SPONSORIZZAZIONE E
PATROCINIO
- Rispetto alla sponsorizzazione, l'accordo di patrocinio si
distingue per il fatto che il soggetto che consente che l’attività
di altri si svolga sotto il suo patrocinio, non Š un imprenditore
commerciale, perciò anche se egli si impegni a finanziare
l’attività, tale obbligazione non trova corrispettivo nel vantaggio
atteso dalla pubblicizzazione della sua figura di patrocinatore (Cass.,
sez. III, 21-05-1998, 5086/1998 in Foro it., Rep. 1998, voce
Contratto in genere, n. 283).
- Le
limitazioni stabilite dalle direttive comunitarie per la pubblicità
nelle trasmissioni radiotelevisive vanno applicate anche alla
sponsorizzazione di prodotti o servizi (C. Stato, ad. gen.,
04-04-1991, 538/91/1991/ Min. poste/ Cons. Stato, 1991, I, 1872).
- Il
contratto di sponsorizzazione, in particolare se stipulato nella
forma del cosiddetto abbinamento, comporta una sostanziale
coincidenza di interessi tra lo sponsor e il soggetto sponsorizzato;
perciò lo sponsee che fornisce agli organi di stampa e televisivi,
dichiarazioni che compromettano i profitti dello sponsor, giustifica
l'inibitoria dell'uso della denominazione o del marchio dello
sponsor nelle successive manifestazioni e iniziative che vedano
impegnata l'associazione sportiva sponsorizzata (T. Rieti,
19-03-1994 Soc. centro comm. Emmezeta - AMG Sebastiani Basket Rieti
Giur. it., 1994, I, 2, 983, n. BATTISTI).
-
Costituisce violazione dei diritti dello sponsor e inadempienza
contrattuale la divulgazione, nel corso del contratto di
sponsorizzazione, di notizie circa il controllo della squadra
sportiva assunto da un'altra impresa, futuro sponsor a partire dal
campionato successivo, e per di più collegando gli scarsi successi
della squadra allo sponsor attuale e facendo apparire la sua
sostituzione con un nuovo sponsor come una rimozione o destituzione
(Pret. Roma 12 luglio 1989).
- La
decisione dell'ente pubblico di stipulare contratti di
sponsorizzazione, avvalendosi della sua capacità di diritto privato,
può ritenersi legittima solo se non venga alterato il ruolo di
neutralità dell'amministrazione, mentre deve ritenersi illegittima
quando implichi che l'amministrazione sia percepita dai soggetti non
sponsorizzati o dai sostenitori come avversaria o come parte, con
attenuazione dei caratteri di imparzialità che devono caratterizzare
l'azione amministrativa (Cons. giust. amm. sic., sez. giurisdiz.,
16-09-1998, 495/1998 in Foro it., Rep. 1998, voce Contratti della
pubblica amministrazione, n. 473).
- Il
contratto di sponsorizzazione comprende una serie di ipotesi nelle
quali un soggetto si obbliga dietro corrispettivo, a consentire ad
altri, generalmente in esclusiva, l'uso della propria immagine
pubblica e del proprio nome per promuovere un marchio o un prodotto
specificamente marcato (Cass., sez. I, 11-10-1997, 9880/1997Foro it.,
Rep. 1998, voce Contratto in genere, n. 284).
- Il
contratto di sponsorizzazione può essere concluso in proprio anche
da un soggetto che, sebbene legato da un rapporto commerciale con il
produttore, persegua un proprio interesse commerciale (Cass., sez.
I, 11-10-1997, 9880/1997 in Foro it., Rep. 1998, voce Contratto in
genere, n. 285).
-
Carattere specifico della sponsorizzazione sia la connessione tra la
promozione dello sponsor e lo spettacolo; mentre l'ordinario
contratto di pubblicità trova nello spettacolo solo un'occasione,
con la sponsorizzazione si realizza un abbinamento costante con il
soggetto sponsorizzato per cui lo sponsor trae direttamente dallo
spettacolo dei vantaggi di autopromozione che ne fanno un fruitore
pertanto i proventi da sponsorizzazione percepiti dall'organizzatore
costituiscono base di calcolo dei diritti d'autore dovuti alla Siae
(C.APP. Bologna, 27-03-1997 in Dir.autore, 1997, 482, n. DELEDDA).
