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MARCHIO

- E’ valido marchio, perché dotato di sufficiente originalità, lo slogan "La gomma cancella pensieri" (Trib. Milano 19 dicembre 1974, in rass.).
 

- Anche i messaggi pubblicitari pubblicati su giornali stranieri venduti in Italia sono sottoposti alla giurisdizione del garante; un messaggio, senza marchi o riferimenti a prodotti, che preveda la possibilità di scrivere alla sede di un produttore di sigarette per ottenere informazioni non ha natura pubblicitaria (Autorità garante per la concorrenza, 21-03-1996, 3728/1996 Ceri/Soc. Philips Morris Europe Foro it., 1996, III, 412).
 

- La pubblicità di prodotti d'abbigliamento con il marchio di un noto prodotto da fumo, non evoca l'immagine delle sigarette (Autorità garante per la concorrenza, 11-04-1996 Marlboro Classics Dir. ind., 1996, 952, n. BUCCIROSSI).
 

- I messaggi pubblicitari delle etichette delle confezioni di olio di oliva e extra vergine di oliva Bertolli, costituiscono pubblicità ingannevole in quanto l'associazione del marchio Bertolli alla città di Lucca in relazione alla rilevanza che la connotazione geografica assume per questo tipo di prodotti è idonea ad indurre in errore il consumatore riguardo alle origini e alle caratteristiche del prodotto, e lede gli interessi dei concorrenti (Autorità garante per la concorrenza, 30-04-1997, 4970/1997 in Foro it., Rep. 1998, voce Concorrenza (disciplina), n. 204).
 

- In tema di concorrenza sleale, la compatibilità della disciplina di cui all'articolo 2598 c.c. con la fattispecie normativa di cui all'articolo 1 bis legge marchi comporta che al ricambista è riconosciuta la facoltà di uso del marchio altrui unitamente al proprio, al fine di indicare la destinazione del bene che offre, entro i limiti in cui le modalità di esercizio di questo diritto non producano confusione circa la provenienza del ricambio stesso, senza, cioè, che le modalità d'uso del marchio altrui possano indurre a ritenere che al titolare del marchio originale possa risalire anche la fabbricazione del ricambio non originale (CASS. - Cass., sez. I, 28-10-1998, 10739/1998 Foro it., Rep. 1998, voce Marchio, n. 45).
 

- Il marchio Cuore, usato contraddistinguere olio, è un marchio forte e la sua capacità distintiva deve ritenersi accresciuta dall'uso commerciale e dalla pubblicità di cui è stato oggetto; perciò il marchio ha acquisito celebrità, sia pure limitatamente al settore alimentare, di conseguenza il rapporto di affinità fra prodotti alimentari contraddistinti con quel nome si pone in termini più ampi che tra prodotti contraddistinti da marchi ordinari (T. Milano, 11-04-1996 in Foro it., Rep. 1997, voce Marchio, n. 108).
 

- Non costituisce contraffazione del marchio “Lim” per chiavi, la riproduzione, in un dépliant pubblicitario che raffigura forme di chiavi, di una sezione di un tipo di chiave nel cui profilo si legge la parola che costituisce il marchio (C. APP. - A. Bologna, 20-05-1995 in Foro it., Rep. 1997, voce Marchio, n. 138).
 

- Il marchio “Mio” per formaggini non è debole, perché è utilizzato da decenni con pubblicità diffusa in tutti i modi possibili e in grande misura (T. Milano, 06-04-1995 in Foro it., Rep. 1997, voce Marchio, n. 170).

 


 

   
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