CORRETTEZZA
PROFESSIONALE
- La
“pubblicità redazionale” non segnalata non è conforme al principio
della correttezza professionale che richiede che la pubblicità sia
riconoscibile come tale (T. Milano, 21-05-1990/ Soc. pasticceria
confetteria Ricci - Soc. pasticceria Ricci/Giur. dir. ind., 1990,
543/ c.c., 2598).
-
Secondariamente, si è ritenuto che la copiatura e ripubblicazione di
annunci pubblicitari tratti da altri periodici sia atto di
concorrenza sleale e sfruttamento indebito dell'organizzazione
altrui (P. L'Aquila, 25-03-1991/ Soc. Publipres - Soc. Unimedia/
Giur. merito, 1992, 560, n. DI DOMENICO/ c.c., 2598).
- E’
professionalmente scorretto utilizzare messaggi pubblicitari che
causino nel pubblico la falsa convinzione di un collegamento tra
l'autore del messaggio ed una persona di prestigio (P. Bologna,
21-10-1992 Ist. cultura germanica - Ist lingua tedesca Bologna Giur.
dir. ind., 1993, 241).
- Il
principio di correttezza mira alla tutela dei consumatori e dei
concorrenti contro messaggi ingannevoli, come previsto dall'art. 1
d.leg. n. 74 del 1992 (Autorità garante per la concorrenza,
11-05-1995, 3027/1995 Associaz. consumatori Agrisalus/Soc. Benetton
Group Riv. dir. ind., 1996, II, 234, n. ANTICAGLIA).
- La
scorrettezza professionale, portatrice di danno ex art. 2598 n. 3
c.c., si ritrova in quella pubblicità dove si affermano fatti
specifici che non siano veritieri (TRIB. Roma,25-02-1998 in Foro it.,
Rep. 1998, voce Concorrenza (disciplina), n.165).
- La
pronuncia del giurì dell'autodisciplina rispecchia non soltanto
regole di comportamento che rientrano astrattamente nel parametro
della correttezza professionale di cui al n. 3 dell'art. 2598 c.c.,
ma regole accertate come valide per il caso concreto con gli
strumenti ed i procedimenti decisionali propri dell'istituzione
autodisciplinare; pertanto il solo fatto dell'emanazione della
decisione del giurì che inibisce un messaggio pubblicitario permette
di qualificare la protrazione dello stesso come atto sanzionabile di
concorrenza sleale (TRIB. Torino, 30-10-1998 in Foro it., Rep. 1998,
voce Concorrenza (disciplina), n. 166).
- In
una campagna pubblicitaria, il vanto di un primato temporale
nell'offerta di un servizio non assume alcun rilievo al fine di
valutare la sussistenza di un mendacio pubblicitario ex art. 2598 n.
3 c. c. (TRIB. Bolzano, 17-07-1995 in Foro it., Rep. 1997, voce
Concorrenza (disciplina), n. 332).
- La
pubblicità comparativa non è di per sé contraria alla correttezza
professionale, a meno che non si traduca in pubblicità denigratoria
ovvero menzognera o ingannatoria nei contenuti (TRIB. Catania,
04-04-1996 in Foro it., Rep. 1997, voce Concorrenza (disciplina), n.
338).