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ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA

 

- La giurisprudenza ha affermato che la notifica dell'avviso di accertamento dell'imposta comunale della pubblicità di cui all'art. 23 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 639, va effettuata nelle forme previste dalle norme sulle notificazioni, perché il principio della libertà di forma non è invocabile nella materia tributaria (Cass., 26-09-1983, 5696/1983/ Ditta Alpi Ä Soc. Sages/ Giust. civ., 1984, I, 419/ Comm. Trib. centr., 1983, II, 1557/ Giur. imp., 1984, 403/ d.p.r. 26-10-1972 639/1972, 23/ c.p.c., 137/ r.d. 14-09-1931 1175/1931, 277/ d.p.r. 29-01-1958, 645/1958, 38/ d.p.r. 29-09-1973 600/1973, 60).

- L’individuazione del contraente e la conferma, o meno, del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, rappresenta un'attività assolutamente libera ed insindacabile (T.a.r. Piemonte, sez. II, 10/10/1985, n. 418; Organizzaz. pubblicitaria Olcese - Com. Saluzzo; Trib. amm. reg., 1985, I, 4139, Foro amm., 1986, 156; Giur. it., 1986, III, 1, 238; Giust. civ., 1986, I, 2629; d.p.r. 26-10-1972, n. 639/1972, 44).

- L'avviso di accertamento relativo ad imposta su pubblicità non dichiarata dal contribuente deve essere notificato a quest'ultimo entro il termine di due anni dalla data in cui doveva essere presentata la dichiarazione (Min. fin., 28/11/1986, n. 3/3397/1986-84-250-78; Bollettino trib., 1988, 228 (m);d.P.R. 26-10-1972 n. 639, 23).

- L’avviso di accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicità deve contenere, a pena di nullità, il tipo e le caratteristiche della pubblicità cui si riferisce ed è illegittimo il riferimento ad eventuali accordi fra le parti (Min. fin., 02-12-1987, 3/657/1987; Bollettino Trib., 1988, 822 (m); d.P.R. ; 26-10-1972 639/1972, 23).

- Se l’ingiunzione emessa per la riscossione dell'imposta sulla pubblicità non è preceduta dalla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio, il contribuente può chiedere la restituzione delle somme versate nel termine di tre anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento; inoltre l'azione di ripetizione non è ostacolata dal non aver proposto opposizione all'ingiunzione (Cass., 15-06-1988, 4081/1988/ Soc. Apna – Coni; Mass., 1988; d.P.R. 26-10-1972 n. 639, 23;  d.P.R. 26-10-1972 n. 639, 26).

- Il Comune può emettere ingiunzione di pagamento dell'imposta di pubblicità solo dopo aver notificato al contribuente un regolare avviso di accertamento o di rettifica (Cass., 14-07-1988, 4597; Soc. ind. it. petroli - Com. Milano, Riv. legisl. fisc., 1989, 1001; r.d. 14-04-1910, n. 639, 2; d.P.R. 26-10-1972, n. 8; d.P.R. 26-10-1972 639, 20; d.P.R. 26-10-1972 n. 639, 23; d.P.R. 26-10-1972 n. 639, 24; d.P.R. 26-10-1972 n. 639, 25; d.P.R. 26-10-1972  n. 639, 26; d.P.R. 26-10-1972 n. 639, 49).

- La disciplina dell’imposta sulla pubblicità di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, prevede come presupposto necessario per l’ingiunzione di pagamento, l'avviso di accertamento, sia in caso di omessa dichiarazione, sia in caso di rettifica della stessa (Cass., 03-08-1988, n. 4804; Soc. Agiap - Soc. Total it.; Giust. civ., 1989, I, 1170;Rass. imp., 1989, 763; d.p.r. 26-10-1972, n. 639, 21; d.p.r. 26-10-1972 n. 639, 22; d.p.r.  26-10-1972, n. 639/1972, 23; d.P.R. 26-10-1972, n. 639, 24; d.P.R. 26-10-1972, n. 639, 25).

- L'avviso di accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicità valido e legittimo quando contiene tutti gli elementi richiesti dall'art. 23, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 639; solo in questo modo, quando il contribuente lamenta un errore nella indicazione del numero e del tipo delle insegne tassate, si applica la regola che tale affermazione debba essere idoneamente provata (Min. fin., 10-11-1988, n. 569/88/1988; Bollettino trib., 1989, 1194; d.P.R. 26-10-1972 n. 639, 23).

- Il contribuente che non abbia fatto il ricorso amministrativo contro gli atti di accertamento rilasciati dal comune relativamente all'imposta comunale sulla pubblicità, può adire il giudice ordinario per eccepire l'inesistenza del potere impositivo posto a base della pretesa fiscale (Cass., sez. Un., 15-10-1992, 1266; Az.lav.pubblicitari.it. - Soc. manifesti affissioni; Foro it., 1993, I, 1536; Fisco, 1993, 2496; Bollettino trib., 1993, 1751; d.P.R. 26-10-1972, n. 639, 24; d.P.R. 26-10-1972, n. 639, 25).

- L'imposta relativa ad iniziative pubblicitarie eseguite con affissioni dirette, poiché costituisce oggetto della regolamentazione contenuta nell'articolo 12, 3 comma, d.lgs. 507/93, non è suscettibile del frazionamento a mese previsto per le altre forme ordinarie di pubblicità (TAR. Lazio, sez. II, 26-09-1997, n. 1486, in Foro it., Rep. 1998, voce Tributi locali, n. 297).

 

   
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