I DATI STATISTICI
- I dati scientifici
rilevati, aggregando dati statistici non omogenei, sono
inattendibili e se contenuti in messaggi pubblicitari, possono
danneggiare l'azienda altrui, dissuadendo dall'acquisto di prodotti
concorrenti; ciò costituisce pubblicità ingannevole ex art. 2 d.leg.
25 gennaio 1992 n. 74, nonchè atto di concorrenza sleale (T. Roma,
29-09-1993 Soc. Colgate Palmolive; Soc. Procter & Gamble Italia Riv.
dir. ind., 1993, II, 382, n. GAMBINO d. leg. 25-01-1992, 74/1992, 2
c.c., 2598).
- E’ ingannevole un
messaggio che faccia ritenere che un'iniziativa abbia fini
statistico-informativi, mentre promuove la stipulazione di contratti
di vendita (Autorità garante per la concorrenza, 26-01-1995,
2771/1995 Soc. Didattica Giur. dir. ind., 1995, 1277).
- L'affermazione
della non nocività del “fumo passivo” effettuata mediante il
richiamo a dati statistici pur non scorretta alla luce dell'articolo
3 del codice di autodisciplina pubblicitaria, è ingannevole e idonea
a indurre i destinatari a diminuire il senso di responsabilità
rispetto ai pericoli del fumo (Giurì codice autodisciplina
pubblicitaria, 02-07-1996, 138/1996-139Foro it., Rep. 1997, voce
Concorrenza (disciplina), n. 381).