MARCHIO
-
E’ valido marchio,
perché dotato di sufficiente originalità, lo slogan "La gomma
cancella pensieri" (Trib. Milano 19 dicembre 1974, in rass.).
- Anche
i messaggi pubblicitari pubblicati su giornali stranieri venduti in
Italia sono sottoposti alla giurisdizione del garante; un messaggio,
senza marchi o riferimenti a prodotti, che preveda la possibilità di
scrivere alla sede di un produttore di sigarette per ottenere
informazioni non ha natura pubblicitaria (Autorità garante per la
concorrenza, 21-03-1996, 3728/1996 Ceri/Soc. Philips Morris Europe
Foro it., 1996, III, 412).
- La
pubblicità di prodotti d'abbigliamento con il marchio di un noto
prodotto da fumo, non evoca l'immagine delle sigarette (Autorità
garante per la concorrenza, 11-04-1996 Marlboro Classics Dir. ind.,
1996, 952, n. BUCCIROSSI).
- I
messaggi pubblicitari delle etichette delle confezioni di olio di
oliva e extra vergine di oliva Bertolli, costituiscono pubblicità
ingannevole in quanto l'associazione del marchio Bertolli alla città
di Lucca in relazione alla rilevanza che la connotazione geografica
assume per questo tipo di prodotti è idonea ad indurre in errore il
consumatore riguardo alle origini e alle caratteristiche del
prodotto, e lede gli interessi dei concorrenti (Autorità garante per
la concorrenza, 30-04-1997, 4970/1997 in Foro it., Rep. 1998, voce
Concorrenza (disciplina), n. 204).
- In
tema di concorrenza sleale, la compatibilità della disciplina di cui
all'articolo 2598 c.c. con la fattispecie normativa di cui
all'articolo 1 bis legge marchi comporta che al ricambista è
riconosciuta la facoltà di uso del marchio altrui unitamente al
proprio, al fine di indicare la destinazione del bene che offre,
entro i limiti in cui le modalità di esercizio di questo diritto non
producano confusione circa la provenienza del ricambio stesso,
senza, cioè, che le modalità d'uso del marchio altrui possano
indurre a ritenere che al titolare del marchio originale possa
risalire anche la fabbricazione del ricambio non originale (CASS. -
Cass., sez. I, 28-10-1998, 10739/1998 Foro it., Rep. 1998, voce
Marchio, n. 45).
- Il
marchio Cuore, usato contraddistinguere olio, è un marchio forte e
la sua capacità distintiva deve ritenersi accresciuta dall'uso
commerciale e dalla pubblicità di cui è stato oggetto; perciò il
marchio ha acquisito celebrità, sia pure limitatamente al settore
alimentare, di conseguenza il rapporto di affinità fra prodotti
alimentari contraddistinti con quel nome si pone in termini più ampi
che tra prodotti contraddistinti da marchi ordinari (T. Milano,
11-04-1996 in Foro it., Rep. 1997, voce Marchio, n. 108).
- Non
costituisce contraffazione del marchio “Lim” per chiavi, la
riproduzione, in un dépliant pubblicitario che raffigura forme di
chiavi, di una sezione di un tipo di chiave nel cui profilo si legge
la parola che costituisce il marchio (C. APP. - A. Bologna,
20-05-1995 in Foro it., Rep. 1997, voce Marchio, n. 138).
- Il
marchio “Mio” per formaggini non è debole, perché è utilizzato da
decenni con pubblicità diffusa in tutti i modi possibili e in grande
misura (T. Milano, 06-04-1995 in Foro it., Rep. 1997, voce Marchio,
n. 170).