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SPONSORIZZAZIONE E PATROCINIO


- Rispetto alla sponsorizzazione, l'accordo di patrocinio si distingue per il fatto che il soggetto che consente che l’attività di altri si svolga sotto il suo patrocinio, non Š un imprenditore commerciale, perciò anche se egli si impegni a finanziare l’attività, tale obbligazione non trova corrispettivo nel vantaggio atteso dalla pubblicizzazione della sua figura di patrocinatore (Cass., sez. III, 21-05-1998, 5086/1998 in Foro it., Rep. 1998, voce Contratto in genere, n. 283).
 

- Le limitazioni stabilite dalle direttive comunitarie per la pubblicità nelle trasmissioni radiotelevisive vanno applicate anche alla sponsorizzazione di prodotti o servizi (C. Stato, ad. gen., 04-04-1991, 538/91/1991/ Min. poste/ Cons. Stato, 1991, I, 1872).
 

- Il contratto di sponsorizzazione, in particolare se stipulato nella forma del cosiddetto abbinamento, comporta una sostanziale coincidenza di interessi tra lo sponsor e il soggetto sponsorizzato; perciò lo sponsee che fornisce agli organi di stampa e televisivi, dichiarazioni che compromettano i profitti dello sponsor, giustifica l'inibitoria dell'uso della denominazione o del marchio dello sponsor nelle successive manifestazioni e iniziative che vedano impegnata l'associazione sportiva sponsorizzata (T. Rieti, 19-03-1994 Soc. centro comm. Emmezeta - AMG Sebastiani Basket Rieti Giur. it., 1994, I, 2, 983, n. BATTISTI).
 

- Costituisce violazione dei diritti dello sponsor e inadempienza contrattuale la divulgazione, nel corso del contratto di sponsorizzazione, di notizie circa il controllo della squadra sportiva assunto da un'altra impresa, futuro sponsor a partire dal campionato successivo, e per di più collegando gli scarsi successi della squadra allo sponsor attuale e facendo apparire la sua sostituzione con un nuovo sponsor come una rimozione o destituzione (Pret. Roma 12 luglio 1989).
 

- La decisione dell'ente pubblico di stipulare contratti di sponsorizzazione, avvalendosi della sua capacità di diritto privato, può ritenersi legittima solo se non venga alterato il ruolo di neutralità dell'amministrazione, mentre deve ritenersi illegittima quando implichi che l'amministrazione sia percepita dai soggetti non sponsorizzati o dai sostenitori come avversaria o come parte, con attenuazione dei caratteri di imparzialità che devono caratterizzare l'azione amministrativa (Cons. giust. amm. sic., sez. giurisdiz., 16-09-1998, 495/1998 in Foro it., Rep. 1998, voce Contratti della pubblica amministrazione, n. 473).
 

- Il contratto di sponsorizzazione comprende una serie di ipotesi nelle quali un soggetto si obbliga dietro corrispettivo, a consentire ad altri, generalmente in esclusiva, l'uso della propria immagine pubblica e del proprio nome per promuovere un marchio o un prodotto specificamente marcato (Cass., sez. I, 11-10-1997, 9880/1997Foro it., Rep. 1998, voce Contratto in genere, n. 284).
 

- Il contratto di sponsorizzazione può essere concluso in proprio anche da un soggetto che, sebbene legato da un rapporto commerciale con il produttore, persegua un proprio interesse commerciale (Cass., sez. I, 11-10-1997, 9880/1997 in Foro it., Rep. 1998, voce Contratto in genere, n. 285).
 

- Carattere specifico della sponsorizzazione sia la connessione tra la promozione dello sponsor e lo spettacolo; mentre l'ordinario contratto di pubblicità trova nello spettacolo solo un'occasione, con la sponsorizzazione si realizza un abbinamento costante con il soggetto sponsorizzato per cui lo sponsor trae direttamente dallo spettacolo dei vantaggi di autopromozione che ne fanno un fruitore pertanto i proventi da sponsorizzazione percepiti dall'organizzatore costituiscono base di calcolo dei diritti d'autore dovuti alla Siae (C.APP. Bologna, 27-03-1997 in Dir.autore, 1997, 482, n. DELEDDA).
 

