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PUBBLICITA' DEI PRODOTTI DA FUMO

 - L’oggetto del divieto della legge di cui 165/1962 è solo la propaganda pubblicitaria dei prodotti da fumo, ma non l'uso del marchio di tali prodotti, né il commercio dei prodotti stessi, né a maggior ragione l'uso del marchio dei prodotti da fumo su altri oggetti o in relazione ad altre attività (Cass. 27/4/90 n. 3545).
 

- L’uso dei marchi e dei simboli di sigarette su apparecchi telefonici costituisca propaganda indiretta a favore delle stesse e integri quindi violazione del divieto di legge.(Cass. S.U. 6/9/95 n. 10508).
 

- In linea di principio la liceità in ambito autodisciplinare della pubblicità a favore di prodotti da fumo a condizione che il messaggio non contenga descrizioni o rappresentazioni tali da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza come è stato frequentemente rilevato per le sigarette cosiddette leggere (Giurì 41/78, 27/78, 13/77, 48/76, 154/91, 124/91). Al riguardo, occorre ricordare che anche i messaggi pubblicitari pubblicati su giornali stranieri venduti in Italia sono sottoposti alla giurisdizione del garante; un messaggio, senza marchi o riferimenti a prodotti, che preveda la possibilità di scrivere alla sede di un produttore di sigarette per ottenere informazioni non ha natura pubblicitaria (Autorità garante per la concorrenza, 21-03-1996, 3728/1996 Ceri/Soc. Philips Morris Europe Foro it., 1996, III, 412).
 

- La pubblicità di prodotti d'abbigliamento con il marchio di un noto prodotto da fumo, non evoca l'immagine delle sigarette (Autorità garante per la concorrenza, 11-04-1996 Marlboro Classics Dir. ind., 1996, 952, n. BUCCIROSSI).
 

- L’articolo 8 decreto legge 10 gennaio 1983 numero 4 che vieta qualsiasi pubblicità dei prodotti da fumo è suscettibile di produrre anche soltanto il pericolo di un effetto propagandistico che induca il pubblico a comprare o a fare uso di prodotti da fumo; tuttavia, mentre nel caso di propaganda diretta l'effetto propagandistico deve ritenersi sussistente, nel caso di propaganda indiretta l'effetto deve essere accertato in concreto come evento di pericolo (CASS., sez. III, 07-07-1999, 7029/1999 in Foro it., Rep. 1999, voce Sanità pubblica, n. 43).
 

- La normativa sulla pubblicità dei prodotti da fumo non limita l'esercizio del diritto di cronaca pertanto il giudice amministrativo non può, con provvedimenti cautelari, vietare la trasmissione televisiva delle immagini relative ai gran premi di formula uno in cui sia possibile scorgere marchi di prodotti da fumo, né imporre alcun onere alle emittenti che trasmettono tali immagini (TAR. Lazio, sez. III [ord.], 08-10-1998, 1368/1998 in Foro it., Rep. 1998, voce Giustizia amministrativa, n. 779).
 

- Non rivestono carattere pubblicitario i messaggi diffusi da un'impresa di prodotti da fumo che per contenere gli effetti dell'allarme indotto dai mass media nei confronti del fumo passivo, non presentano un oggettivo contenuto promozionale di detti prodotti (Autorità garante per la concorrenza, 21-11-1996, 967/1996 in Foro it., Rep. 1997, voce Concorrenza (disciplina), n. 412).
 

- Messaggi pubblicitari relativi a capi di abbigliamento “Marlboro Classics”, che riproducono solo parzialmente il marchio “Marlboro” relativo ai prodotti da fumo contraddistinguendo da molti anni una linea di capi di abbigliamento, non evocano prodotti diversi ed esplicano un effetto promozionale solo per i prodotti menzionati e non anche per i prodotti da fumo (Autorità garante per la concorrenza, 11-04-1996, 3793/1996 in Foro it., Rep. 1997, voce Concorrenza (disciplina), n. 459).
 

 

   
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