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CORRETTEZZA PROFESSIONALE

- La “pubblicità redazionale” non segnalata non è conforme al principio della correttezza professionale che richiede che la pubblicità sia riconoscibile come tale (T. Milano, 21-05-1990/ Soc. pasticceria confetteria Ricci - Soc. pasticceria Ricci/Giur. dir. ind., 1990, 543/ c.c., 2598).
 

- Secondariamente, si è ritenuto che la copiatura e ripubblicazione di annunci pubblicitari tratti da altri periodici sia atto di concorrenza sleale e sfruttamento indebito dell'organizzazione altrui (P. L'Aquila, 25-03-1991/ Soc. Publipres - Soc. Unimedia/ Giur. merito, 1992, 560, n. DI DOMENICO/ c.c., 2598).
 

- E’ professionalmente scorretto utilizzare messaggi pubblicitari che causino nel pubblico la falsa convinzione di un collegamento tra l'autore del messaggio ed una persona di prestigio (P. Bologna, 21-10-1992 Ist. cultura germanica - Ist lingua tedesca Bologna Giur. dir. ind., 1993, 241).
 

- Il principio di correttezza mira alla tutela dei consumatori e dei concorrenti contro messaggi ingannevoli, come previsto dall'art. 1 d.leg. n. 74 del 1992 (Autorità garante per la concorrenza, 11-05-1995, 3027/1995 Associaz. consumatori Agrisalus/Soc. Benetton Group Riv. dir. ind., 1996, II, 234, n. ANTICAGLIA).
 

- La scorrettezza professionale, portatrice di danno ex art. 2598 n. 3 c.c., si ritrova in quella pubblicità dove si affermano fatti specifici che non siano veritieri (TRIB. Roma,25-02-1998 in Foro it., Rep. 1998, voce Concorrenza (disciplina), n.165).
 

- La pronuncia del giurì dell'autodisciplina rispecchia non soltanto regole di comportamento che rientrano astrattamente nel parametro della correttezza professionale di cui al n. 3 dell'art. 2598 c.c., ma regole accertate come valide per il caso concreto con gli strumenti ed i procedimenti decisionali propri dell'istituzione autodisciplinare; pertanto il solo fatto dell'emanazione della decisione del giurì che inibisce un messaggio pubblicitario permette di qualificare la protrazione dello stesso come atto sanzionabile di concorrenza sleale (TRIB. Torino, 30-10-1998 in Foro it., Rep. 1998, voce Concorrenza (disciplina), n. 166).
 

- In una campagna pubblicitaria, il vanto di un primato temporale nell'offerta di un servizio non assume alcun rilievo al fine di valutare la sussistenza di un mendacio pubblicitario ex art. 2598 n. 3 c. c. (TRIB. Bolzano, 17-07-1995 in Foro it., Rep. 1997, voce Concorrenza (disciplina), n. 332).
 

- La pubblicità comparativa non è di per sé contraria alla correttezza professionale, a meno che non si traduca in pubblicità denigratoria ovvero menzognera o ingannatoria nei contenuti (TRIB. Catania, 04-04-1996 in Foro it., Rep. 1997, voce Concorrenza (disciplina), n. 338).


 

   
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