Home Page
 
   
  Chi siamo
Presentazione  
Indirizzi  
E-mail  
Dicono di noi  
  Pubblicazioni
La pubblicità e i suoi contratti tipici
La tutela del profitto  
La società per azioni  
Codice commentato del leasing  
Manuale del trasporto  
Lesione del credito  
Il danno biologico  
Locazione finanziaria  
Obbligazioni pecuniarie  
Il factoring come emptio spei  
  Studi in corso  
Sociologia del diritto  
Internet e globalizzazione  
Commercio elettronico  
  Testi disponibili

e materie trattate

 
Profitto  
Leasing  
Diritto civile  
Diritto d'impresa  
Diritto amministrativo e tributario  
Diritto penale  
Pubblicità  
Trasporto  
Link utili  
Divagazioni  

 


DITTA E INSEGNA

- Anche le insegne e le targhe che non presentano contenuti propagandistici, o che indicano l'ubicazione di uno studio professionale, sono soggette all'imposta sulla pubblicità (T. Napoli, 23-02-1990/ De Simone - Soc. Igap/Foro it., 1991, I, 1537/Giur. it., 1991, I, 2, 335/Giur. merito, 1991, 183/ d.p.r. 26-10-1972 639/1972, 6). Secondariamente, si Š ritenuto che il tema dell'imposta comunale sulle pubblicità, l'art. 14, 4 § comma sexies, d.l. 1 § luglio 1986, n. 318, dà vita ad una normativa retroattiva, da riferirsi a tutti i provvedimenti adottati dai comuni in detta materia, non solo a quelli posteriori al d.l. 28 febbraio 1986, n. 47 (non convertito) (Cass., sez. I, 02-05-1991, 4782/1991/ Com. Parma - Soc. Monteshell/Comm. trib. centr., 1991, II, 1442/ Riv. legisl. fisc., 1992, 1130/ d.l. 01-07-1986 318/1986, 14/ l. 09-08-1986 488/1986/ d.p.r. 26-10-1972 639/1972, 5/ d.p.r. 26-10-1972 639/1972, 8/ d.l. 28-02-1986 47/1986).
 

- L’uso, nella propria insegna, del marchio altrui accanto alla propria denominazione, è provvisto di contenuti pubblicitari. Esso può creare pericolo di confusione rilevante sotto il profilo della concorrenza sleale circa le qualità del venditore oppure circa l'esistenza e la natura dei rapporti fra venditore medesimo e fabbricante; sotto questo profilo, pertanto va considerato alla luce della disciplina di cui al nuovo testo dell'art. 1 bis introdotto nel r.d. 21 giugno 1942 n. 929 dal d. leg. 4 dicembre 1992 n. 480 che consente l'uso a terzi del marchio altrui, purché sia conforme ai principi della correttezza professionale, e purché esso avvenga in funzione meramente descrittiva (CASS. - Cass., sez. I, 21-10-1998, 10416/1998Foro it., Rep. 1998, voce Marchio, n. 44).
 


 

 

   
Copyright Studio Legale Nigra