PUBBLICITA'
INGANNEVOLE PER ATTRIBUZIONE DI QUALITA' SPECIFICHE
- La giurisprudenza
ha affermato che la frase "seconda generazione" adoperata da un
imprenditore per reclamizzare i propri prodotti, non è in grado di
danneggiare i concorrenti, perché generica e di carattere iperbolico
(App. Milano,
06/10/1981 in Giur. dir. ind).
- Generiche
vanterie iperboliche, anche se inidonee a trarre in inganno, non
possono essere considerate come pubblicità menzognere, poiché quest'ultima
è caratterizzata da affermazioni relative a fatti specifici (T.
Bologna, 15/06/1990, in Giur. dir. ind 1990).
- L'articolo 2
c.a.p. nel sancire il generale divieto di ingannevolezza, formula
un'eccezione per ciò che riguarda le esagerazioni palesemente
iperboliche, ritenendole insuscettibili di indurre in errore i
destinatari del messaggio.
- Sono stati
giudicati contrastanti con il divieto di ingannevolezza gli annunci
che si fondano su pregi inesistenti o su caratteristiche che, pur
se realmente presenti nel prodotto, hanno un rilievo marginale ai
fini del suo apprezzamento, rivelandosi puramente illusori (Aut.
6/8/1993 n. 1359, in Rass.)
- Per i prodotti
alimentari, la pubblicità ingannevole si configura se si offrono
sostanze alimentari, inducendo in errore gli acquirenti circa la
sostanza e la qualità della sostanza stessa (Cass., sez.III,
26-03-1998 in Foro it., Rep.1998, voce Alimenti e bevande, n. 89).
- I messaggi
pubblicitari delle etichette delle confezioni di olio di oliva e
extra vergine di oliva Bertolli, costituiscono pubblicità
ingannevole poiché l'associazione del marchio Bertolli alla città di
Lucca, senza altre indicazioni che chiariscano la reale origine
geografica del prodotto contenuto nelle confezioni è idonea ad
indurre in errore il consumatore in relazione alle origini e alle
caratteristiche del prodotto, e a ledere gli interessi dei
concorrenti (Autorità garante per la concorrenza, 30-04-1997,
4970/1997 in Foro it., Rep. 1998, voce Concorrenza (disciplina), n.
204).