MEZZO
- In
materia di pubblicità e proprietà edilizia i muri perimetrali di
ogni edificio sono di proprietà comune di tutti i condomini e il
regolamento di condominio ben può istituire il divieto di non
apporvi pubblicità. Peraltro, se il regolamento non prevede
particolari divieti, ogni condomino può legittimamente procedere
alla installazione di mezzi pubblicitari, sempreché si riferisca
all’attività professionale o imprenditoriale da lui esercitata nello
stabile e a condizione che ciò non leda o limiti i diritti degli
altri comproprietari (Trib. Roma 26/3/55, Cass. 30/4/55 n. 1218).
- In
tema di propaganda elettorale a mezzo di stampa e radiotelevisione,
l'articolo 2 legge numero 515 del 1993 non lede il principio di
legalità sancito dall'articolo 1 legge numero 689 del 1981, e non si
pone in contrasto con gli articoli 3 e 21 costituzione; infatti, la
previsione sanzionatoria richiama elementi normativi extragiuridici
il cui significato è percepibile nel contesto sociale di
riferimento; inoltre, non comporta una disparità di trattamento
rispetto alla stampa, vista la diversa capacità espansiva della
televisione rispetto ai giornali, e non lede la libera
manifestazione del pensiero. (CASS., sez. I, 20-01-1998, 477/1998 in
Foro it., Rep. 1998, voce Elezioni, n. 133).