PUBBLICITA' DEI
PRODOTTI DA FUMO
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L’oggetto del divieto della legge di cui 165/1962 è solo la
propaganda pubblicitaria dei prodotti da fumo, ma non l'uso del
marchio di tali prodotti, né il commercio dei prodotti stessi, né a
maggior ragione l'uso del marchio dei prodotti da fumo su altri
oggetti o in relazione ad altre attività (Cass. 27/4/90 n. 3545).
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L’uso dei marchi e dei simboli di sigarette su apparecchi telefonici
costituisca propaganda indiretta a favore delle stesse e integri
quindi violazione del divieto di legge.(Cass. S.U. 6/9/95 n. 10508).
- In
linea di principio la liceità in ambito autodisciplinare della
pubblicità a favore di prodotti da fumo a condizione che il
messaggio non contenga descrizioni o rappresentazioni tali da
indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza
come è stato frequentemente rilevato per le sigarette cosiddette
leggere (Giurì 41/78, 27/78, 13/77, 48/76, 154/91, 124/91). Al
riguardo, occorre ricordare che anche i messaggi pubblicitari
pubblicati su giornali stranieri venduti in Italia sono sottoposti
alla giurisdizione del garante; un messaggio, senza marchi o
riferimenti a prodotti, che preveda la possibilità di scrivere alla
sede di un produttore di sigarette per ottenere informazioni non ha
natura pubblicitaria (Autorità garante per la concorrenza,
21-03-1996, 3728/1996 Ceri/Soc. Philips Morris Europe Foro it.,
1996, III, 412).
- La
pubblicità di prodotti d'abbigliamento con il marchio di un noto
prodotto da fumo, non evoca l'immagine delle sigarette (Autorità
garante per la concorrenza, 11-04-1996 Marlboro Classics Dir. ind.,
1996, 952, n. BUCCIROSSI).
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L’articolo 8 decreto legge 10 gennaio 1983 numero 4 che vieta
qualsiasi pubblicità dei prodotti da fumo è suscettibile di produrre
anche soltanto il pericolo di un effetto propagandistico che induca
il pubblico a comprare o a fare uso di prodotti da fumo; tuttavia,
mentre nel caso di propaganda diretta l'effetto propagandistico deve
ritenersi sussistente, nel caso di propaganda indiretta l'effetto
deve essere accertato in concreto come evento di pericolo (CASS.,
sez. III, 07-07-1999, 7029/1999 in Foro it., Rep. 1999, voce Sanità
pubblica, n. 43).
- La
normativa sulla pubblicità dei prodotti da fumo non limita
l'esercizio del diritto di cronaca pertanto il giudice
amministrativo non può, con provvedimenti cautelari, vietare la
trasmissione televisiva delle immagini relative ai gran premi di
formula uno in cui sia possibile scorgere marchi di prodotti da
fumo, né imporre alcun onere alle emittenti che trasmettono tali
immagini (TAR. Lazio, sez. III [ord.], 08-10-1998, 1368/1998 in Foro
it., Rep. 1998, voce Giustizia amministrativa, n. 779).
- Non
rivestono carattere pubblicitario i messaggi diffusi da un'impresa
di prodotti da fumo che per contenere gli effetti dell'allarme
indotto dai mass media nei confronti del fumo passivo, non
presentano un oggettivo contenuto promozionale di detti prodotti
(Autorità garante per la concorrenza, 21-11-1996, 967/1996 in Foro
it., Rep. 1997, voce Concorrenza (disciplina), n. 412).
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Messaggi pubblicitari relativi a capi di abbigliamento “Marlboro
Classics”, che riproducono solo parzialmente il marchio “Marlboro”
relativo ai prodotti da fumo contraddistinguendo da molti anni una
linea di capi di abbigliamento, non evocano prodotti diversi ed
esplicano un effetto promozionale solo per i prodotti menzionati e
non anche per i prodotti da fumo (Autorità garante per la
concorrenza, 11-04-1996, 3793/1996 in Foro it., Rep. 1997, voce
Concorrenza (disciplina), n. 459).