LA PUBBLICITA'
INGANNEVOLE
GARANTE DELLA CONCORRENZA T.A.R.
LAZIO
Riportiamo di seguito un brano di
rilievo, della sentenza del TAR Lazio, Sezione I, dell'8 Settembre
2009 n. 8394, in materia di pubblicità ingannevole, alla luce della
recente disciplina della materia, intervenuta con l'introduzione del
"Codice del Consumo".
Ecco lo stralcio:
-
“…..Il Codice del Consumo abbandona il
precedente, specifico riferimento alla sola pubblicità ingannevole e
comparativa per abbracciare una disciplina di portata più ampia,
riferibile, sotto il profilo oggettivo, ad ogni azione, omissione,
condotta, dichiarazione e comunicazione commerciale, "ivi compresa
la pubblicità", posta in essere da un professionista "prima, durante
e dopo un'operazione commerciale relativa ad un prodotto" (artt. 18
e 19 del Codice), così notevolmente allargando il campo delle
condotte sanzionabili….”
“….in materia di pubblicità ingannevole, non è necessario procedere
ad un accertamento del pregiudizio economico subito dal
consumatore….
limitato impatto della pratica, desunto
dall'esiguo numero di contratti stipulati, va sottolineato che la
gravità della violazione è stata ravvisata dall'Autorità
principalmente nelle omissioni informative riguardo alle condizioni
economiche dei servizi offerti, in un settore, come quello in esame,
in cui, in relazione al recente processo di liberalizzazione, "la
posizione di asimmetria informativa in cui versa il consumatore
medio rispetto all'operatore si può ritenere [..] particolarmente
accentuata" (TAR Lazio Sezione I, 8 settembre 2009, n. 8394).