ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA
- La giurisprudenza
ha affermato che la notifica dell'avviso di accertamento
dell'imposta comunale della pubblicità di cui all'art. 23 d.p.r. 26
ottobre 1972, n. 639, va effettuata nelle forme previste dalle norme
sulle notificazioni, perché il principio della libertà di forma non
è invocabile nella materia tributaria (Cass., 26-09-1983, 5696/1983/
Ditta Alpi Ä Soc.
Sages/
Giust. civ., 1984, I, 419/ Comm. Trib. centr., 1983, II, 1557/ Giur.
imp., 1984, 403/ d.p.r. 26-10-1972 639/1972, 23/ c.p.c., 137/ r.d.
14-09-1931 1175/1931, 277/ d.p.r. 29-01-1958, 645/1958, 38/ d.p.r.
29-09-1973 600/1973, 60).
- L’individuazione
del contraente e la conferma, o meno, del servizio di accertamento e
riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti
sulle pubbliche affissioni, rappresenta
un'attività
assolutamente libera ed insindacabile (T.a.r. Piemonte, sez. II,
10/10/1985, n. 418; Organizzaz. pubblicitaria Olcese - Com. Saluzzo;
Trib. amm. reg., 1985, I, 4139, Foro amm., 1986, 156; Giur. it.,
1986, III, 1, 238; Giust. civ., 1986, I, 2629; d.p.r. 26-10-1972, n.
639/1972, 44).
- L'avviso di
accertamento relativo ad imposta su pubblicità non dichiarata dal
contribuente deve essere notificato a quest'ultimo entro il termine
di due anni dalla data in cui doveva essere presentata la
dichiarazione (Min. fin., 28/11/1986, n. 3/3397/1986-84-250-78;
Bollettino trib., 1988, 228 (m);d.P.R. 26-10-1972 n. 639, 23).
- L’avviso di
accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicità deve contenere,
a pena di nullità, il tipo e le caratteristiche della pubblicità cui
si riferisce ed è illegittimo il riferimento ad eventuali accordi
fra le parti (Min. fin., 02-12-1987, 3/657/1987; Bollettino Trib.,
1988, 822 (m); d.P.R. ; 26-10-1972 639/1972, 23).
- Se l’ingiunzione
emessa per la riscossione dell'imposta sulla pubblicità non è
preceduta dalla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio, il
contribuente può chiedere la restituzione delle somme versate nel
termine di tre anni dal giorno in cui è stato effettuato il
pagamento; inoltre l'azione di ripetizione non è ostacolata dal non
aver proposto opposizione all'ingiunzione (Cass., 15-06-1988,
4081/1988/ Soc. Apna – Coni; Mass., 1988; d.P.R. 26-10-1972 n. 639,
23; d.P.R. 26-10-1972 n. 639, 26).
- Il Comune può
emettere ingiunzione di pagamento dell'imposta di pubblicità solo
dopo aver notificato al contribuente un regolare avviso di
accertamento o di rettifica (Cass., 14-07-1988, 4597; Soc. ind. it.
petroli - Com. Milano, Riv. legisl. fisc., 1989, 1001; r.d.
14-04-1910, n. 639, 2; d.P.R. 26-10-1972, n. 8; d.P.R. 26-10-1972
639, 20; d.P.R. 26-10-1972 n. 639, 23; d.P.R. 26-10-1972 n. 639, 24;
d.P.R. 26-10-1972 n. 639, 25; d.P.R. 26-10-1972 n. 639, 26; d.P.R.
26-10-1972 n. 639, 49).
- La disciplina
dell’imposta sulla pubblicità di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972, n.
639, prevede come presupposto necessario per l’ingiunzione di
pagamento, l'avviso di accertamento, sia in caso di omessa
dichiarazione, sia in caso di rettifica della stessa (Cass.,
03-08-1988, n. 4804; Soc.
Agiap - Soc. Total
it.; Giust. civ., 1989, I, 1170;Rass. imp., 1989, 763; d.p.r.
26-10-1972, n. 639, 21; d.p.r. 26-10-1972 n. 639, 22; d.p.r.
26-10-1972, n.
639/1972, 23; d.P.R. 26-10-1972, n. 639, 24; d.P.R. 26-10-1972, n.
639, 25).
- L'avviso di
accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicità valido e
legittimo quando contiene tutti gli elementi richiesti dall'art. 23,
d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 639; solo in questo modo, quando il
contribuente lamenta un errore nella indicazione del numero e del
tipo delle insegne tassate, si applica la regola che tale
affermazione debba essere idoneamente provata (Min. fin.,
10-11-1988, n. 569/88/1988; Bollettino trib., 1989, 1194; d.P.R.
26-10-1972 n. 639, 23).
- Il contribuente che
non abbia fatto il ricorso amministrativo contro gli atti di
accertamento rilasciati dal comune relativamente all'imposta
comunale sulla pubblicità, può adire il giudice ordinario per
eccepire l'inesistenza del potere impositivo posto a base della
pretesa fiscale (Cass., sez. Un., 15-10-1992, 1266;
Az.lav.pubblicitari.it. - Soc. manifesti affissioni; Foro it., 1993,
I, 1536; Fisco, 1993, 2496; Bollettino trib., 1993, 1751; d.P.R.
26-10-1972, n. 639, 24; d.P.R. 26-10-1972, n. 639, 25).
- L'imposta relativa
ad iniziative pubblicitarie eseguite con affissioni dirette, poiché
costituisce oggetto della regolamentazione contenuta nell'articolo
12, 3 comma, d.lgs. 507/93, non è suscettibile del frazionamento a
mese previsto per le altre forme ordinarie di pubblicità (TAR.
Lazio, sez. II, 26-09-1997, n. 1486, in Foro it., Rep. 1998, voce
Tributi locali, n. 297).