'arco di tempo trascorso tra il fatto illecito e la proposizione della domanda introduttiva del giudizio; quanto agli eventuali danni futuri, la loro risarcibilità presuppone la certezza degli stessi riguardo sia alla loro esistenza, sia alla loro derivazione dal fatto illecito in esame (Cass., sez. III, 04-02-1992, 1147/1992/ Soc. Frigodaunia - Rai - Tv/ Foro it., 1992, I, 2127, n. SIMONE/ Corriere giur., 1992, 774, n. ZENO ZENCOVICH/ c.c., 2056/ c.c., 1223).
 

- L’illiceità di una comunicazione ingannevole non viene meno per il fatto che l'inganno dalla stessa sia riconosciuto dal consumatore al momento dell'acquisto o al momento del primo consumo (Giurì codice autodisciplina pubblicitaria, 06-07-1993, 110/1993 Ist. gelato it. - Soc. Ferrero Dir. ind., 1994, 174).
 

- Su questo argomento l'Autorità Garante ha affermato che il Garante della concorrenza, oltre ad esaminare i messaggi radiotelevisivi sotto il profilo dell'ingannevolezza ex d.leg. 74/92, è competente a valutare gli stessi ai fini della l. 223/90, riguardo al rispetto dei limiti quantitativi alla pubblicità televisiva (Autorità garante per la concorrenza, 12-07-1993, 1291/1993 Soc. Publitalia 80/Soc. ed. La Repubblica Annali it. dir. autore, 1993, 777 d. leg. 25-01-1992 74/1992 l. 06-08-1990 223/1990).
 

- Si è ritenuto che viola l'art. 2598, n. 3, c. c., l'emittente televisiva che mandi in onda un film la cui visione era già preannunciata come prima visione assoluta da un'altra emittente (T. Lucca, 08-10-1993 Soc. Reteitalia - Elefante Tv Dir. ind., 1994, 559, n. NOSOTTI c. c., 2598).
 

- Definire i programmi Rai “non spolpati dalle interruzioni” non è ingannevole, poiché corrisponde a verità ed i telespettatori sono consapevoli della realtà nella quale il messaggio pubblicitario si inserisce (Autorità garante per la concorrenza, 11-05-1995, 3026/1995 Federaz. Radio Televisione/Rai-Tv Annali it. dir. autore, 1995, 732). E' stato poi sottolineato che il messaggio di sollecitazione al pagamento del canone Rai ha carattere pubblicitario, nonostante il canone sia un'obbligazione tributaria (Autorità garante per la concorrenza, 11-05-1995, 3026/1995 Federaz. Radio Televisione/Rai-Tv Annali it. dir. autore, 1995, 732).
 

- Il dialogo che precede una telepromozione ha palesemente fini pubblicitari e non costituisce pubblicità occulta (Giurì codice autodisciplina pubblicitaria, 16-02-1996 Soc. Sogeam - Soc. acqua minerale S. Benedetto Giur. it., 1996, I, 2, 732).
 

- La possibilità di elevare al 20 % il limite massimo di affollamento pubblicitario giornaliero, prevista dall'art. 18 della direttiva 3 ottobre 1989 n. 89/552/Cee, può riguardare anche le “telepromozioni”, che hanno durata più lunga rispetto agli spot pubblicitari (Corte giustizia Comunità europee, 12-12-1996, 320/1996, 328, 329, 337, 338/94 Soc. Rti - Ente poste it. Foro it., 1997, IV, 214, n. SIMONE).
 

- La direttiva Cee del 1989 n. 552 elenca tassativamente le ipotesi di esclusione dai limiti quantitativi della pubblicità televisiva, non riferendosi alle sole emittenti di carattere editoriale, ma anche alle imprese esercenti esclusivamente televendite (Cass., sez. I, 01-09-1997, 8313/1997 Soc. Sit Teleservice 1975 - Garante radiodiffusione editoria Mass., 1997).
 

- Si è ritenuto che le frequenti interruzioni dei film per la messa in onda di messaggi pubblicitari costituirebbero atti a danno delle opere cinematografiche e sarebbero lesivi del diritto morale dei loro autori (Trib. Roma 30 maggio 1984).
 

 

   
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