EMITTENZA
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La radio
privata che usi una denominazione già utilizzata da altra emittente,
o utilizzi nella pubblicità un emblema simile a quello della
concorrente e trasmetta programmi in precedenza registrati dalla
stessa, compie atto di concorrenza sleale e parassitaria (P. Forlì
15-02-1980/ Soc. Radio Studio 105 - Soc. Maer/ Giur. dir. ind.,
1980, 243).
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L’emittente
pubblica non può sfruttare la posizione di illecito vantaggio
ottenuta attraverso un’attività di concorrenza denigratoria (T.
Roma, 13-07-1985/ Rai-Tv - Canale 5/ Dir. informazione e
informatica, 1986, 148/ Giur. merito, 1986, 412, n. CENICCOLA).
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Non
costituisce diffamazione a mezzo stampa la pubblicazione su un
quotidiano di un articolo dal titolo “Onda bluff”, nel quale si
accusi una società pubblicitaria di manipolare i dati dell'ascolto
televisivo per aumentare l'investimento pubblicitario (T. Roma,
02-11-1989/ Fazzolari/ Foro it., 1990, II, 258/ Giust. pen., 1990,
II, 491/ c.p., 595).
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I documenti
previsionali per la programmazione delle entrate e dei costi nonché
dei piani delle spese e degli investimenti redatti dalla RAI devono
contenere la concreta determinazione dei principali flussi di
entrata, come i canoni di abbonamento e i proventi della pubblicità
(C. conti, sez. contr. enti, 20-07-1990, 44/1990 Rel./ Rai-Tv/ Foro
amm., 1991, 900).
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Le
limitazioni stabilite dalle direttive comunitarie per la pubblicità
nelle trasmissioni radiotelevisive vanno applicate anche alla
sponsorizzazione di prodotti o servizi (C. Stato, ad. gen.,
04-04-1991, 538/91/1991/ Min. poste/ Cons. Stato, 1991, I, 1872).
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La legge
può vietare la promozione pubblicitaria delle sigarette, se ritiene
che sussistano valide giustificazioni; l'ordinamento
autodisciplinare è legittimato ad intervenire solo per regolamentare
opportunamente la pubblicità di tali prodotti (Giurì codice
autodisciplina pubblicitaria, 18-07-1991, 124/1991/ Associaz.
Agrisalus consumatori Ä Soc. Rete 10/ Rass. dir. farmaceutico, 1991,
925).
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Il danno
che deriva dal calo delle vendite di un prodotto alimentare,
successivamente alla diffusione, durante una trasmissione
televisiva, dei risultati di un'analisi chimica, non è qualificabile
come futuro e per la quantificazione dello stesso deve tenersi in
considerazione, oltre che la differenza negativa del volume di
vendita del prodotto, anche l'aumento di spese di pubblicità e dei
premi d'incentivazione, occorsi nell'arco di tempo trascorso tra il
fatto illecito e la proposizione della domanda introduttiva del
giudizio; quanto agli eventuali danni futuri, la loro risarcibilità
presuppone la certezza degli stessi riguardo sia alla loro
esistenza, sia alla loro derivazione dal fatto illecito in esame (Cass.,
sez. III, 04-02-1992, 1147/1992/ Soc. Frigodaunia - Rai - Tv/ Foro
it., 1992, I, 2127, n. SIMONE/ Corriere giur., 1992, 774, n. ZENO
ZENCOVICH/ c.c., 2056/ c.c., 1223).
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L’illiceità
di una comunicazione ingannevole non viene meno per il fatto che
l'inganno dalla stessa sia riconosciuto dal consumatore al momento
dell'acquisto o al momento del primo consumo (Giurì codice
autodisciplina pubblicitaria, 06-07-1993, 110/1993 Ist. gelato it. -
Soc. Ferrero Dir. ind., 1994, 174).
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Su questo
argomento l'Autorità Garante ha affermato che il Garante della
concorrenza, oltre ad esaminare i messaggi radiotelevisivi sotto il
profilo dell'ingannevolezza ex d.leg. 74/92, è competente a valutare
gli stessi ai fini della l. 223/90, riguardo al rispetto dei limiti
quantitativi alla pubblicità televisiva (Autorità garante per la
concorrenza, 12-07-1993, 1291/1993 Soc. Publitalia 80/Soc. ed. La
Repubblica Annali it. dir. autore, 1993, 777 d. leg. 25-01-1992
74/1992 l. 06-08-1990 223/1990).
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Si è
ritenuto che viola l'art. 2598, n. 3, c. c., l'emittente televisiva
che mandi in onda un film la cui visione era già preannunciata come
prima visione assoluta da un'altra emittente (T. Lucca, 08-10-1993
Soc. Reteitalia - Elefante Tv Dir. ind., 1994, 559, n. NOSOTTI c.
c., 2598).
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Definire i
programmi Rai “non spolpati dalle interruzioni” non è ingannevole,
poiché corrisponde a verità ed i telespettatori sono consapevoli
della realtà nella quale il messaggio pubblicitario si inserisce
(Autorità garante per la concorrenza, 11-05-1995, 3026/1995 Federaz.
Radio Televisione/Rai-Tv Annali it. dir. autore, 1995, 732). E'
stato poi sottolineato che il messaggio di sollecitazione al
pagamento del canone Rai ha carattere pubblicitario, nonostante il
canone sia un'obbligazione tributaria (Autorità garante per la
concorrenza, 11-05-1995, 3026/1995 Federaz. Radio Televisione/Rai-Tv
Annali it. dir. autore, 1995, 732).
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Il dialogo
che precede una telepromozione ha palesemente fini pubblicitari e
non costituisce pubblicità occulta (Giurì codice autodisciplina
pubblicitaria, 16-02-1996 Soc. Sogeam - Soc. acqua minerale S.
Benedetto Giur. it., 1996, I, 2, 732).
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La
possibilità di elevare al 20 % il limite massimo di affollamento
pubblicitario giornaliero, prevista dall'art. 18 della direttiva 3
ottobre 1989 n. 89/552/Cee, può riguardare anche le “telepromozioni”,
che hanno durata più lunga rispetto agli spot pubblicitari (Corte
giustizia Comunità europee, 12-12-1996, 320/1996, 328, 329, 337,
338/94 Soc. Rti - Ente poste it. Foro it., 1997, IV, 214, n. SIMONE).
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La
direttiva Cee del 1989 n. 552 elenca tassativamente le ipotesi di
esclusione dai limiti quantitativi della pubblicità televisiva, non
riferendosi alle sole emittenti di carattere editoriale, ma anche
alle imprese esercenti esclusivamente televendite (Cass., sez. I,
01-09-1997, 8313/1997 Soc. Sit Teleservice 1975 - Garante
radiodiffusione editoria Mass., 1997).
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Si è
ritenuto che le frequenti interruzioni dei film per la messa in onda
di messaggi pubblicitari costituirebbero atti a danno delle opere
cinematografiche e sarebbero lesivi del diritto morale dei loro
autori (Trib. Roma 30 maggio 1984).