- E’ legittimo, perché contrasta con la nozione di sponsorizzazione di programmi televisivi di cui all'articolo 8, 12 § comma, legge 6 agosto 1990 numero 223, l'articolo 4, 1 § comma, decreto ministeriale 9 dicembre 1993 numero 581 nella parte in cui, nei momenti d'invito all'ascolto e nelle offerte di programma che precedono immediatamente la trasmissione sponsorizzata, e nei ringraziamenti finali per l'ascolto, preclude ogni indicazione del prodotto dell'impresa che ha contribuito al finanziamento del programma (T.a.r. Lazio, sez.II, 19-12-1997, 1987/1997 in Foro it., Rep. 1998, voce Radiotelevisione, n. 62).
 

- Non è censurabile l'articolo 7 del decreto ministeriale del 9 dicembre 1993 numero 581 nella parte in cui reca il divieto di sponsorizzazione dei notiziari economici e finanziari e nei programmi di consulenza per i consumatori (T.a.r. Lazio, sez.II, 19-12-1997, 1987/1997 in Foro it., Rep. 1998, voce Radiotelevisione, n. 65).
 

- Il soggetto che ha acquistato in esclusiva la titolarità dei diritti di sfruttamento delle immagini di una manifestazione sportiva, è illegittimamente danneggiato dalla commercializzazione di videocassette riproducenti tali immagini, di conseguenza deve esserne vietata la commercializzazione e deve essere ordinato il ritiro dal commercio (TRIB. Mondovì, 24-08-1995 in Foro it., Rep.1998, voce Sport, n. 64)
 

- Il contratto di “sponsorizzazione” comprende una serie di ipotesi nelle quali un soggetto si obbliga a consentire, ad altri, l'uso della propria immagine pubblica e del proprio nome, per promuovere un marchio o un prodotto specificamente marcato, dietro corrispettivo. Tale uso dell'immagine può prevedere anche che lo sponsee tenga determinati comportamenti di testimonianza in favore del marchio o del prodotto oggetto della veicolazione commerciale; l'obbligazione assunta dallo sponsorizzato ha natura patrimoniale ai sensi dell'articolo 1174 c.c., e corrisponde all'affermarsi della commercializzazione del nome e dell'immagine personali, e viene accompagnata da una “esclusiva”, ovvero dall'obbligo di non consentire almeno all'interno del medesimo comparto commerciale, una medesima veicolazione; da ciò non discende che un contratto di sponsorizzazione debba essere concluso da uno sponsor che sia produttore industriale di una determinata merce, o il titolare del diritto di marchio da veicolare, ben potendo il requisito della patrimonialità dell'obbligazione sussistere anche in presenza di un contratto nel quale il contraente sponsor sia altro soggetto, che tragga utilità dallo sfruttamento dell'immagine in questione, sebbene sia diverso l'organizzatore della relativa produzione (Cass., sez. I, 11-10-1997, 9880/1997 in Foro it., Rep. 1997, voce Contratto in genere, n. 267).
 

- In base all'articolo 12 legge numero 633 del 1941 ed all'articolo 8, 12 § comma, legge numero 223 del 1990, vanno ricompresi nella base di calcolo delle somme dovute alla Siae per diritti di autore, anche gli importi corrisposti dagli sponsorizzatori all'organizzatore di uno spettacolo, in cui si utilizzino economicamente opere musicali, tutelate dalla legge sul diritto d'autore. A differenza della pubblicità la sponsorizzazione viene a trovarsi con la manifestazione in un rapporto di stretta connessione dal quale lo sponsor trae vantaggi di autopromozione, che ne fanno un “fruitore” dello spettacolo al pari degli spettatori e che consente l'equiparazione dei relativi introiti agli incassi provenienti dal pubblico ai fini della pari confluenza nella base imponibile dei diritti di autore (CASS., sez. I, 13-12-1999, 13931/1999 in Foro it., Rep. 1999, voce Diritti d'autore, n. 13).
 

   
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