DITTA E INSEGNA
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Anche le insegne e le
targhe che non presentano contenuti propagandistici, o che indicano
l'ubicazione di uno studio professionale, sono soggette all'imposta
sulla pubblicità (T. Napoli, 23-02-1990/ De Simone - Soc. Igap/Foro
it., 1991, I, 1537/Giur. it., 1991, I, 2, 335/Giur. merito, 1991,
183/ d.p.r. 26-10-1972 639/1972, 6). Secondariamente, si Š ritenuto
che il tema dell'imposta comunale sulle pubblicità, l'art. 14, 4 §
comma sexies, d.l. 1 § luglio 1986, n. 318, dà vita ad una normativa
retroattiva, da riferirsi a tutti i provvedimenti adottati dai
comuni in detta materia, non solo a quelli posteriori al d.l. 28
febbraio 1986, n. 47 (non convertito) (Cass., sez. I, 02-05-1991,
4782/1991/ Com. Parma - Soc. Monteshell/Comm. trib. centr., 1991, II,
1442/ Riv. legisl. fisc., 1992, 1130/ d.l. 01-07-1986 318/1986, 14/
l. 09-08-1986 488/1986/ d.p.r. 26-10-1972 639/1972, 5/ d.p.r.
26-10-1972 639/1972, 8/ d.l. 28-02-1986 47/1986).
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L’uso, nella propria insegna, del marchio altrui accanto alla
propria denominazione, è provvisto di contenuti pubblicitari. Esso
può creare pericolo di confusione rilevante sotto il profilo della
concorrenza sleale circa le qualità del venditore oppure circa
l'esistenza e la natura dei rapporti fra venditore medesimo e
fabbricante; sotto questo profilo, pertanto va considerato alla luce
della disciplina di cui al nuovo testo dell'art. 1 bis introdotto
nel r.d. 21 giugno 1942 n. 929 dal d. leg. 4 dicembre 1992 n. 480
che consente l'uso a terzi del marchio altrui, purché sia conforme
ai principi della correttezza professionale, e purché esso avvenga
in funzione meramente descrittiva (CASS. - Cass., sez. I,
21-10-1998, 10416/1998Foro it., Rep. 1998, voce Marchio, n. 44).