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MEZZO

- In materia di pubblicità e proprietà edilizia i muri perimetrali di ogni edificio sono di proprietà comune di tutti i condomini e il regolamento di condominio ben può istituire il divieto di non apporvi pubblicità. Peraltro, se il regolamento non prevede particolari divieti, ogni condomino può legittimamente procedere alla installazione di mezzi pubblicitari, sempreché si riferisca all’attività professionale o imprenditoriale da lui esercitata nello stabile e a condizione che ciò non leda o limiti i diritti degli altri comproprietari (Trib. Roma 26/3/55, Cass. 30/4/55 n. 1218).
 

- In tema di propaganda elettorale a mezzo di stampa e radiotelevisione, l'articolo 2 legge numero 515 del 1993 non lede il principio di legalità sancito dall'articolo 1 legge numero 689 del 1981, e non si pone in contrasto con gli articoli 3 e 21 costituzione; infatti, la previsione sanzionatoria richiama elementi normativi extragiuridici il cui significato è percepibile nel contesto sociale di riferimento; inoltre, non comporta una disparità di trattamento rispetto alla stampa, vista la diversa capacità espansiva della televisione rispetto ai giornali, e non lede la libera manifestazione del pensiero. (CASS., sez. I, 20-01-1998, 477/1998 in Foro it., Rep. 1998, voce Elezioni, n. 133).

 

 

   
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