LA PUBBLICITA' DEI
COSMETICI
- Gli
articoli 23 e 24 C.A.P. costituiscono una specificazione del
principio di verità enunciato dal precedente, con riferimento al
settore dei cosmetici e dei trattamenti fisici ed estetici (Giurì
23/79, 3/80, 2/86, 3/86, 21/86, in rass.).
- Sono
vietati i messaggi pubblicitari contenenti la promessa di risultati
radicali conseguenti all'uso del prodotto, come ad esempio la
pubblicità a favore di lozioni anticalvizie che promettevano di far
ricrescere i capelli (Giurì 6/85, 10/79, 15/76, in rass.).
- E’
ingannevole la pubblicità di una crema antirughe che vanti effetti
straordinari ricollegati alla presenza di retinolo, sfruttando
l'interesse del pubblico per le diverse e ben più efficaci qualità
dell'acido transretinoico (Giurì codice autodisciplina
pubblicitaria, 12-06-1990, 50/1990, Comitato accertam. applicaz.
codice autodisciplina pubbl., Soc. Korff, Rass. dir farmaceutico,
1991, 113).
- E’ in
contrasto con l'articolo 25 c.a.p. la pubblicità di un trattamento
antirughe che non indichi alcuna informazione sul metodo usato, sui
risultati ottenibili, sulle necessarie cautele e sulle possibili
controindicazioni (Giurì codice autodisciplina pubblicitaria,
25-09-1990, 79. Comitato accertam. applicaz. codice autodisciplina
pubbl., Neoderme Italia, Rass. dir. farmaceutico, 1991, 509).