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PUBBLICITA'  INGANNEVOLE PER ATTRIBUZIONE DI QUALITA' SPECIFICHE

- La giurisprudenza ha affermato che la frase "seconda generazione" adoperata da un imprenditore per reclamizzare i propri prodotti, non è in grado di danneggiare i concorrenti, perché generica e di carattere iperbolico (App.  Milano, 06/10/1981  in  Giur. dir. ind).

- Generiche vanterie iperboliche, anche se inidonee a trarre in inganno, non possono essere considerate come pubblicità menzognere, poiché quest'ultima è caratterizzata da affermazioni relative a fatti specifici (T. Bologna, 15/06/1990, in Giur. dir. ind 1990).

- L'articolo 2 c.a.p. nel sancire il generale divieto di ingannevolezza, formula un'eccezione per ciò che riguarda le esagerazioni palesemente iperboliche, ritenendole insuscettibili di indurre in errore i destinatari del messaggio.

- Sono stati giudicati contrastanti con il divieto di ingannevolezza gli annunci che si fondano su  pregi inesistenti o su caratteristiche che, pur se realmente presenti nel prodotto, hanno un rilievo marginale ai fini del suo apprezzamento, rivelandosi puramente illusori (Aut. 6/8/1993 n. 1359, in Rass.)

- Per i prodotti alimentari, la pubblicità ingannevole si configura se si offrono sostanze alimentari, inducendo in errore gli acquirenti circa la sostanza e la qualità della sostanza stessa (Cass., sez.III, 26-03-1998 in Foro it., Rep.1998, voce Alimenti e bevande, n. 89).

- I messaggi pubblicitari delle etichette delle confezioni di olio di oliva e extra vergine di oliva Bertolli, costituiscono pubblicità ingannevole poiché l'associazione del marchio Bertolli alla città di Lucca, senza altre indicazioni che chiariscano la reale origine geografica del prodotto contenuto nelle confezioni è idonea ad indurre in errore il consumatore in relazione alle origini e alle caratteristiche del prodotto, e a ledere gli interessi dei concorrenti (Autorità garante per la concorrenza, 30-04-1997, 4970/1997 in Foro it., Rep. 1998, voce Concorrenza (disciplina), n. 204).

 

   
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