- E’
legittimo, perché contrasta con la nozione di sponsorizzazione di
programmi televisivi di cui all'articolo 8, 12 § comma, legge 6
agosto 1990 numero 223, l'articolo 4, 1 § comma, decreto
ministeriale 9 dicembre 1993 numero 581 nella parte in cui, nei
momenti d'invito all'ascolto e nelle offerte di programma che
precedono immediatamente la trasmissione sponsorizzata, e nei
ringraziamenti finali per l'ascolto, preclude ogni indicazione del
prodotto dell'impresa che ha contribuito al finanziamento del
programma (T.a.r. Lazio, sez.II, 19-12-1997, 1987/1997 in Foro it.,
Rep. 1998, voce Radiotelevisione, n. 62).
- Non
è censurabile l'articolo 7 del decreto ministeriale del 9 dicembre
1993 numero 581 nella parte in cui reca il divieto di
sponsorizzazione dei notiziari economici e finanziari e nei
programmi di consulenza per i consumatori (T.a.r. Lazio, sez.II,
19-12-1997, 1987/1997 in Foro it., Rep. 1998, voce Radiotelevisione,
n. 65).
- Il
soggetto che ha acquistato in esclusiva la titolarità dei diritti di
sfruttamento delle immagini di una manifestazione sportiva, è
illegittimamente danneggiato dalla commercializzazione di
videocassette riproducenti tali immagini, di conseguenza deve
esserne vietata la commercializzazione e deve essere ordinato il
ritiro dal commercio (TRIB. Mondovì, 24-08-1995 in Foro it., Rep.1998,
voce Sport, n. 64)
- Il
contratto di “sponsorizzazione” comprende una serie di ipotesi nelle
quali un soggetto si obbliga a consentire, ad altri, l'uso della
propria immagine pubblica e del proprio nome, per promuovere un
marchio o un prodotto specificamente marcato, dietro corrispettivo.
Tale uso dell'immagine può prevedere anche che lo sponsee tenga
determinati comportamenti di testimonianza in favore del marchio o
del prodotto oggetto della veicolazione commerciale; l'obbligazione
assunta dallo sponsorizzato ha natura patrimoniale ai sensi
dell'articolo 1174 c.c., e corrisponde all'affermarsi della
commercializzazione del nome e dell'immagine personali, e viene
accompagnata da una “esclusiva”, ovvero dall'obbligo di non
consentire almeno all'interno del medesimo comparto commerciale, una
medesima veicolazione; da ciò non discende che un contratto di
sponsorizzazione debba essere concluso da uno sponsor che sia
produttore industriale di una determinata merce, o il titolare del
diritto di marchio da veicolare, ben potendo il requisito della
patrimonialità dell'obbligazione sussistere anche in presenza di un
contratto nel quale il contraente sponsor sia altro soggetto, che
tragga utilità dallo sfruttamento dell'immagine in questione,
sebbene sia diverso l'organizzatore della relativa produzione (Cass.,
sez. I, 11-10-1997, 9880/1997 in Foro it., Rep. 1997, voce Contratto
in genere, n. 267).
- In
base all'articolo 12 legge numero 633 del 1941 ed all'articolo 8, 12
§ comma, legge numero 223 del 1990, vanno ricompresi nella base di
calcolo delle somme dovute alla Siae per diritti di autore, anche
gli importi corrisposti dagli sponsorizzatori all'organizzatore di
uno spettacolo, in cui si utilizzino economicamente opere musicali,
tutelate dalla legge sul diritto d'autore. A differenza della
pubblicità la sponsorizzazione viene a trovarsi con la
manifestazione in un rapporto di stretta connessione dal quale lo
sponsor trae vantaggi di autopromozione, che ne fanno un “fruitore”
dello spettacolo al pari degli spettatori e che consente
l'equiparazione dei relativi introiti agli incassi provenienti dal
pubblico ai fini della pari confluenza nella base imponibile dei
diritti di autore (CASS., sez. I, 13-12-1999, 13931/1999 in Foro it.,
Rep. 1999, voce Diritti d'autore, n. 13).